Insieme a mia sorella possiedo un immobile in un altro comune rispetto a quello di residenza. Entrambi non siamo proprietari di altri immobili sul territorio nazionale. La casa in proprietà ci è stata donata da mia madre che vi abita gratuitamente. Possiamo beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale sia per l'Irpef che per l'Ici? La deduzione per l'abitazione principale che, per i redditi 2000, azzera di fatto l'imponibile, è prevista sia per il contribuente che per i suoi familiari. Sono considerati tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (in parole più semplici, coniuge, genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, figli dei fratelli, suoceri , genitori dei suoceri, cognati (in linea maschile, quella femminile è ovviamente identica). Quindi, nel vostro caso, esiste il diritto alla deduzione. Viceversa, per poter godere della detrazione ai fini Ici, è in linea di principio necessario che chi è obbligato al pagamento del tributo comunale dimori abitualmente nell'unità immobiliare (anche se ha la residenza in un altro Comune). In linea di principio, dicevamo, perché i Comuni possono "considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendone il grado di parentela". ( lettera e) , comma 1 art. 59 del Dlgs 446/97). Vale quindi la pena informarsi se nel comune dove è situato l'immobile è stata votata una delibera che prevede l'estensione della detrazione.