Per la mancata presentazione del rendiconto per due anni, in seguito a ricorso presentato da alcuni condomini, il Tribunale ha revocato l'amministratore di condominio, che non ha proposto appello (art. 64, disposizioni attuazione Codice civile). In seguito l'assemblea di condominio, incurante del Tribunale, ha riconfermato l'amministratore nella sua carica, con la maggioranza legale (degli intervenuti e almeno 500 millesimi). La delibera è stata impugnata da due condomini e l'amministratore, senza convocare l'assemblea, ha deciso di resistere in giudizio, contravvenendo con ciò all'articolo 1131 3° comma, che impone la comunicazione all'assemblea di citazioni e provvedimenti che esorbitano le attribuzioni dell'amministratore. Può un condomino far valere in giudizio questa tesi? E lecita la riconferma dell'amministratore revocato? Antonio Lotti, Napoli La nomina dell’amministratore ad opera dell’assemblea, dopo la revoca del precedente amministratore e la nomina di un amministratore giudiziale è legittima, presupposto della nomina giudiziale essendo l’inerzia dell’assemblea. Nel caso del lettore, però, la nuova delibera di nomina - impugnata in sede giudiziale - può fondarsi anche sulla motivazione che la nuova delibera di nomina é stata fatta solo per eludere il provvedimento di nomina giudiziale. Non si può però far valere, in sede di impugnazione della delibera, la violazione dell’art. 1131, terzo comma, perché quest’ultimo può dar luogo solo ad un procedimento di revoca in sede di volontaria giurisdizione, mentre l’impugnazione di delibera assembleare si svolge in sede di giurisdizione contenziosa.