Le regole per l’assemblea   Riunirsi è s’obbligo almeno una volta all’anno                                                                                                                               L’assemblea dei proprietari è, o dovrebbe essere rispetto al condominio, la stessa cosa che è il Parlamento rispetto allo stato Italiano: lo tiene in pugno ed è l’unico organo che conti davvero qualcosa.. L’amministratore condominiale non è che un esecutore dei suoi ordini, o comunque del regolamento condominiale. Gode di una certa autonomia nel risolvere da solo le questioni urgenti o i piccoli problemi di manutenzione ordinaria e ha la responsabilità della tutela delle cose comuni e della riscossione delle spese. La realtà è un po’ diversa. Infatti l’amministratore finisce per contare più di quanto dovrebbe, grazie alle competenze in materia, al tempo che investe nella gestione del condominio e talora, purtroppo, anche grazie a una certa dose di prepotenza. Del resto, accade spesso che gli stessi condomini lo trattino da “padrone”: gli chiedono il permesso di fare, pretendono che vieti agli altri di fare altrettanto, lo coinvolgono in questioni che nulla hanno a che vedere con i suoi obblighi. Assemblee: almeno una annuale. Va tenuta almeno un’assemblea ordinaria annuale, in cui si decida perlomeno su tre argomenti: la nomina o la riconferma dell’amministratore, l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno passato (detto più propriamente “rendiconto”)e di quello preventivo per quello futuro. E’ l’occasione anche per la nomina dei rappresentanti del consiglio di condominio (non obbligatoria, però). Assemblee straordinarie. Non vi sono limiti al numero di assemblee che si possono tenere nel corso dell’anno: è possibile convocarne una ogni volta che occorre decidere in merito a questioni importanti (il caso classico è quello di urgenti lavori di manutenzione straordinaria). L’amministratore, come ha chiarito la Cassazione, non ha per esse diritto a un onorario aggiuntivo, ma esso può essere deliberato oppure già stabilito nel suo contratto. Natural-mente vi sono altri costi (l’affitto dell’eventuale sala, avvisi di convocazione). Nel corso di un’assemblea straordinaria si può discutere di tutto: non valgono le limitazioni all’ordine del giorno proposte, talora, da amministratori “con la coda di paglia”. Si può, ad esempio, correggere il bilancio preventivo o nominare un nuovo amministratore (anche se quello in carica non ha terminato il suo mandato annuale). Chi la convoca. Le assemblee vengono convocate direttamente dall’amministratore in carica, quando è necessario, oppure dai condomini. E cioè, da ciascun condomino, quando manca l’amministratore (o è gravemente malato) oppure da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore millesimale dell’edificio, qualora l’amministratore si rifiutati di convocarle. Più precisamente, i condomini hanno diritto decidere autonomamente l’assemblea e il suo ordine del giorno dopo dieci giorni da quando la richiesta di convocazione è stata respinta o ignorata dall’amministratore. Assemblee del condominio parziale. Se un condominio è composto di più stabili, o un edificio di più scale, è possibile convocare assemblee parziali, a cui partecipino solo condomini coinvolti, per esempio, nell’installazione di un singolo ascensore, nella riparazione di uno dei tetti, nella ricostruzione di una scala. Essi sono i soli a decidere, m anche i soli a pagare. Ovviamente le maggioranze per la convocazione e quelle per le decisioni vanno riparametrate, escludendo i condomini non coinvolti. Chi partecipa. Oltre ai i proprietari degli appartamenti anche gli usufruttuari i, hanno diritto di voto (e obbligo di spesa) I nudi proprietari decidono e pagano solo le spese di manutenzione straordinaria  Gli inquilini in locazione partecipano per le decisioni che riguardano i servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria, con diritto di voto, e per le discussioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni, per esempio l’abolizione della portineria, ma solo con diritto di parola.. Tuttavia un contratto di locazione può prevedere eccezioni a queste regole. La loro convocazione è un obbligo del proprietario e non dell’amministratore: l’assemblea resta comunque valida.   