CLICCA SULLA CITTÀ PER AVERELA DELIBERA! Ord. Ab. princ Detraz ordinaria Fab non venduti Locazioni 2° can Non affittato 2 anni Comodato a parenti stretti Detrazione part categorie Recupero inabitabili TARANTO 7 6,25 200 - - - - 300 3 TERAMO 7 5 280 - 5 - - 340 3 TERNI 7,0 5,5 200 7 5,5 - - 300 - TORINO 6,0 5,75 240 4 2,5 9 5,75 - - TRAPANI 5 (25) 5 (26) 250 4 - - 5 - 3 TRENTO 5,0 4,0 200 4,00 4 (27) 7 5 (28) - TREVISO 6,5 4 200 - - - - 500 - TRIESTE 6,0 4,5 (8) 200 4,50 4,25 9 - 400 - UDINE 5 (29) 4,5 200 5 4,5 7 4,5 500 - VARESE 5,9 4,5 200 - 4,5 7 (2) 4,5 - - VENEZIA 7 4 220 - 4 9 4 500 4,0 VERBANIA 5,5 (34) 5,5 200 - 4,5 - 5,5 - - VERCELLI 5,0 5 (30) 200 - 4 (31) 7 - 300   VERONA 5,5 5,5 210 - 4 - - 400 2,75 VIBO VALENTIA 6,5 5 200 - - - - - - VICENZA 6,0 4,0 200 - - 9 - 500 - VITERBO 5,5 4,5 200 - - - 4,5 (32) 450 4 (2) 7 per mille per le seconde case o gli immobili locati a seconda casa (25) 5,5 per mille le abitazioni possedute in aggiunta alla prima casa (26) 4 per mille fabbricati dei residenti nel centro storico (27) 4,5 per mille per le abitazioni locate a abitazione principale (28) importo variabile a seconda del reddito (29) 6 per mille per abitazioni locate o immobili in categoria A/10 non utilizzati come uffici (30) 4 per mille per le abitazioni principali con valore catastale fino a 80 milioni (31) esenti gli alloggi locati a universitari con il canale concordato (32) tutti gli alloggi non locati (34) 6 per mille per uffici, negozi, magazzini, laboratori e tettoie TARANTO Aliquota agevolata del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili su tutto il territorio comunale o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico ubicati nel Centro Storico (Città Vecchia). L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tra anni a decorrere dall’inizio dei lavori; inoltre, per tutta la durata degli stessi passivi titolari saranno esentati dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico; condizione essenziale alla fruizione dell’aliquota agevolata per gli immobili sopra citati é che gli stessi siano censiti all’Ufficio del Catasto o che ne sia stato richiesto l’accatastamento e che per essi risulti pagata l’ICI per l’anno 2000, se dovuta, così come previsto dalla Legge 27.12.97 L. 449/97 art.1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, intendendosi per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 300 metri. La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 300.000 quando nel nucleo familiare siano presenti invalidi o portatori di handicap che non siano a totale carico di Enti Pubblici, con attestati rilasciati dalla competente autorità per le seguenti categorie: a. b. invalidi civili con invalidità non inferiore al 100%; c. 
 d. sordomuti; e. 
 f. ciechi assoluti; g. 
 h. grandi invalidi INAIL con invalidità non inferiore all’80%; i. 
 j. titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria, non inferiore alla prima categoria, tabella A; k. 
 l. portatori di handicap, con connotazione di gravità Legge 5.2.1992, n°104. m. La detrazione di £. 300.000 viene applicata anche a favore dell’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La detrazione di £. 300.000 per il corrente anno viene riconosciuta ad anziani titolari di pensione minima Inps, e alle famiglie che versano in condizioni di accertata permanente indigenza, incluse negli elenchi delle persone assistite in forma continuativa dal Comune per l'unica unità immobiliare posseduta, adibita ad abitazione principale a condizione che non possiedono su tutto il territorio nazionale altri immobili o terreni e/o edificabili. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare. TERAMO Il comune di TERAMO ha adottato, il 12 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Confermare l'aliquota del 5 per mille, già stabilita per l'anno 2000, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Teramo, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4 del decreto-legge n. 437/1997 convertito, con modificazioni, nella legge n. 556/1996). Confermare l'aliquota del 5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dall'Istituto Autonomo Case Popolari in quanto trattasi di Ente senza scopo di lucro (art. 6 comma 2 decreto legislativo n. 504\1992) e finalizzato alla costruzione di alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate. Considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con aliquota del 5 per mille, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (legge n. 662/1996 art. 3, comma 56). Confermare l'aliquota del 5 per mille in favore dei proprietari che concedono immobili in locazione, con contratto registrato, a solo titolo di abitazione principale e sulla base degli accordi, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e tesi alla definizione di contratti tipo in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo (legge n. 431/1998 - art. 2 commi 3 e 4). Confermare l'aliquota del 3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili oppure interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti disponendo, comunque, che la suddetta aliquota agevolata sia applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni dalla data di inizio dei lavori. Confermare l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili e le relative pertinenze oggetto di imposta, indipendentemente dall'uso cui sono destinati. Confermare la detrazione d'imposta, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, di L. 280.000. Confermare la detrazione per l'abitazione principale di L. 340.000 per i soggetti passivi, qui di seguito elencati, che versano in situazioni di particolare disagio economico-sociale: soggetto passivo pensionato che alla data del 31 dicembre 2000 abbia compiuto 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare anagrafico composto da massimo due persone, entrambe di età pari o superiore ai 65 anni, a condizione che il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, percepito nel corso del 2000, non sia superiore a L. 12.583.000 in quanto solo, ovvero a L. 18.871.000 in caso di appartenenza al nucleo familiare di cui sopra (l'assegno di accompagnamento non concorre alla determinazione del reddito imponibile complessivo); soggetto passivo portatore di handicap o capo famiglia di nucleo familiare anagrafico ove siano presenti, al 1o gennaio 2001, uno o più soggetti portatori di handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravità di cui all'art. 3 legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992 ed in possesso della certificazione rilasciata dalla commissione istituita dalla legge n. 104/1992 art. 4, con grado di invalidità pari al 100%, purché non ospitati, nel corso dell'anno 2000, in modo continuativo, in strutture pubbliche o private ed a condizione che il reddito imponibile annuo ai fini IRPEF del soggetto passivo e dei familiari costituenti l'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 2000, non sia superiore ai limiti qui di seguito indicati: Componenti nucleo familiare anagrafico Limite reddito annuo - - 1 persona 12.583.000 2 persone 18.871.000 3 persone 23.068.000 4 persone 27.263.000 oltre 4 persone Aggiungere 2.097.000 per ogni componente soggetto passivo disoccupato al 1o gennaio 2001 che, già fruitore della cassa integrazione guadagni o della indennità di mobilità ai sensi delle leggi vigenti, abbia perduto tali provvidenze nel corso dell'anno 2000, con reddito complessivo annuo imponibile ai fini Irpef dell'intero nucleo familiare, percepito nel corso del 2000, non superiore a L. 23.068.000. Ammettere i soggetti passivi suddetti al godimento del beneficio in questione solo qualora ricorrano le seguenti condizioni: siano residenti nel comune di Teramo. i contribuenti che usufruiscono dell'agevolazione ed i componenti il "nucleo familiare anagrafico" non devono possedere, sul territorio nazionale ed estero, a titolo di proprietà od altro diritto reale determinante l'insorgenza della soggettività passiva, altri immobili oltre l'abitazione principale con eventuale, relativa pertinenza anche autonomamente iscritta in catasto. l'abitazione principale deve essere classificata nelle seguenti categorie catastali: A/2-A/3-A/4-A/5-A/6. (Omissis). TERNI a. b. Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale = 5,5 per mille; c. 
