Amianto: è obbligatoria la bonifica?   Ho un piccolo magazzino sito nel seminterrato di un condominio, attraversato da un tubo della fognatura in eternit. Tale tubo della circonferenza di circa 60 cm è stato fissato al soffitto del mio locale al momento della costruzione del condominio, avvenuta nel 1956. Il tubo di eternit, ormai molto vecchio, ogni tanto lascia cadere liquame fognario. Io richiedo insistentemente la sostituzione con un nuovo tubo in plastica ma non vengo minimamente ascoltato. Si procede alle piccole, sbrigative riparazioni e, dopo poco tempo, le perdite ricominciano. È vero che i tubi di eternit sono ormai fuorilegge? Qual è la legge in questione e dove posso trovarla? Cesare Sturli   Di per sé il solo fatto di dover subire le infiltrazioni da un tubo condominiale nella propria proprietà privata legittima alla richiesta della riparazione o della sostituzione, a cura e con oneri del condominio. Trattandosi inoltre di un tubo di eternit, materiale che contiene amianto, tale diritto è ancor più rafforzato. Dell’amianto e dei prodotti che lo contengono, eternit compreso, è vietata l’estrazione, la commercializzazione e l’installazione in tutto il territorio nazionale dalla legge 27/3/1992, n. 257 a partire da un anno dalla sua entrata in vigore. Tuttavia non è imposta né la rimozione né misure obbligatorie per il contenimento del rischio in manufatti privati risalente a prima della data di entrata in vigore della legge 257/92. Tale “compromesso” è derivato dal fatto che l’amianto era (ed è ancora) di larghissimo utilizzo e dal fatto che molti materiali in amianto, se non danneggiati, possono essere innocui. Tutele particolari sono previste solo per gli ambienti lavorativi e pubblici. Ciò non significa che, in caso si rivelino pericoli (per l’eternit derivanti da usura o infiltrazioni, che provoca il rilascio delle microfibre nell’aria), si possa non far nulla. Vi è anzi l’obbligo per il proprietario (in questo caso il condominio) di comunicarne la presenza alle ASL oppure alle sezioni provinciali dell'Arpa competenti per territorio e di attuare una serie di azioni in tempi brevi che consentano di accedere e di stazionare nei locali di sicurezza (art. 12 legge n. 57/1992 , può trattarsi di rimozione, incapsulamento o confinamento). Questi ci pare, senz’altro il suo caso. Per le misure tecniche si veda il decreto del ministero della Sanità 6 settembre 1994. Il problema della rimozione o del contenimento dell’amianto sta negli altri costi delle opere, dovuti sia alle draconiane misure di sicurezza a favore dei lavoratori che le eseguono (occorre rivolgersi a ditte specializzate), sia a quelli dello smaltimento dei rifiuti. Ma se si deve fare, si faccia. Lei può minacciare l’amministratore di rivolgersi in tribunale o si ottenere un’ordinanza amministrativa a tutela della sua salute per danno imminente, che il Consiglio di Stato (sezione II, 28 aprile 2004, n. 3444) ha giudicato legittima. L’amministratore condominiale ha il dovere e le relative responsabilità di agire, a tutela della incolumità dei condomini e di terzi, anche senza l’assenso dell’assemblea.