Come si convoca Avviso di convocazione. L’avviso deve contenere obbligatoriamente il luogo, la data e l’ora dell’assemblea di prima convocazione;l’ordine del giorno; tutti gli allegati necessari ai condomini di farsi un idea sul contenuti dell’ordine del giorno. E’ bene che riporti anche il luogo, la data e l’ora dell’assemblea di seconda convocazione nonché una sezione (da non ritagliare) dedicata alle deleghe di un condomino ad essere sostituito da altra persona. Forma dell’avviso. La forma ideale è la raccomandata con ricevuta di ritorno. Concessa anche la raccomandata a mano, con controfirma in portineria. Sconsigliabili (ma non vietati) l’avviso sulle scale o quello telefonico, per i quali occorrerebbe poter dimostrare  che tutti i condomini sono stati avvisati in tempo. . Deleghe. La legge non pone limiti né al numero delle deleghe per persona, né a chi può essere delegato (anche un estraneo al condominio o l’amministratore). Resta dubbio però che l’amministratore possa votare, anche come delegato, sulla propria nomina e riconferma e sull’approvazione del rendiconto. E’consigliabile che un regolamento, anche quello  votato a maggioranza dei presenti e con metà dei millesimi, ponga limiti al numero delle deleghe e vieti quella all’amministratore. Teoricamente la delega può essere anche verbale (in tal caso va fatta una telefonata di riconferma da parte del presidente dell’assemblea).       Lo svolgimento dell’assemblea   Il primo compito è la nomina del presidente (uno dei partecipanti) e del segretario, che deve compilare il verbale. Il presidente a funzioni di moderatore e di coordinatore degli interventi sull’ordine del giorno. Forse più cruciale è la figura del segretario, perché il verbale è l’unico documento certo che resta agli atti su cosa si è deciso. Spesso viene nominato segretario l’amministratore. Il verbale va redatto nel corso dell’assemblea (meglio se, direttamente, nel registro dei verbali). Va riletto ad alta voce alla fine, nonché controfirmato, perlomeno dal presidente. Quindi va abolita la pratica, purtroppo comune, dei semplici appunti presi dall’amministratore che rimanda la redazione in seguito, anche perché si tratta dell’unico documento scritto che narra la storia del condominio in tutto il suo divenire. Assemblea, primo atto. Il presidente raccoglie e verifica le deleghe. Fa il conteggio dei presenti e delle quote millesimali possedute, per verificare se esiste il numero minimo per la prima, o per la seconda convocazione (vedi tabella). Dichiara poi aperta l’assemblea. La pratica insegna che le riunioni effettive sono tutte in seconda convocazione, perché già negli avvisi di assemblea si fa capire che l’unica occasione in cui realmente ci si incontrerà, sarà questa. Infatti per la seconda convocazione basta la presenza di un numero inferiore di condomini e che anche le decisioni si prendono con maggioranze più ridotte. Quindi quasi sempre, la prima cosa da registrarsi nel verbale sarà che la prima convocazione è andata deserta. Assemblea, ordine del giorno. In assemblea si possono discutere e, soprattutto, approvare, solo gli argomenti presenti nell’ordine del giorno, pena l’annullabilità delle relative delibere. Pertanto la voce “varie ed eventuali” non ha valore. E’ decisivo che i primi punti all’ordine del giorno siano anche i più importanti e quelli a cui dedicare più tempo. Così, tra l’altro, si eviterà la prassi birichina di certi amministratori di far approvare a tarda ora e per sfinimento le decisioni che davvero contano, puntando sul fatto che i condomini sono sfiancati da liti su questioni secondarie. Il presidente ha comunque la facoltà di proporre di variare l’ordine di trattazione degli argomenti. Voto. Il voto è a favore o contro la delibera, senza possibilità di porre condizioni che ne indeboliscano la validità. Gli astenuti vanno conteggiati come contrari. Il delegato si sostituisce a chi lo delega in tutto, senza che valgano limiti o istruzioni scritte che ne circoscrivano i poteri (essi contano solo nei rapporti interni tra delegante e delegato, per chiedere eventuali danni, ma non nei confronti dell’assemblea). Contenuti del verbale. Nel verbale vanno annotate le persone presenti direttamente o per delega in assemblea, le decisioni prese, il quorum raggiunto dalle varie deliberazioni. Resta obbligatorio annotare, per ogni delibera, anche i dissenzienti e gli astenuti. Ciò permetterà agli stessi di impugnare la delibera. Ogni condomino può pretendere che sia messa a verbale una dichiarazione, soprattutto se di dissenso. Nel verbale vanno anche annotate le persone che subentrano in assemblea dopo l’inizio e quelle che se ne vanno prima della fine: l’assemblea resta valida, ma ovviamente ciò può influire sul quorum per le votazioni. In caso di presenza di più comproprietari di uno o più appartamenti, uno solo potrà votare. Se non si mettono d’accordo, il presidente procede al sorteggio (non conta chi ha la quota maggiore di proprietà). Comunicazione del verbale. Copia del verbale va comunicata dall’amministratore a tutti i condomini, compresi quelli presenti in assemblea. Così si porta e a loro conoscenza le deliberazioni dell’assemblea e gli obblighi che ne derivano. E, soprattutto, si dà modo agli assenti e ai dissenzienti di impugnare le delibere, entro trenta giorni.   