Comproprietari in assemblea e deleghe   Il contenuto delle domande del lettore Licciardo Paletti è qui omesso (ma si deduce dalle risposte)     Come Lei ha giustamente affermato, l’articolo 67 delle Disposizioni di attuazione del codice civile impone che se all’assemblea sono presenti più comproprietari, il presidente dell’Assemblea sorteggia chi tra i due debba poter votare. Tale sorteggio avviene anche qualora uno dei due comproprietari possieda una quota minore dell’altro e vale per ogni decisione presa durante l’assemblea (come si evince dall’articolo 67 stesso, che parla di rappresentanza in assemblea e non di rappresentanza rispetto alle singole delibere). Se gli appartamenti sono tre, il sorteggio è uno solo. In linea di principio, il delegato rappresenta per intero il delegante, quindi il sorteggio avrebbe dovuto avvenire di fatto tra lei e l’amministratore stesso. Purtroppo però Lei aveva solo 30 giorni dall’assemblea per impugnare in giudizio le relative delibere assunte, che sono annullabili e non  nulle. Se il tempo è passato, può tuttavia sottolineare che l’amministratore, per ignoranza o per dolo, non ha applicato la legge.  Quanto alla possibilità dell’amministratore di essere delegato e votare su nomina e approvazione di bilancio la Cassazione, con sentenza  n. 10683/2002 ha stabilito: “Se l’amministratore è anche condomino non può votare, quando la delibera riguarda la sua nomina oppure il suo operato, per esempio l’approvazione del bilancio condominiale. Si applica, estensivamente,  l’articolo 2373 del codice civile, che regola l’assemblea delle società. Tuttavia se l’amministratore vota in quanto delegato, e non in quanto condomino, non è detto che il conflitto d’interessi sorga, anche in mancanza di una precisa indicazione di voto da parte del condomino delegante. Infatti se l’argomento (per esempio la sua nomina) è all’ordine del giorno in assemblea, si può presumere che i condomini che gli hanno dato procura sapessero cosa facevano. Solo se si riesce a dimostrare che il condomino che dà la delega “non era in grado di rendersi conto, con la normale diligenza, della situazione di conflitto”, il voto non è valido. (riferimenti, Cassazione n. 10683 del 2002, n. 15360 e n. 6853 del 2001, n. 11254 e n. 7226 del 1997)”. Pertanto se all’ordine del giorno c’era la nomina e l’approvazione del rendiconto la delega può essere valida.