 d. Per le unità immobiliare non adibite direttamente ad abitazione principale e per i terreni edificabili = 7 per mille e. 
 f. Per le abitazioni locate a titolo di abitazione principale secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso locativo sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative = 5,5 per mille. g. 
 h. Al fine di favorire una politica di sviluppo dell’economia territoriale, specialmente nel campo dell’insediamento nel territorio comunale di nuove realtà imprenditoriali di carattere industriale, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D1 e D7, interamente posseduti da persona fisica o giuridica che eserciti attività imprenditoriale di carattere industriale nel medesimo immobile -ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile- si stabilisce la seguente particolare disciplina dell'aliquota, a partire dall'anno 2001: i. 1) il primo ed il secondo anno di imposta susseguente alla data di ultimazione del fabbricato ove viene svolta l’attività di impresa = 4 per mille; 2) il terzo anno = 5 per mille; 3) il quarto anno = 6 per mille 4) dal quinto anno soggiaceranno all’aliquota ordinaria. Si conferma l’aumento delle detrazioni per l’abitazione principale da lire 200.000 a lire 300.000 per le seguenti categorie meno abbienti: a. b. anziani di età superiore a 65 anni compiuti all'1.1.1999, che possiedano un'unica unità immobiliare, (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale e che abbiano un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, al netto del reddito derivante dall'abitazione, conseguito nell'anno antecedente l'anno di imposizione ICI, non superiore a L. 20.000.000. In presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap, risultanti da certificazione dell'A.S.L., il limite di reddito è elevato a L. 25.000.000; c. 
 d. famiglie numerose formate da minimo sei componenti, che possiedano un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, adibita direttamente ad abitazione principale, con un reddito complessivo familiare, conseguito nell'anno antecedente all'anno di imposizione ICI, non superiore alla somma delle quote di L. 11.000.000 attribuite ad ogni componente; la quota di reddito di L. 11.000.000 si intende elevata di L. 2.500.000 per ogni componente portatore di handicap facente parte del nucleo familiare; e. 
 f. persone o nuclei familiari possessori di un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) distinta tra le categorie catastali da A/2 ad A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale, per i quali nell'anno di imposizione ICI sia stata verificata o permanga una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'albo, o equivalente, dei beneficiari del Comune; g. 
 h. anziani o disabili possessori di un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; i. 
 j. nuclei familiari, di 4 o più persone, che possiedano un'unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, con reddito complessivo ai fini IRPEF, nell'anno antecedente quello di imposizione ICI, che derivi esclusivamente da redditi di lavoro dipendente ed assimilati non superiore a L. 21.000.000. k. TORINO - aliquota ordinaria pari al 6 per mille;
- aliquota del 9 per mille relativamente all'unità immobiliare che risulta non occupata e per la quale non risulta essere stato registrato contratto di locazione da almeno due anni;
- aliquota del 2,5 per mille per il proprietario che concede in locazione, a titolo di abitazione principale, l'unità immobiliare alle condizioni definite dall'accordo territoriale siglato in data 14/07/1999 (L. 431/98) fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, conformemente ai criteri generali stabiliti dal decreto 5 marzo 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici; 
- aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della loro attività la costruzione e l'alienazione di immobili;
- aliquota del 5,75 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e una pertinenza. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del D. Lgs. nr. 504/1992: a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e una pertinenza possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata;
b) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una pertinenza concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2° grado o ad affini di 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
c) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e una pertinenza, assegnate dall'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune di Torino;
d) l'unità immobiliare e una pertinenza di proprietà del CIT e assegnate dall'ATC a titolo di abitazione principale a residenti nel Comune di Torino;
e) l'unità immobiliare e una pertinenza appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinata ad abitazione principale dal socio assegnatario;
f) due o più unità immobiliari contigue adibite ad abitazione principale dallo stesso proprietario e una sola pertinenza, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
g) l'unità immobiliare ed una pertinenza costituenti l'unica proprietà immobiliare, delle quali il proprietario non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all'occupante, per necessità propria o di un familiare, in quanto la competente Commissione Prefettizia ha concesso più di tre accessi per motivi di ordine pubblico; 3) di confermare, altresì, per l'esercizio finanziario 2001 la misura della detrazione per l'abitazione principale nell'importo di L. 240.000 all'anno e di estendere la suddetta misura fiscale alle tipologie impositive previste alle sopraddette lettere a), b), c), d), e), f), g);
4) di stabilire, altresì, che ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione pari a L. 240.000, solo una volta, ad eccezione dell'ATC per gli immobili adibiti ad uso abitativo e assegnati a residenti nel Comune di Torino, delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari e del CIT per gli immobili di proprietà dello stesso, assegnati dall'ATC a titolo di abitazione principale a residenti nel Comune di Torino TRAPANI 1. 2. Di confermare per l’anno 2001 l’aliquota ordinaria del 5 per mille; 3. 