Nullità e annullabilità delle delibere   Le delibere non valide sono di due tipi: nulle o annullabili. Quelle nulle sono impugnabili da tutti i condomini, perfino da chi ha votato a favore, e in qualsiasi momento. Tra di esse vi sono innanzitutto quelle contrarie a norme imperative di legge, o comunque a norme costituzionali. Poi quelle assunte a maggioranza che dovrebbero invece essere prese all’unanimità, come ad esempio quelle che modificano i millesimi, decidono sulla vendita di parti comuni, consentono innovazioni che violano la stabilità o il decoro architettonico dell’edificio. Quindi quelle che violano norme stabilite nel regolamento condominiale contrattuale, accettato da tutti. (che può porre anche limiti al diritto di proprietà). Infine quelle che non riguardano la proprietà o le parti comuni, ma sconfinano nei diritti del singolo proprietario. Molto più comuni sono le delibere annullabili, ma solo se impugnate in giudizio entro 30 giorni da quando se ne è avuta conoscenza. Non basta una protesta formale e nemmeno una raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’amministratore. Esse riguardano, per esempio, le assemblee invalide (per mancanza della convocazione di qualcuno o del numero legale), le decisioni prese con maggioranze insufficienti o gli argomenti fuori dall’ordine del giorno. Un magistrato o anche l’amministratore possono sospendere l’esecuzione di una deliberazione quando sia contraria a una norma penale o a una normale imperativa di legge o quando ci si accorge che potrebbe essere dannosa per la collettività condominiale (per esempio, l’assemblea affida lavori a una ditta che risulta in stato fallimentare).     . Assemblea i numeri di legge   Ricevimento dell’avviso di convocazione 5 Almeno 5 giorni prima dell’assemblea (decorrenti dal giorno dopo il ricevimento) Seconda convocazione: 10 Né nello stesso giorno, né oltre 10 giorni dalla prima convocazione Numero di deleghe a persona - Illimitato, tranne che il regolamento condominiale stabilisca altrimenti Validità della prima convocazione 2/3 Presenti (per persona o per delega) 2/3 dei partecipanti al condominio e 2/3 del valore in millesimi dell’edificio. Validità della seconda convocazione 1/3 Presenti (per persona o per delega) 1/3 dei partecipanti al condominio e 1/3 del valore in millesimi dell’edificio. Assemblea straordinaria indetta dai condomini 2 Almeno 2 condomini che possiedano almeno 1/6 dei millesimi (dopo 10 giorni da quando la richiesta è respinta o ignorata dall’amministratore)     CONDOMINIO: CHI PAGA   Tipo di parte comune e opere necessarie Chi paga Tipo di ripartizione Strutture Muri maestri: manutenzione ordinaria e straordinaria struttura, intonaco esterno, coperture esterne, colonne, archi portici Condominio millesimi proprietà Muri maestri: intonaco interno all’appartamento Proprietario singolo al 100% Muri interni di divisione tra appartamenti I due proprietari a cui servono al 50% Facciate: intonaci e copertura facciate, frontalini, stucchi, decorazioni (in continuazione tra balconi e facciata Condominio millesimi proprietà Finestre e persiane : riparazione, imbiancatura, verniciatura Proprietario singolo al 100% Tetti spioventi ristrutturazione, riparazioni Condominio millesimi proprietà Collocamento antenne centralizzate Condominio millesimi proprietà Apertura di abbaini e finestre Proprietario singolo al 100% Sottotetti comuni, stenditoi: opere Condominio millesimi proprietà Balconi sporgenti: manutenzione ordinaria struttura, pavimentazione, parapetti e ringhiere Proprietario singolo al 100% Balconi sporgenti: tinteggiatura e intonacatura del sottofondo che fa da soffitto al balcone sottostante Proprietario del piano di sotto al 100% Balconate e ballatoi a cielo aperto: manutenzione ordinaria e straordinaria struttura, pavimentazione Condomini serviti dalla balconata o dal ballatoio o che lo hanno comunque in uso in parti uguali Balconate e ballatoi a cielo aperto: manutenzione e consolidamento ringhiere e parapetti Condominio millesimi proprietà Balconi a castello (incassati nel perimetro dell’edificio): manutenzione straordinaria struttura Trave portante interna: Condominio, (pavimento), millesimi proprietà Pavimento: proprietari del balcone al 100% Sottofondo del balcone proprietari del balcone al piano di sotto al 100% Balconi a castello: manutenzione parapetti Proprietari singoli al 100% Lastrici solari non accessibili o accessibili da tutti, manutenzione ordinaria e straordinaria Condominio millesimi proprietà Lastrici solari ad uso esclusivo di un condomino: manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuali danni al proprietario dell’appartamento di sotto per infiltrazioni d’acqua 1/3 proprietario singolo, 2/3 Condominio millesimi proprietà Terrazze a livello 1/3 proprietario singolo, 2/3 condomini coperti dalla terrazza, millesimi