Nel nostro condominio esiste un’antenna televisiva centralizzata terrestre. A seguito di una assemblea condominiale, è stato deliberata a maggioranza l’installazione di una nuova antenna televisiva centralizzata satellitare digitale. L’amministratore ha ripartito le spese relative fra tutti i condomini, compresi i sottoscritti che non intendiamo avvalerci di questa opera. L’amministratore, a seguito delle nostre rimostranze, ci ha diffidato a pagare.Chi ha ragione?. Alcuni condomini di Via dei Colli della Serpentara 15 – Roma La decisione di installare in condominio un antenna centralizzata non vincola tutti, neppure coloro che hanno dato il loro assenso. Infatti si tratta di un impianto "suscettibile di utilizzazione separata" (2o comma art. 1123 c.c.). Pertanto ne pagheranno le spese solo coloro che intendono servirsene. Chi preferisce restare staccato potrà, successivamente, cambiare idea e allacciarsi. Ovviamente sarà costretto a versare non solo le spese di connessione ma anche la sua quota di quelle di prima installazione, opportunamente rivalutata all'inflazione (3° comma, art. 1121 c.c.). Fanno eccezione solo i condomini il cui regolamento condominiale contrattuale (cioè controfirmato da tutti) preveda espressamente l'obbligo di partecipare a questa spesa. A meno che il regolamento condominiale contrattuale dica diversamente, le spese vanno divise in parti uguali tra tutti i condomini, perché l'uso fatto dall'abitante di un monolocale è identico a quello di uno di un appartamento vastissimo (Cassazione, n. 2916/69). Rammentiamo che la legge n. 66 del 20 marzo 2001, nell'articolo 2-bis, comma 13, stabilisce che per l'installazione di nuovi impianti satellitari basta l'assenso della maggioranza dei partecipanti all'assemblea, che rappresenti almeno un terzo dei condomini con almeno un terzo delle quote. Viceversa l'approvazione di una tradizionale antenna centralizzata, pretenderebbe ancora (salvo diverse interpretazioni ministeriali) il "quorum" previsto per le innovazioni, cioè la maggioranza dei condomini che possiedano almeno 2/3 delle quote millesimali.