 4. Di confermare nella misura del 5,50 per mille l’aliquota per i fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale, tranne che per quelli locati, con contratto registrato, a soggetto che lo utilizzi come abitazione principale o dati in comodato ai propri familiari, che lo utilizzino come abitazione principale; 5. 
 6. Di confermare nella misura del 4 per mille esclusivamente per gli edifici ubicati nel centro storico destinati ad abitazione principale ai sensi dell’Art. 4 del DL 08/08/96 n. 437 convertito con modificazioni nella legge 24/10/96 dando atto e specificando quanto segue: 7. A. B. Il Centro Storico per le finalità di cui sopra s’intende delimitato in conformità delle risultanze catastali; C. 
 D. L’aliquota ridotta del 4 per mille viene praticata soltanto in favore dei cittadini effettivamente residenti nel centro storico per come sopra individuato; E. 
 F. Con la determinazione di cui sopra in via preventiva si mantiene inalterato l’entità del gettito ICI conseguito nell’anno 2000, stante che sono previsti per la stessa causale tributaria per l’anno 2001 nuovi immobili da assoggettare all’imposta che equilibrano il minore gettito derivante dal presente provvedimento. G. 1. 2. Di confermare nella misura del 4 per mille l’aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e vendita di immobili; 3. 
 4. Di confermare nella misura del 3 per mille l’aliquota a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posto auto; 5. 
 6. Di confermare la detrazione per l’abitazione principale nella misura di L. 250.000; 7. 
 8. Di confermare il principio di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unita immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 9. TRENTO di stabilire conseguentemente le aliquote Ici nel modo seguente: • • un'aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, riconoscendo altresì, quale abitazione principale, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, nonché a quelle assimilate ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 5 relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale; • 
 • un'aliquota agevolata del 4 per mille: • 
 • per i proprietari che eseguano lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e non, al servizio di fabbricati già esistenti nonché per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P. n. 22/1991 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori segnalati dal Servizio Edilizia privata, che non beneficiano dell'agevolazione di cui all'art. 6-quater del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; • 
 • per le abitazioni principali concesse in locazione in attuazione della Legge 09.12.1998 n. 431 e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 05.03.1999 sulla base dell'accordo territoriale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che prevede la sottoscrizione del contratto-tipo, depositato presso l'Amministrazione comunale in data 16.07.1999; • 
 • per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo non superiore a due anni; • 
 • un'aliquota parzialmente ridotta del 4,5 per mille in favore delle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; • 
 • un'aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate; • 
 • un'aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita, ad esclusione di quelli che godono dell'aliquota prevista dall'art. 3 comma 55 della Legge 23.12.1996 n. 662, precisando che non rientrano in tale categoria: • 
 • gli alloggi a disposizione direttamente utilizzati dal soggetto passivo d'imposta o dai suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il 2° grado), che scontano l'aliquota ordinaria; • 
 • gli alloggi dati in uso gratuito a parenti oltre il 1° grado ed entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente, che scontano l'aliquota ordinaria; • 
 • le unità immobiliari adibite a residenza secondaria o a disposizione in Italia da soggetto residente all'estero, che scontano l'aliquota ordinaria; • 6. 7. di determinare la detrazione prevista per l'abitazione principale in Lire 200.000 estesa anche: 8. • • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonché alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno trasferito, a seguito di ricovero permanente, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari; • 
 • agli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dagli Istituti autonomi case popolari; • 
 • alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con l'art. 6 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili; • 7. 8. di determinare, sulla base dei criteri già adottati con la deliberazione consiliare 25.02.1998 n. 33 così come modificati con deliberazione n. 181 di data odierna, la detrazione relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale fino alla concorrenza dell'imposta dovuta; 9. 
 10. di stabilire che la detrazione complessiva spettante ai soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale è pari alla detrazione fissa di Lire 200.000 alla quale va aggiunto l'ulteriore importo calcolato come percentuale sulla differenza tra l'imposta dovuta e la detrazione fissa arrotondato alle L. 1.000; 11. 
