Certificazione energetica, quando?   Buongiorno, volevo sapere quando scatta l'obbligo della certificazione energetica dei condomini.   Grazie   Barbara Zandonini   Iscritta n° 45773 sede di Milano - Via R. di Lauria. La certificazione energetica si dovrebbe applicare a livello nazionale nei casi previsti dall’art. 6 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 192/2005 e cioè: a) agli edifici di nuova costruzione b) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile; c) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari; d) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso. Il condizionale è però d’obbligo, perché molte regioni non hanno nemmeno definito cosa sia.  La Lombardia, però, sì (Decreto giunta Lombardia 26 giugno 2007 - n. 8/5018, e successive modifiche) . In Lombardia  si applica, oltre che per le nuove costruzioni: a) a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile. Qualora l’intero edificio oggetto di compravendita sia costituito da più unità abitative servite da impianti termici autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità; b) a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2; c) a decorrere dal 1° settembre 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte medesima; d) a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati; e) a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari; f) a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione dell’intero edificio o della singola unità immobiliare.