Imposta di registro Per gli affitti niente sanzioni Più che di sanatoria, nel caso di mancata registrazione dei contratti di locazione, è bene parlare di semplice riapertura dei termini. Infatti non occorre presentare alcuna istanza, né si è costretti a pagare sanzioni, interessi, oppure a incrementare del 25% la base imponibile, cioè il canone di affitto. Basta semplicemente che tutti coloro che alla data dell'1 gennaio 2003 non hanno ancora provveduto a registrare il contratto di locazione, e a pagare la relativa imposta di per uno o più anni, lo facciano entro il 16 maggio 2003, secondo le consuete procedure. Quali contratti. La registrazione del contratto è prevista per tutte le locazioni, tranne per quelle di durata inferiore o uguale a 30 giorni. Ecco le regole vigenti, che la riapertura dei termini permette comunque di evitare: per la prima annualità l'imposta di registro andava versata entro 30 giorni dalla firma del contratto (precedentemente il termine era di 20 giorni) . Alla scadenza di ogni anno in cui il contratto resta in vigore, e anche all'eventuale rinnovo (espresso o tacito), andava ugualmente versata la rata di rinnovo dell'imposta di registro, avendo sempre 30 giorni di tempo. Per esempio, se un contratto è stato stipulato il 30 giugno 2002, la registrazione andava fatta entro il 30 luglio 2002 e il rinnovo andrà fatto il 30 luglio 2003. I costi della registrazione sono sopportati da proprietario e inquilino, metà ciascuno (salvo diversi accordi) ed entrambi sono responsabili dell'eventuale mancato versamento" in solido" (cioè ciascuno dei due per l'intera cifra, se l'altro non paga). I costi ammontano al 2% del canone annuo (senza spese condominiali), da versare una volta all’anno, con un minimo di 51,65 euro, per il primo anno, e senza tale minimo per gli anni successivi. Quindi, se dal calcolo risultano 47 euro, per il primo anno bisogna pagarne per forza 51,65 euro e 47 euro per i successivi. Esistono però due situazioni in cui si ha diritto a uno sconto. La prima è quando si decide di non pagare anno per anno, ma per più anni. Per esempio per quattro tutti in una volta, per i contratti a canone libero, e 3 anni tutti in una volta , per i contratti a canone regolamentato. In tal caso oggi si ha diritto a una riduzione d'imposta del 6% (per i contratti a canone libero) e del 4,5% (per i contratti a canone regolamentato). Non è granché, ma perlomeno non si è costretti ad affrontare troppo spesso le pratiche burocratiche. La percentuale di riduzione è legata non solo al numero degli anni, ma anche al tasso di interesse legale (che ora è il 3%). Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l’importo relativo all’intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso. Si ha poi diritto ha uno sconto del 30% sulla tassa di registro, se proprietario e inquilino si mettono d’accordo per un affitto a canone regolamentato dagli accordi locali tra sindacati dei proprietari e degli inquilini. I due sconti sono cumulabili per chi registra per più anni una locazione di questo tipo. Il pagamento Pagare non è semplice. Va fatto il calcolo di quanto dovuto, arrotondato all'unità di euro (però se si versa il minimo, 51,65 euro, non c'è arrotondamento). Bisogna poi recarsi in posta o in banca, chiedendo il modello F23, ed effettuare il versamento. Nel modello vanno compilate le generalità delle parti contraenti complete dei codici fiscali, va scritto il codice d'ufficio (l'elenco è reperibile presso banche e poste) , riportata come causale del versamento la sigla RP (al punto 9), riportato l'anno di stipula del contratto (punto 10), e gli eventuali estremi di registrazione (solo per i rinnovi contrattuali) e scritti i codici tributo, che sono: ; • 115 T: 1ª annualità delle locazioni; • 112 T: annualità successive; • 107 T: intero periodo locativo (versamento unico); • 114 T: proroghe (anche tacite) del contratto; • 108 T: affitto fondi rustici. • 113T: risoluzione di contratti di locazione e affitto La registrazione del contratto. Infine bisogna recarsi all'Ufficio del Registro, portando con se il contratto in originale e una fotocopia, almeno due marche da bollo da 10,33 euro (da applicare su originali e copie ogni quattro facciate scritte e comunque ogni cento righe), e la ricevuta del versamento. All'ufficio verrà richiesto di compilare un modulo, il modello 69. Come ricevuta, viene restituito un esemplare del contratto, su cui viene timbrato il numero e la data di registrazione Sanzioni. Le sanzioni che si evitano, con la riapertura dei termini, sono: il 15% dell'imposta, in caso di registrazione tardiva entro novanta giorni dalla sottoscrizione, il 24 % entro l'anno e il 120% oltre l'anno. Sempre in caso di registrazione tardiva sono dovuti anche gli interessi nella misura del 3% entro l'anno (calcolato semestralmente all'1,50%) o del 6% oltre l'anno (calcolato con maturazione giornaliera). L'omesso pagamento delle annualità successive, sconta una sanzione del 30%. In caso però di ravvedimento entro 30 giorni, si paga il 3,75% e entro un anno il 6%. Anche in questo caso, gli interessi vanno calcolati a parte. Le sanzioni hanno un loro codice tributo: 671T. Ricordiamo inoltre che, se un contratto a canone concordato non è registrato, il proprietario dell'immobile non ha diritto di godere della deduzione del 40,5% sul canone da denunciare nella dichiarazione dei redditi.   Quanto si paga Tipo contratto Tassa di registro (pagamento annuale) Tassa di registro (pagamento a forfait pluriennale)* Esempio: 5.000 euro di canone annuo anno forfait pluriennale* Contratto a canone libero (4 anni + 4) 2% del canone annuo 1,88 % del canone annuale, in caso forfait 4 anni 100 euro 94 euro; per 4 anni = 376 euro Contratto a canone regolamentato (3 anni più 2 di rinnovo) 1,4% del canone annuo 1,316% del canone annuale, in caso forfait 3 anni 70 euro 65,8 euro; per 3 anni = 197,4 euro Affitto di fondo rustico 0,5% del canone annuo non previsto 25 euro non previsto * al tasso attuale di interesse legale (3%). La riduzione è comunque pari a metà dell'interesse legale vigente, moltiplicato per il numero di anni. Fonte: Ufficio Studi Confappi-Fna