 12. di definire per l'anno 2001 la seguente procedura per beneficiare della detrazione di cui sopra: 13. • • presentazione della richiesta mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in conformità dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 nella quale il contribuente dichiara gli elementi utili alla valutazione della condizione economica sulla base dei seguenti criteri: • 
 • per l'individuazione e le caratteristiche del nucleo familiare: situazione esistente alla data di presentazione della domanda, • 
 • per il reddito: quello percepito nell'anno precedente, • 
 • per il patrimonio: situazione alla data di presentazione della domanda per l'abitazione principale e situazione al 1° gennaio dell'anno in corso per il rimanente patrimonio ad esclusione degli investimenti finanziari per i quali la situazione è quella al 31 dicembre dell'anno precedente. • TREVISO 1. 2. di confermare per l’anno 2001 le seguenti agevolazioni: 3. A) esenzione totale dall’imposta per le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) regolarmente istituite secondo quanto previsto dal D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460 e che risultino iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, o semplicemente costituite ed iscritte negli appositi elenchi per le cosiddette ONLUS di diritto, in data anteriore al 01.01.2000. Dette organizzazioni per beneficiare dell’agevolazione di cui sopra sono tenute a darne comunicazione all’Amministrazione Comunale allegando copia della prevista comunicazione all’Anagrafe presso Direzione Regionale delle Entrate. Per le ONLUS di diritto (Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.11 agosto 1991 n.261, le Organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L.26 febbraio 1987 n.49, le Cooperative Sociali di cui alla L.8 novembre 1991 n.381), non tenute alla comunicazione alla Direzione Regionale Entrate di cui al capo precedente, andrà prodotta, unitamente alla comunicazione all’Amministrazione, l’attestazione dell’iscrizione negli appositi registri previsti dalle singole norma istitutive. B) Aumento della detrazione per l’abitazione principale da lire 200.000 a lire 500.000 per i soggetti passivi che abbiano percepito nel 2000 un reddito netto annuo da pensione non superiore a Lire 13.000.000 e che non abbiano alcuna ulteriore fonte di reddito diversa da quella derivante dall’abitazione principale medesima e da sue eventuali pertinenze. I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all’Amministrazione Comunale allegando copia dei documenti fiscali relativi ai redditi percepiti dagli istituti di previdenza. C) È considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto, di diritto di uso o diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Per coloro che trasferissero la residenza nel corso dell’anno 2001 detta agevolazione sarà operativa, in proporzione ai mesi, limitatamente al periodo successivo a detto trasferimento. I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all’Amministrazione Comunale specificando quale sia l’immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata. D) Sono considerate abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, le unità immobiliari che il soggetto passivo abbia dato in comodato ad ascendenti e/o discendenti di primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale fissando in esse la propria residenza. Per coloro i quali nel corso dell’anno 2001 si trovassero in tale situazione detta agevolazione sarà operativa, in proporzione ai mesi, limitatamente al periodo successivo al realizzarsi di tale comodato. I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti a darne comunicazione all’Amministrazione Comunale specificando quale sia l’immobile per cui detta agevolazione venga utilizzata. Tutte le comunicazioni previste per beneficiare di tali agevolazioni, a pena di inapplicabilità delle stesse, dovranno essere presentate, in carta semplice e corredate dagli eventuali documenti sopra richiamati in ogni singola lettera, entro e non oltre il 31.12.2001 all’Amministrazione Comunale." TRIESTE 1) di determinare le aliquote di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2001 nel seguente modo: I ) aliquota del 4,5 per mille: a) per le persone fisiche soggetti passivi dell’ICI che utilizzino l’immobile quale loro abitazione principale e per tutti i casi di assimilazione dell’abitazione principale stabiliti dal regolamento comunale dell’ICI; b) in favore dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; c) per le cantine, soffitte, box e posti macchina utilizzati dalle persone che li possiedono; d) per le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute dagli enti di assistenza e beneficenza che perseguono lo scopo di concedere alloggi in locazione ai meno abbienti; e) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione o alienazione di immobili; II) aliquota del 4,25 per mille: per gli immobili che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all’art. 2 comma 3 della L. 431/98 per i mesi successivi a quello di stipulazione del contratto; III) l’aliquota del 6 per mille: per tutti gli altri immobili; IV) l’aliquota del 9 per mille per gli immobili ad uso abitativo sfitti da più di due anni; 2) di aumentare la detrazione dall’imposta per l’abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 a favore dei soggetti passivi che possiedono e dichiarano nelle forme dell’autocertificazione prevista dalla legge n. 15/68 entro il 20.12.2001: a) di essere titolari di sola pensione o assegno sociale non superiore alla minima INPS o coniugi a carico degli stessi e appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da beneficiari di trattamenti pensionistici o assegno sociale nei limiti suddetti e con eventuali familiari a carico; b) di essere disoccupati iscritti alle liste di collocamento almeno dall’1.1.1999 o non occupati fruitori della cassa integrazione guadagni o dell’indennità di mobilità almeno dal 31.12.2000, di essere lavoratori dipendenti fruitori di trattamenti di cassa integrazione guadagni almeno dal 2000 o di essere iscritti alle liste di mobilità almeno dalla stessa data. Tali soggetti devono appartenere ad un nucleo familiare con un reddito annuo lordo complessivo non superiore a L. 23.150.000 annue lorde aumentato di L. 1.800.000 lorde per ogni altro eventuale familiare a carico; c) di appartenere ad un nucleo familiare nel cui ambito sia presente un portatore di handicap al 100% e con un reddito familiare complessivo non superiore a L. 32.000.000 annue lorde per nucleo familiare di due persone od ulteriori L. 13.000.000 annue lorde per ogni altro eventuale componente; Le categorie di cui ai punti a), b), c) sopra descritte devono inoltre possedere in qualità di proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie anche in quota percentuale nell’intero territorio nazionale la sola abitazione principale con eventuale box, posto macchina, cantina e quote di giardino condominiale ed a condizione che tale abitazione non sia subaffittata e non appartenga alle seguenti categorie catastali: A/1 - di tipo signorile A/7 - villino A/8 - villa A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. I requisiti di reddito delle categorie di cui ai punti b) e c) sono riferiti all’anno precedente a quello di imposizione. ove nel corso del 2001 uno solo dei requisiti di cui ai punti a), b), c) venisse a mancare, i contribuenti non avranno più diritto alla maggiore detrazione e dovranno tenerne conto in fase di pagamento, sia in acconto che in saldo; UDINE di determinare, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota I.C.I. per il 2001 in base ai seguenti valori percentuali: a) 4,50 per mille: 1) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione, nonché per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; 2) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchégli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex Istituto Autonomo