Contabilizzazione grossolana   In un condominio in montagna i costi di riscaldamento centralizzato vengono ripartiti per metà in base ai millesimi proporzionali ai metri cubi di un alloggio e per l’altra metà a consumo misurato da un orologio, per cui un’ora di un alloggio piccolo paga come un ora di un altro alloggio doppio. Questo criterio è previsto dal regolamento contrattuale ed è più che trentennale. Che probabilità ha un’azione legale pert por fine alla sperequazione? A.B. , Torino   Poche. Si tratta senza dubbio di un grossolano criterio di contabilizzazione del calore ma, essendo stabilito da un regolamento contrattuale, e non essendo illogico in modo gravissimo, il ricorso è a rischio. Ci pare che l’unica soluzione sicura sarebbe l’adozione di una vera contabilizzazione in occasione di un intervento all’impianto termico, usufruendo sia delle maggioranze condominiali agevolate previste dal comma 5, articolo 26, della legge n. 10/1991, che della detrazione fiscale del 55% prer l’installazione di caldaie a condensazione. Ne risulterebbe, probabilmente, anche un forte risparmio sulla bolletta condominiale.