Ascensore esterno e abbattimento barriere architettoniche   In fase di ristrutturazione di un edificio abbiamo provveduto a mettere un ascensore esterno che arriva al mezzo piano ( su 5 piani di edificio), ritenendo che questo permettesse una migliore accessibilità in quanto ad una eventuale presenza di handicappato fisico avrebbe richiesto l'aggiunta di un solo servo scala. Questa soluzione è stata considerata non idonea al fine di ottenere l'iva al 4% invece che al 20% in quanto, vista la tipologia del fabbricato con i pianerottoli collocati ai mezzi piani, non consentiva di eliminare del tutto le barriere architettoniche ma solo di migliorare la situazione attuale. Vi sembra normativamente corretto?   Cordiali saluti Vito Redaelli tessera n°41823    Va premesso che non interpretiamo perfettamente la domanda: non capiamo come sia possibile l’installazione di un solo servo-scala se tutti  i pianerottoli (che, supponiamo, corrispondono alle fermate dell’ascensore) sono situati ai mezzi piani. Ciò premesso, l’articolo 77 del Testo Unico dell’edilizia pone come criteri per la progettazione per il superamento delle barriere, al comma 3, lettera d) “l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini”. Quindi, a una prima lettura, l’alternativa posta dalla lettera c) del servoscala per raggiungere l’ascensore, sarebbe praticabile solo negli edifici più bassi (e comunque per superare dislivelli non superiori a 4 metri) . Il decreto del ministero dei Lavori pubblici n. 236 del 1989, che è ancora il decreto applicativo esistente, non tratta specificamente di questa questione. Poiché l’Iva agevolata è concessa in ottemperanza a una legge statale, non dovrebbero (ma su questo punto il dubbio è lecito) entrare in campo norme regionali o locali sull’abbattimento delle barriere.   Replica   Riformulo la domanda che, in effetti, era male espressa. Il caso in esame è un edificio privato (un condominio) degli anni ’30 del secolo scorso con 5 piani fuori terra: detto edificio non è stato oggetto di una ristrutturazione intera ma bensì della sola installazione dell’ascensore collocato all’esterno del fabbricato (in adiacenza all’unico corpo scala comune esistente). Vista la configurazione tipologica della scala comune (e dell’intero edificio), l’unica soluzione possibile è stata quella di realizzare gli sbarchi dell’ascensore ai pianerottoli esistenti collocati a metà delle rampe di scala tra i piani di accesso ai vari appartamenti. Il riferimento al servo scala (nella domanda precedente) riguarda dunque il fatto che qualora nel condominio dovesse arrivare ad abitare un portatore di handicap con carrozzina (ad esempio al 4° piano), tale servo scala permetterebbe di abbattere del tutto le barriere architettoniche mettendo in collegamento il pianerottolo posto tra il 3° e il 4° piano (dove sbarca l’ascensore) con il piano di accesso all’appartamento al 4° piano. In definitiva, la tipologia di ascensore realizzata consente, ad oggi, un supermento significativo, ma non totale, delle barriere architettoniche (un riscontro comunque importante visto il numero elevato di anziani che vivono nel condominio): tale parziale eliminazione delle barriere, infatti, ha visto il Comune concedere il permesso di costruire in deroga alla normativa come previsto dal D.M. 236/89 (art.7.5). La domanda riformulata è dunque la seguente: visto che le opere di installazione dell’ascensore hanno costituito comunque un miglioramento sostanziale in merito al superamento delle barriere architettoniche esistenti (pur, vista la tipologia edilizia del fabbricato esistente, senza eliminarle del tutto), l’aliquota IVA agevolata al 4% prevista dalla Tabella A-Parte II n.41 ter del DPR 633/72 per i contratti di appalto finalizzati “al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche” era applicabile?   Grazie mille Vito Redaelli tessera numero 41823     La giurisprudenza e poi la prassi comune ha stabilito che le agevolazioni sull’abbattimento delle barriere, urbanistiche e fiscali, valessero anche qualora nello stabile non abitasse una persona con handicap, in quanto lo scopo non era solo quello di favorire chi abita nell’edificio ma di garantirne l’accessibilità anche ad estranei.  “Capovolgendo” questo discorso, e applicandolo non come favorevole ma sfavorevole al caso suo, ci pare che non basti affermare che dato che l’unica persona disabile abita al quarto piano, sia sufficiente installare un servoscala tra il terzo e il quarto piano. L’articolo 7.5 recita, come saprà: “7. 5. Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse dal Sindaco in sede di provvedimento autorizzativo previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico o del Tecnico incaricato dal Comune per l'istruttoria dei progetti”.  Tuttavia, l’articolo 1 comma 3 (lettera d))della legge n. 13/89, di cui è chiesto il rispetto,  stabiliva, così come oggi stabilisce il Testo Unico dell’edilizia “d)  l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini”. Quindi, siamo da capo.