Case Popolari); 3) a favore dei possessori di immobili ad uso abitazione che vengono locati mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno comunicare all'Ufficio I.C.I., tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ed entro novanta giorni dalla registrazione fiscale della locazione, gli estremi dell'atto, nonchéla data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando anche un esemplare dell'atto stesso. La mancata comunicazione di inizio della locazione entro il termine suindicato determina la perdita del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata per l'anno in corso. Il beneficio dell'aliquota ridotta avrà effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione e fino al termine della locazione. In caso di proroga il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata; 4) a favore dei possessori dell'unica unità immobiliare, temporaneamente non utilizzata, da destinare ad uso abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto; l'eventuale possesso - anche parziale - di altri fabbricati in questo Comune oppure in altri Comuni del territorio nazionale, comporta la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata e l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille. Sono assoggettate alla medesima aliquota (4,50 per mille) anche le pertinenze e gli accessori all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., ad esclusione di quelle asservite alle unità abitative di cui al precedente punto 1., lettera a), numero 3), per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 5 per mille. Le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado di cui al punto 1., lettera a), numero 1), restano escluse dall'applicazione della detrazione d'imposta o delle maggiori detrazioni d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 5 e 6 del vigente Regolamento I.C.I.. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente il quale occupa l'immobile vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti occupato in comodato gratuito da altri soggetti oppure concesso parzialmente in locazione a terzi. Tali circostanze comportano la decadenza dell'applicazione dell'aliquota agevolata per l'intero anno di riferimento. Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve comunicare al Servizio Tributi del Comune - entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento - gli estremi dell'atto di comodato fiscalmente registrato ovvero, qualora mancante, produrre allo stesso Servizio dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi della legge n. 15/1968 nella quale si attesti l'esatta condizione abitativa dell'unità immobiliare - con relative pertinenze - destinata al parente di cui sopra. La mancata o tardiva comunicazione o presentazione della suddetta documentazione - entro il termine suddetto - utilizzando preferibilmente gli appositi modelli del Comune, comporta la perdita della concessione dell'aliquota agevolata per l'anno in corso e l'applicazione dell'aliquota relativa alle abitazioni locate. L'aliquota del 4,50 per mille sarà invece applicabile solo a decorrere dall'anno successivo alla comunicazione o presentazione della documentazione richiesta e avrà effetto per tutta la durata in cui si verifica detta situazione abitativa; b) 6,00 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo, non rientranti nel caso del precedente punto 1., lettera a), numero 3), locate o concesse in uso a terzi. Il titolo di detenzione o godimento dei terzi deve risultare da atto scritto fiscalmente registrato; c) 7,00 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo che risultino non locate (sfitte) o comunque non concesse in uso a terzi (a disposizione o adibite ad uso diverso da quello abitativo); Qualora l'unità abitativa classificata nella categoria catastale "A" (escluso l'"A/10") venga adibita ad uso diverso da quello di abitazione (esempio: studio privato, ufficio professionale e/o commerciale), l'immobile viene assoggettato all'aliquota del 7,00 per mille. Affinchési possa applicare l'aliquota ordinaria (5,00 per mille), è necessario che vi sia coincidenza fra destinazione ed attività esercitata; d) 5,00 per mille per i restanti fabbricati, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; alla medesima aliquota sono assoggettati i "beni merce" appartenenti alle imprese di costruzione o alle società immobiliari che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività esercitata la costruzione e l'alienazione di immobili, relativamente ai fabbricati realizzati esclusivamente per la vendita e non venduti. Qualora i suddetti fabbricati cessino di appartenere a tale fattispecie ("beni merce") e risultino quindi nel patrimonio dell'impresa o società immobiliare, esclusivamente per le unità immobiliari ad uso abitazione si rende invece applicabile l'aliquota del 6,00 per mille se queste risultano locate a canone libero, del 4,5 per mille se locate in base alla legge 431/98, ovvero del 7,00 per mille qualora risultino sfitte o rimangano a disposizione del soggetto passivo (impresa o società immobiliare). Per i fabbricati appartenenti alle società immobiliari che hanno per oggetto esclusivo dell'attività la gestione e/o l'intermediazione immobiliare, le stesse società devono applicare le aliquote diversificate a seconda della tipologia e della situazione oggettiva degli immobili. La misura delle aliquote di cui punti a), b), c) e d) deve essere applicata in base alla quota di possesso, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni. 2. di approvare le maggiori detrazioni d'imposta a beneficio dell'abitazione principale, eccedenti le 200.000 L. stabilite dalla legge, nella misura e con i criteri in premessa specificati; (1) DETRAZIONE FINO A LIRE 500.000 (dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 500.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore di: a) Persone anziane o disabili, possessori a titolo di proprietà o di usufrutto dell'unica abitazione, ricoverati in modo permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone. Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta, devono sussistere le seguenti condizioni: - possesso di una sola unità immobiliare (nell'ambito dell'intero territorio nazionale) adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1, nonchédi altri fabbricati o porzioni di fabbricati e/o aree fabbricabili; - acquisizione della residenza presso l'istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; - che l'abitazione principale non risulti locata o concessa in comodato gratuito ad altre persone; b) Contribuenti che versino in situazioni di grave disagio economico-sociale, con riferimento al minimo vitale pari alla pensione minima mensile INPS di lire 720.900, quali componenti di un nucleo familiare che disponga di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 2000, escluso il reddito dell'abitazione principale ed accessori, non superiore a: - L. 9.372.000 per nucleo di 1 componente; - L. 15.620.000 per nucleo di 2 componenti; - L. 20.775.000 per nucleo di 3 componenti; - L. 25.461.000 per nucleo di 4 componenti; - L. 29.678.000 per nucleo di 5 componenti; - L. 33.739.000 per nucleo di 6 componenti; - L. 37.488.000 per nucleo di 7 componenti ed oltre. Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta il contribuente deve essere possessore, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1; le eventuali proprietà o comproprietà di altri immobili ostano pertanto all'applicazione della suddetta detrazione. 2) DETRAZIONE FINO A LIRE 400.000 (dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 400.