Cessione box costruito con legge Tognoli Leggo su "Tutto soldi" del 3.12.07, rubrica "Casa e condominio" che i box pertinenziali di cui alla legge 122/1989(Legge Tognoli) non sono vendibili separatamente dall'alloggio del quale sono pertinenziali. Ciò mi risulta essere in contrasto con procedure più volte seguite dal Comune di Savona che autorizzano la vendita dei box di cui trattasi a persone proprietarie di alloggi che abbiano i requisiti per poter usufruire della pertinenzialità e ciò (testuale) "considerato che la modifica proposta (il cambio di vincolo di pertinenzialità) è conforme alla legge 24.3.1989 n. 122).
Potete ritornare sull'argomento?. Fabrizio Corte, Albisola
 I box sono ordinariamente alienabili liberamente in modo separato dagli appartamenti di cui sono pertinenziali. Questo principio vale, grazie alla legge n. 246/2005, anche per quelli realizzati nelle nuove costruzioni ai sensi dell’articolo 41-sexies della legge n. 1150/1942 (secondo il quale nelle nuove costruzioni debbono essere riservati spazi a parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione). L’unica eccezione è quella che prevede che i parcheggi realizzati ai sensi dell’articolo 9 della legge Tognoli non possano essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, tant’è vero che i relativi atti di cessione sono nulli. Si tratta, per intendersi, dei box realizzati nel sottosuolo o nel cortile dei fabbricati esistenti, con le relative facilitazioni urbanistiche, nonché di quelli realizzati nel sottosuolo comunale e ceduti in concessione per un periodo massimo di 90 anni. Su ciò non ci piove. Tuttavia, data l’autonomia data alle regioni in campo urbanistico dal titolo V della Costituzione, le regioni (come la Liguria) potrebbero provare a creare un’eccezione a questo principio. Ciò, nel caso della Liguria, non ci risulta, ma potremmo sbagliare.