Certificato prevenzione incendi: iter e responsabilità   Ho acquisito l'amministrazione di un condominio reso agibile nell'anno 2001 ma ancora privo di CPI (i VVF non lo hanno mai rilasciato nonostante il costruttore lo abbia richiesto anche ultimamente). Cosa devo fare in qualità di amministratore? E' corretto fare una lettera all'impresa costruttrice declinando ogni responsabilità per tale mancanza? Ma in questo modo se dovesse succedere qualcosa l'assicurazione avrebbe la scusa per non pagare? Grazie Studio Elettra Dott. Ines Durante NR. FNA RTV1653     Non ci è chiaro perché i vigili del fuoco non hanno ancora rilasciato il Certificato prevenzione incendi. Ricordiamo che la procedura è regolata dal Dpr 12/1/1998, n. 37 (ma vedi anche il Dm Interno 29/12/2005), che afferma, nell’articolo 3”:: “1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformità a quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5. 2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione all'interessato. 3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.” In più , al comma 5, si istituisce la cosiddetta Dia anticendi, così affermando” l'interessato, in attesa del sopralluogo, può presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività” A differenza di quel che accadeva per il vecchio “nulla osta”, la Dia dovrebbe essere veramente provvisoria: entro 45 giorni dalla sua presentazione i Vigili del Fuoco debbono esaminare la conformità del progetto. E’ ben vero che tutti questi termini non sono “prescrittivi”, ma “ordinatori”, per cui derogabili, ma 5-6 anni ci sembrano davvero troppi. Purtroppo l’attuale possessore e utilizzatore dell’impianto è il condominio, che è perciò pienamente responsabile, salvo poi rifarsi, come in effetti può, sulla ditta costruttrice. Pertanto è opportuno che anche il condomino si dia da fare. Quindi OK per la lettera, ma senza farsi eccessive illusioni. Quanto alla polizza, c’è ben poco da fare: alla compagnia poco importa chi sia il vero responsabile della mancanza del Cpi.