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore dei contribuenti portatori di handicap (ai sensi della legge n. 104/1992) nonché ai nuclei familiari con presenza di persona o persone portatrici di handicap (ai sensi della legge n. 104/1992) i cui componenti dispongano di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 2000, escluso il reddito dell'abitazione principale ed accessori e l'indennità di accompagnamento, ricompreso nei seguenti limiti: - da L. 9.372.001 a L. 13.589.000 per nucleo di 1 componente; - da L. 15.620.001 a L. 22.649.000 per nucleo di 2 componenti; - da L. 20.775.001 a L. 30.124.000 per nucleo di 3 componenti; - da L. 25.461.001 a L. 36.918.000 per nucleo di 4 componenti; - da L. 29.678.001 a L. 43.033.000 per nucleo di 5 componenti; - da L. 33.739.001 a L. 48.922.000 per nucleo di 6 componenti; - da L. 37.488.001 a L. 54.358.000 per nucleo di 7 componenti ed oltre; Per poter ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta il contribuente deve essere possessore, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1; le eventuali proprietà o comproprietà di altri immobili ostano pertanto all'applicazione della suddetta detrazione. 3) DETRAZIONE FINO A LIRE 300.000 (dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione) a favore dei contribuenti il cui nucleo familiare disponga di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l'anno 2000 ricompreso nei seguenti limiti: - da L. 9.372.001 a L. 13.589.000 per nucleo di 1 componente; - da L. 15.620.001 a L. 22.649.000 per nucleo di 2 componenti; - da L. 20.775.001 a L. 30.124.000 per nucleo di 3 componenti; - da L. 25.461.001 a L. 36.918.000 per nucleo di 4 componenti; - da L. 29.678.001 a L. 43.033.000 per nucleo di 5 componenti; - da L. 33.739.001 a L. 48.922.000 per nucleo di 6 componenti; - da L. 37.488.001 a L. 54.358.000 per nucleo di 7 componenti ed oltre; Per ottenere il beneficio della suddetta detrazione d'imposta, il contribuente deve essere possessore, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell'abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1; le eventuali proprietà o comproprietà di altri immobili ostano pertanto all'applicazione della suddetta detrazione. Le attestazioni riguardanti i requisiti delle succitate maggiori detrazioni devono essere rese, mediante autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento; se l'immobile è acquisito dopo tale data, l'attestazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento a saldo. Le attestazioni presentate o spedite dopo i suddetti termini non saranno favorevolmente accolte;)) VARESE Aliquota del 4,5 per mille (senza detrazione) per: • • alloggi e relative pertinenze concessi in locazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 431/98, sulla base dell'accordo sottoscritto in sede locale in data 08/07/1999 tra le associazioni di inquilini e proprietari. • 
 • alloggi (cioè solo unità immobiliari a destinazione abitativa) concessi in comodato o in uso gratuito, a parenti in linea retta o collaterale (es. i figli legittimi, naturali ed adottivi, i genitori, i progenitori, i fratelli e le sorelle). • Per ottenere questa agevolazione tributaria, gli interessati devono presentare apposita richiesta su modulo fornito dall'Ufficio I.C.I. del Comune. Aliquota 5,90 per mille per: • • alloggi locati (affittati) con regolare contratto, alloggi dati in comodato d'uso o in uso gratuito (ad eccezione di quanto stabilito dall'art.10 del regolamento comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili). • 
 • box, uffici, negozi, depositi, capannoni, terreni, altri fabbricati. • Aliquota 7 per mille per case non locate ovvero le cosiddette seconde case tenute a disposizione, ad eccezione di quelle di proprietà di persone ricoverate in luoghi di lunga degenza VENEZIA 4 ‰ A) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo persona fisica o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; B) per le pertinenze (categorie catastali C2, C6, C7) delle unità immobiliari di cui al punto precedente, anche se distintamente iscritte in Catasto, purchédirettamente utilizzate dal soggetto passivo; C) per le abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di ristrutturazione o di restauro che ne impediscano l’immediato utilizzo abitativo, purchétale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto; in mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio, con recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e l’applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 471/1997. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione, da presentare al Settore Tributi Ufficio I.C.I.; D) per un’altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori - figli ), e per le relative pertinenze, come individuate ai sensi della precedente lett. B). L’agevolazione spetta purché il parente o i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa; tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore al Settore Tributi Ufficio I.C.I.. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (art. 7 Regolamento Ici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 16.11.1998 e successive modifiche ed integrazioni; e. f. per le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato stipulato ai sensi dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 2, comma 3 della L. 431/1998. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente; g. 
 h. per le abitazioni concesse in locazione ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato e previa autocertificazione; i. 9 ‰ per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato a terzi o comunque locati; 7 ‰ per tutte le restanti unità immobiliari, ivi comprese le "residenze secondarie" o "seconda casa"; 2. 3. di applicare una detrazione di L. 220.000.= per l’immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 4. 
 5. di considerare abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 6. 
 7. di applicare l’ulteriore detrazione da L. 220.000.= a L 500.000.= per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti: 8. a. b. titolari di pensione sociale; c. 
 d. portatori di handicap riconosciuto al 100%; e. 
 f. ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore a mesi otto. g. L’ulteriore detrazione potrà essere effettuata in un’unica soluzione con il saldo di dicembre qualora le suindicate situazioni si siano verificate oltre i termini di scadenza del pagamento dell’acconto. Per ottenere tale ulteriore detrazione dovrà essere presentata un’autocertificazione al settore Tributi, Ufficio I.C.I., con allegata documentazione in fotocopia che attesti i requisiti richiesti; 5. 6. di precisare che le autocertificazioni devono intendersi valide fintanto non intervengono condizioni modificative e devono essere prodotte entro il termine del mese di gennaio dell’anno di imposta successivo a quello cui l’autocertificazione si riferisce; 7. 
 8. di confermare anche per l’anno 2001 i valori venali per zone omogenee per le aree fabbricabili e per le aree artigianali e industriali previsti dall’art. 6 del Regolamento ICI Aree fabbricabili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 16/11/98. 9. VERBANIA Entro il prossimo 30 giugno 2001 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) dovuta per l'anno in corso. A tale fine si informa che: ALIQUOTE Le aliquote ICI per l'anno 2001 sono state determinate da questo Comune come segue: 5,5 per mille aliquota ordinaria 6,5 per mille aliquota per le unità immobiliari di categoria catastale A) (esclusa A10), non adibite ad abitazione principale, non locate e non in comodato gratuito a familiari ivi residenti (genitori, figli, fratelli e sorelle) 4,5 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con affitto concordato (legge n. 431/1998). 6 per mille per le categorie catastali A10 (uffici), C (negozi, magazzini, laboratori e tettoie), tranne C/6 (box), e D (opifici, alberghi, teatri, banche ecc.) Si ricorda che le vigenti rendite catastali sono rivalutate a partire dall'anno 1997 del 5%. VERCELLI • • Aliquota ordinaria 5 per mille • 
 • Aliquota 4 per mille • 1. 2. Per i fabbricati di tipo abitativo aventi un valore catastale fino a £ 80.000.000 destinati ad abitazione principale del proprietario, a condizione che il medesimo non sia titolare d’altri immobili. 3. 
