Comunicazioni condominiali: data certa e spese postali   Il nostro amministratore ha il vezzo di infilare la posta non affrancata nella casella postale del condominio, quindi senza possibilità di accertare la data di documentazione. Per l’anno 2006/2007 in sede di bilancio  ha esposto “spese di spese di cancelleria e consegna corrispondenza:   euro 135,00”. Vorrei sapere se gli è consentito e quali doveri abbiamo verso le poste italiane. Lidia Cesana   A voler essere precisi, la corrispondenza, anche se a mano, andrebbe affrancata o annullata, ai sensi degli articoli 39 e 41 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, pena una sanzione di uguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di 5,16 euro. Nessuno lo sa e, francamente, ci pare una norma borbonica e largamente disapplicata. Ma non crediamo che sia questo il punto.  Qual che resta sicuro è che le comunicazioni ai condomini devono avere data certa: in particolare per rendere valida un’assemblea (che deve essere convocata almeno 5 giorni prima che si tenga, in prima convocazione e 6 in seconda) e per permettere a chi non è stato presente, neppure per delega, di impugnare eventuali delibere giudicate annullabili entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. La prassi, in caso di consegna a mano, è la firma di ricevimento presso la portineria (quando c’è). L’affissione nel vano scale è sufficiente solo se si può dimostrare che tutti i condomini, nessuno escluso, possono venirne a conoscenza (il che è davvero difficile provare). Detto ciò, niente vieta all’assemblea condominiale di stabilire la forma di ogni comunicazione dell’amministratore (delibera regolamentare a maggioranza dei presenti e dei millesimi), nonché ad ogni condomino di chiedere giustificazione dettagliata della somma posta in bilancio.