Amministratore deceduto: le regole   E’ morto l’amministratore in carica poco prima della convocazione dell’assemblea condominiale. Qual è la prassi da seguire e le maggioranze necessarie? Piero Ferrari   L’articolo 63 del codice di procedura civile recita: “In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza”. Comunque l’assemblea già convocata si può tenere, perché la presenza dell’amministratore, pur utilissima, non è mai necessaria. La nomina del nuovo amministratore deve essere comunque fatta con le maggioranze previste (quella dei presenti in assemblea e dei millesimi). Se non si riesce ad ottenerla, ciascun condomino può richiedere al tribunale che sia fatta d’ufficio.