 4. Per i fabbricati di tipo abitativo concessi dal proprietario in locazione, a titolo d’abitazione principale, alle condizioni di cui agli accordi previsti dalla legge 431/98 "Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo". 5. • • Aliquota 7 per mille • Per gli alloggi non locati ovvero non occupati da almeno due anni, vale a dire vuoti e non utilizzati, con esclusione degli alloggi realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell’attività la costruzione e alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione lavori. La detrazione per abitazione principale è pari a £ 200.000. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, sono equiparate all’abitazione principale : 1. 2. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da un anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non utilizzata; 3. 
 4. Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente, a condizione che venga documentato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione. 5. La detrazione è aumentata a £ 300.000 per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni: • • Pensionato solo: • 1. 2. Nucleo familiare composto da una sola persona alla data del 01/01/2001. 3. 
 4. Avere compiuto il 65° anno d’età alla data del 01/01/2001. 5. 
 6. Essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo non superiore a £ 15.000.000 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 2000 e tassabili ai fini IRPEF. 7. • • Pensionati: • 1. 2. Nucleo familiare formato da sole due persone alla data del 01/01/2001. 3. 
 4. Avere compiuto il 65° anno d’età alla data del 01/01/2001. 5. 
 6. Essere entrambi in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo non superiore a £ 25.000.000 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 2000 e tassabili ai fini IRPEF. 7. • • Famiglie numerose: • 1. 2. Nucleo familiare composto da 5(3 o più figli) o più persone alla data del 01/01/2001. 3. 
 4. Reddito complessivo familiare non superiore a £ 70.000.000 annui lordi, nel caso di 5 componenti il nucleo familiare, con elevazione di £ 15.000.000 annui lordi per ogni componente oltre il quinto, con riferimento ai redditi prodotti nel 2000 e tassabili ai fini IRPEF. 5. • • Permanenza di anziani e/o disabili in famiglia: • Nucleo familiare comprendente 1 o più anziani e/o disabili alla data del 01/01/2001. • • Nuove coppie: • 1. 2. Nuove coppie registrate e residenti in Vercelli nel corso dell’anno 2001 (anche per le coppie di fatto) che abbiano acquistato l’immobile di residenza in proprietà e che comunque siano in possesso del solo fabbricato destinato ad abitazione principale ed eventuale annessa pertinenza. 3. 
 4. La maggiore detrazione sarà applicabile per un periodo massimo di 3 anni compreso l’anno di costituzione della coppia. 5. Ai fini dell’applicazione della maggiore detrazione i contribuenti devono essere in possesso del solo fabbricato di tipo abitativo ed eventuale annessa pertinenza, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 01/01/2001. Nel caso in cui il fabbricato sia posseduto a titolo d’usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessun’altra proprietà immobiliare. ESENZIONI: 1. 2. Gli immobili di tipo abitativo, locati a studenti universitari alle condizioni di cui all’Accordo Territoriale in attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n.431 e del Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999 – Contratti per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari (Art.5, commi 2 e 3 Legge 431/98) depositato al protocollo comunale in data 31 maggio 2000, sono esenti dall’Imposta Comunale sugli Immobili per la durata del contratto, o, fino alla rescissione del medesimo, se questa avviene prima della scadenza. 3. 
 4. L’esenzione prevista per gli immobili utilizzati dagli Enti indicati all’art. 7, comma 1, lettera i, del D.lgs n. 504/92 è estesa agli Enti ONLUS regolarmente registrati all’anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze e si applica esclusivamente ai fabbricati dei quali gli stessi sono anche soggetti passivi dell’imposta relativa ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.lgs n. 504/92. 5. PERTINENZE : Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti e quant’altro costituisce pertinenza di un’abitazione principale, anche se iscritti distintamente in Catasto, usufruiscono dell’aliquota ridotta prevista per la stessa, purché utilizzati dal titolare dell’unità immobiliare o dai suoi conviventi. L’agevolazione è attribuita ad un solo box o posto macchina per unità immobiliare. La prevista detrazione per abitazione principale si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell’ICI dovuta per unità immobiliare e per la relativa pertinenza. VERONA - 5,50 per mille l'aliquota ordinaria; - 4 per mille l'aliquota applicabile alle seguenti fattispecie: a) unità immobiliari definite "Botteghe Storiche" come individuate nell'art. 13 del Regolamento Comunale per l'insediamento delle attività produttive approvato con deliberazione consiliare 25/2/2000 n. 8; b) proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 9/12/1998, n. 431 L'applicazione di tale aliquota ridotta è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento, di apposita autocertificazione attestante l'esistenza del contratto che ne da titolo Detrazioni di imposta Per l'abitazione principale viene concessa per l'anno 2001 una detrazione di imposta di 210.000 lire, rapportata ai mesi nei quali l'immobile è stato utilizzato come dimora abituale. Se l'immobile costituisce contemporaneamente l'abitazione principale di più persone tenute al pagamento dell'Ici, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali. Diversamente, se l'immobile è adibito ad abitazione principale di uno solo dei soggetti passivi, soltanto a quest'ultimo spetta l'intera detrazione. A partire dal 1999 si considerano abitazioni principali, ai fini della detrazione, anche: 1. l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai propri familiari (parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), con effetto dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione. 2. l'abitazione posseduta a titolo di proprietà, per la quale il titolare dimostri di essere in possesso di titolo esecutivo di sfratto per necessità personale o di parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado, con effetto dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione; 3. le pertinenze. Si considerano come parti integranti dell'abitazione principale le cantine, i posti macchina coperti o scoperti, ancorché iscritti distintamente in catasto, nel limite di una pertinenza per ogni unità immobiliare. In caso di esistenza di più pertinenze per la stessa unità immobiliare, si considera parte integrante dell'abitazione quella eventualmente facente parte dello stesso immobile in cui insiste l'abitazione stessa. L'art.5 del regolamento elenca, oltre alle ipotesi indicate, tutti i casi in cui un'abitazione deve considerarsi principale ai sensi della normativa vigente. Per i cittadini italiani residenti all'estero, la casa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto si considera "adibita ad abitazione principale" a condizione che non risulti affittata. La detrazione viene elevata a £. 