di proprietà riparametrati Parapetti dei lastrici o delle terrazze: manutenzione Proprietario singolo al 100% Eventuali ornamenti della facciata Condominio millesimi proprietà Scale, pianerottoli, finestre sulle scale: manutenzione ordinaria e straordinaria Condomini serviti dalla scala il 50% in ragione dei millesimi di proprietà degli appartamenti e il 50% in proporzione all’altezza di ciascun piano da suolo Scale: manutenzione ordinaria e straordinaria muri interni Condominio millesimi proprietà  Portoni, passi carrai, anditi, vestiboli, portici: manutenzione ordinaria e straordinaria Condominio (per i vestiboli e i portici sottoposti a servitù di pubblico passaggio possono esserci convenzioni con il Comune) millesimi proprietà Cortili ad uso condominiale, cavedi, chiostrine, pozzi luce: manutenzione ordinaria e straordinaria Condominio (esclusi, se non sono condomini, chi godono di un’eventuale servitù di passaggio) millesimi proprietà Cortili in uso o proprietà a singoli proprietari: manutenzione ordinaria e straordinaria Condominio millesimi proprietà Cortile che copre garage o box condominiali. Manutenzione straordinaria Condominio 1/3, proprietari dei box 2/3 millesimi proprietà Lastrico di copertura a fila di box: manutenzione ordinaria e straordinaria Singoli proprietari, per la parte a copertura del loro box al 100% Lastrico piantumato di copertura a fila di box, manutenzione ordinaria e straordinaria Condominio manutenzione verde. Condominio 1/3, proprietari dei box 2/3 man straord. lastrico millesimi proprietà Gronde e pluviali pulizia, riparazione e sostituzione Condominio (nei supercondomini, proprietari del singolo edificio) millesimi proprietà Locali portineria, guardiole: manutenzione ordinaria e straordinaria Condominio millesimi proprietà Giardini condominiali: manutenzione ordinaria e straordinaria Condominio (anche i negozianti che danno sulla strada) millesimi proprietà Garage condominiali: manutenzione ordinaria e straordinaria Condomini che se ne servono (tutti, se costruiti ai sensi della legge Tognoli) millesimi proprietà Impianti Impianto acqua calda centralizzata senza contatori Condominio In base agli abitanti dello stabile, in base a millesimi acqua, o, in mancanza, in base ai millesimi di proprietà Impianto acqua calda centralizzata con contatori Condominio 20-30% in base millesimi proprietà, il resto in base al consumo* Riparazione contatore elettrico, acqua, gas Proprietario singolo che se ne serve al 100% Antenna singola Proprietario singolo al 100% Antenna centralizzata Condominio in parti uguali (anche proprietario che non se ne serve) Ascensore: manutenzione Condomini serviti dall’ascensore il 50% in ragione dei millesimi di proprietà degli appartamenti e il 50% in proporzione all’altezza di ciascun piano da suolo Ascensore: installazione Condomini che se ne servono, millesimi proprietà Fognature, pozzi neri Condomini che se ne servono millesimi di proprietà Impianto del gas: spese di allacciamento in rete Condomini che se ne servono millesimi di proprietà Impianto di riscaldamento con caldaia centralizzata: spese esercizio e manutenzione Condominio in base millesimi calore o, in mancanza, in base a quelli proprietà. Il criterio più giusto per il calcolo dei millesimi calore, è quello per il 50% in base al volume dei locali e per il 50% in base al numero degli elementi radianti dei caloriferi Impianto di riscaldamento con caldaia centralizzata: man straordinaria e rifacimento Condominio millesimi proprietà Impianto di riscaldamento con contabilizzazione del calore Condominio 40% in base ai millesimi di proprietà, 60% in base al consumo* Addolcitore a scambio ionico Condomini che se ne servono millesimi proprietà Autoclave Condomini che se ne servono millesimi proprietà Canna fumaria centralizzata: manutenzione ordinaria Condominio millesimi calore Canna fumaria centralizzata: manutenzione ordinaria Condominio in base millesimi proprietà Impianto idrico senza contatori acqua Condominio in base millesimi proprietà. Il criterio più giusto, da inserire nel regolamento condominiale, è quello in base al numero degli abitanti dello stabile Impianto idrico con contatori In base al consumo in base al consumo (spese per portineria e giardini in base a millesimi proprietà) Impianto idrico: installazione Condominio millesimi proprietà Autoclave: installazione e manutenzione Condominio  millesimi proprietà (o in base al consumo di acqua, se esistono contatori) Piscina campo tennis: installazione, conservazione Condominio millesimi proprietà Piscina, campi da tennis: esercizio Condominio millesimi proprietà. Il criterio più giusto, da inserire nel regolamento condominiale, è quello in base al numero abitanti dello stabile (bambini e vecchi esclusi)   * Stima Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori