Cancelletto su parapetto: occorre assenso dell’assemblea?   In un condominio da me amministrato, un condomino abitante al piano terreno ha praticato un'apertura sul parapetto del balcone installando un cancelletto per accedere direttamente all'esterno del condominio ed attraverso un passaggio comune usare un cancello pedonale condominiale che dà sulla strada. Il cancello pedonale serviva in origine per raggiungere il piccolo giardino condominiale posto sul retro della palazzina e la centrale termica dello stesso. Il balcone di cui trattasi si trova in mezzo alle due strutture condominiali. Quest'operazione è avvenuta circa 15 anni or sono, ci sono dubbi sul fatto che a suo tempo fosse stato verbalizzato alcunchè in quanto in mio possesso ci sono solo i verbali dal 1999 in poi. Comunque, adesso ad alcuni condomini infastidisce il fatto che il condomino si sia praticamente creato un ingresso indipendente e vorrebbero che il tutto fosse ripristinato come all'origine.
Si tratta solo di un maggior godimento delle parti comuni, oppure il fatto che per scendere dal balcone abbia installato due gradini in ferro removili, rappresenta una occupazione non consentita delle parti comuni? Si tenga presente che essendo il balcone rientrato rispetto al passaggio comune, i gradini non impediscono a nessuno il libero passaggio ed utilizzo dell'area.
Ringrazio per la risposta che mi vorrete dare.
Saluti
Rosa Florio RM 1476     Riteniamo che nel caso specifico sia applicabile l’articolo 1102 del codice civile che consente il maggior godimento delle parti comuni anche senza l’assenso dell’assemblea.