400.000 nei confronti di determinati contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che si trovino in particolari condizioni economiche o di salute, su presentazione di autocertificazione da rilasciare al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di imposizione. Riduzioni di imposta Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta del 50%. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. A tale fine il contribuente è tenuto a presentare in alternativa: a) perizia tecnica dell'Ufficio Tecnico Comunale; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15. (). Il Comune ha l'obbligo di verificare la veridicità della dichiarazione. Esenzioni di imposta Gli immobili esentati dall'imposta sono elencati all'art.7 D.Lgs.30.12.92 n. 504 e all'art.7 del regolamento ICI. Il seguente elenco viene pubblicato a mero fine esemplificativo: - immobili di enti pubblici destinati esclusivamente a compiti istituzionali - fabbricati classificati o classificabili nella categoria E - fabbricati destinati a usi culturali - fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e di proprietà della Santa Sede - fabbricati che appartengono a stati esteri - fabbricati già inagibili e recuperati a fini assistenziali - terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina - immobili utilizzati da enti non commerciali pubblici o privati, purché i soggetti passivi dell'imposta, se diversi dall'utilizzatore, siano anche essi Enti non commerciali pubblici o privati e destinati esclusivamente alle attività indicate dalla legge - immobili posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (cosiddette ONLUS) o enti che godano di agevolazioni ONLUS - associazioni di promozione sociale, come definiti dalla legislazione di settore - costruzioni rurali VIBO VALENTIA VICENZA di determinare, ai fini dell'Imposta Comunale sugli immobili per l'anno 2001, e per i motivi espressi nelle premesse, le aliquote e le particolari detrazioni ed agevolazioni scelte da questa Amministrazione per l'anno 2001 e cioè: Aliquota principale 6,00 per mille; Aliquota ridotta 4,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Aliquota 9,00 per mille per le abitazioni non locate da almeno due anni (legge 431/98); L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per l'abitazione principale e le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari; L. 500.000 l'importo della detrazione per i casi particolari indicati in premessa, che dovranno essere certificati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. ((Per quanto riguarda, poi, la detrazione per l’abitazione principale, oltre a quella normale di L. 200.000, s’intende riconfermarne l’aumento a L.500.000 per le particolari situazioni di carattere sociale già stabilite per il 2000, quali: nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal Comune; nuclei familiari con figli a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito è stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o messo in cassa integrazione, oppure in mobilità; nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensioni non superiori alla pensione minima I.N.P.S. erogata a lavoratori dipendenti; vedova, vedovo, con figli a carico, che percepiscano esclusivamente pensione di reversibilità; coniuge affidatario, divorziato o separato legalmente, che sia titolare esclusivamente di assegno di mantenimento ai sensi degli artt. 155 e/o 156 del Codice Civile, o comunque da solo genitore affidatario non coniugato che si trovi nella medesima situazione di titolare unicamente di assegno di mantenimento; nucleo familiare con persona handicappata (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), con invalidi al cento per cento, con anziani non autosufficienti o ricoverati di lunga degenza, la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti; nucleo familiare, composto da almeno cinque persone, in possesso di un unico reddito da lavoro o pensione purché tale reddito o pensione non superi L. 70.000.000. Tale agevolazione riguarda i nuclei familiari i cui componenti siano titolari dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, solo ed esclusivamente sull'alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze, e che non risultino, nel contempo, essere titolari dei diritti di tal natura su altro immobile, sia che trattasi di terreno, sia di fabbricato, anche in quota parte.)) VITERBO Aliquote CASISTICA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTA (per mille) DETRAZIONE (in lire) Regime ordinario dell'imposta 5,5 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) da persone fisiche soggetti passivi e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa 4,5 200.000 Unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado che vi abbiano stabilito la propria residenza nel corso dell’anno 2000 o precedente 4,5 200.000 Unità immobiliare di proprietà di soggetti che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili localizzati nel centro storico 4 - Unità immobiliare di proprietà di enti e d istituti senza scopo di lucro che vengano concessi a seguito di procedura di assegnazione in locazione ad un canone agevolato e predeterminato per legge a soggetti meno abbienti e socialmente bisognosi che li utilizzano direttamente come abitazione principale 4 -   Ulteriori detrazioni sull'abitazione principale In aggiunta alla detrazione di Lit. 200.000 prevista per l'abitazione principale, talune categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere i requisiti specificatamente previsti ai sottoelencati punti 1) e 2), possono usufruire di una ulteriore detrazione di Lit. 250.000: 1) coloro che hanno superato il 65° anno di età alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta; essere titolare di una o più pensioni la cui somma totale non sia superiore all'importo della pensione integrata al trattamento minimo INPS aumentato di L. 1.200.000; che il reddito complessivo della famiglia (conviventi compresi) non sia superiore al doppio dell'importo annuo della pensione integrata al trattamento minimo corrisposto dall'INPS esclusa la rendita della casa di abitazione e le relative pertinenze; che né il contribuente, né i conviventi siano proprietari o usufruttuari, con esclusione della casa di abitazione del contribuente e relative pertinenze, di beni mobili o immobili che producano reddito a loro favore; 2) coloro che risultano essere stati licenziati da almeno 12 mesi alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta e che siano iscritti come disoccupati presso l'Ufficio di Collocamento e non abbiano diritto ad alcuna indennità o alcun tipo di sussidio, o che comunque eventuali somme a suddetto scopo erogate non superino l'importo della pensione integrata al trattamento minimo INPS; che il reddito complessivo della famiglia (conviventi compresi) non sia superiore al doppio dell'importo annuo della pensione integrata al trattamento minimo corrisposta dall'INPS, esclusa la rendita della casa di abitazione e le relative pertinenze; che né il contribuente, né i conviventi siano proprietari o usufruttuari, con esclusione della casa di abitazione del contribuente e relative pertinenze, di beni mobili o immobili che producano reddito a loro favore. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai punti 1) e 2) i contribuenti dovranno presentare apposita domanda, su modelli predisposti, all'Ufficio I.C.I. entro il termine previsto per il versamento della prima rata dell'imposta.