Clausole vessatorie nel regolamento di condominio   La camera di commercio di Torino al momento non interviene e asserisce di non essere in grado di intervenire sulle clausole vessatorie imposte dal costruttore-venditore, che ha nominato lui l’amministratore condominiale. Non è entrato recentemente in vigore un codice di tutela dei consumatori in base al quale le camere di commercio possono e devono agire? Era stato sbandierato da tutti gli organi di stampa e su internet.N.N.      Le Camere di commercio hanno sin dal 1996 il potere, ma non il dovere di impugnare e rendere nulle le clausole vessatorie nei contratti consumatore-professionista (legge n. 52 del 1996 poi artt. 33-38 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). Non lo fanno praticamente mai. A voler pensar male il motivo sarebbe presto detto: esse rappresentano di fatto non il consumatore ma le aziende: perché inimicarsele? Anche le associazioni riconosciute dei consumatori hanno lo stesso potere. Lo fanno assai raramente e solo quando la controparte è un “potere” importante (una grande Banca, un grosso fornitore di servizi eccetera). Il motivo principale è che sarebbero costrette a sopportare spese legali senza poter incassare sufficienti guadagni dalla causa (che vengono ripartiti tra tutte le associazioni riconosciute e non solo quella promotrice). La nomina dell’amministratore da parte del costruttore è sicuramente non solo vessatoria, ma illegittima, come pacificamente ribadito da numerose sentenze della Cassazione. Pertanto è consigliabile che i condomini promuovano un’assemblea (vedi articolo 66 codice procedura civile) e nominino l’amministratore legittimamente. Nel frattempo, secondo la Cassazione, l’amministratore illegittimamente nominato può comunque esercitarne le funzioni.