CLICCA SULLA CITTÀ PER AVERELA DELIBERA! Ord. Ab. princ Detraz ordinaria Fab non venduti Locazioni 2° can Non affittato 2 anni Comodato a parenti stretti Detrazione part categorie Recupero inabitabili MACERATA 6,7 4,6 200 - - - - 500 - MANTOVA 7 4,7 200 - 5,5 - 4,7 - 3,5 MASSA 6,0 4,6 210 - 4 7 (13) - 250 3 MATERA 7 4,5 240 - - - - - - MESSINA 6,3 4 200 - 3,5 7,5 4 (1)- - - MILANO 5,0 5,0 200 - 4 - - 300 4,0 MODENA 6,7 5,2 200 - 4,8 9 (9) 5,2 300 - MONZA (Mi) 5,5 4 200 - 8 4 (5) 300 2,75 8 NAPOLI 7,0 (17) 5,5 300 - 5,5 9 (9) - 300 - NOVARA 5,8 4,8 210 - 4 7 4,8 300 - NUORO 7 4 200 - - - - - 3 ORISTANO 6 5 200 - - - - - - PADOVA 5,5 4,8 200 - 2 7 4,8 (1) 400 - PALERMO 5,2 5 200 - 4 7,2   300 - PARMA 5,4 5 200 5,4 2 7 5,4 - - PAVIA 6,5 5,25 200 - 2 7 5,25 500 - PERUGIA 7 (18) 5,0 200 4 5 9   450 4,0 PESARO 6 4,7 200 4 2 (24) 9 (9) 4,7 350 - PESCARA 4,25 4,25 200 - - - 4,25 400 - PIACENZA 5 4,2 200 - 3,8 - - 300 - PISA 7 (19) 4,3 200 - 0 9 - 500 - PISTOIA 7 4,5 200 - 4,5 (22) 9 4,5 500 4 PORDENONE 4,5 4 200 - - 7 4 - 4,5 POTENZA 7,0 4,75 200 - 2 9 4,75 300 3,5 PRATO 5,9 5,9 460 -   9 (9) - - - (1) detrazione uguale a quella ordinaria prima casa (5) Escluse unità possedute dai non residenti ed adibite ad uso abitativo saltuario (9) 7 per mille per gli immobili non locati da meno di due anni (13) 6,2 per mille per gli alloggi turistici (se il proprietario è iscritto al ruolo Tarsu), 9 per mille (se il proprietario non è iscritto) (17) 6,5 per mille, abitazioni locate (18) 6 per mille per fabbricati in C/1, C/2 e C/3 destinati a attività commerciali (19) 6,8 per mille per fabbricati in C/1 e C/3 destinati a attività commerciali (22) Per tutti gli alloggi locati ad abitazione principale (24) 4,4 per mille per alloggi locati ad abitazione principale (non con affitto convenzionato)   MACERATA 1.   2. APPROVARE per l’anno 2001 l’aumento della detrazione per abitazione principale fino a £ 500.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data dell’1/1/2001: •   • Soggetti ammessi all'assistenza economica continuativa da parte del Comune (disabili, anziani, handicappati). •   • Nucleo familiare composto da un solo soggetto ultrasessantacinquenne alla data del 1/1/2001 in possesso di reddito complessivamente non superiore a 12.000.000. •   • Nucleo familiare composto da due soggetti entrambi ultrasessantacinquenni alla data del 1/1/2001 in possesso di reddito complessivamente non superiore a 22.000.000. •   • Nucleo familiare con reddito non superiore a 23 milioni con a carico soggetto portatore di handicap. •   • Portatore di handicap gravi (invalidi al 100%) con reddito non superiore a 28 milioni. 2.   3. APPROVARE per l’anno 2001 l’aumento della detrazione per abitazione principale a £ 300.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data dell’1/1/2001. •   • Contribuenti facenti parte di nucleo familiare composto da 5 o più persone con un complessivo reddito annuo non superiore a £ 33 milioni. •   • Giovani coppie di età compresa tra i 18 e 35 anni con reddito fino a 33 milioni, formatesi dopo 01/01/2000 per i primi due anni dall’istituzione della convivenza anagrafica. •   • Vedovi/e non conviventi con figli a carico e reddito inferiore a 28 milioni. •   • Separati/e non conviventi con figli a carico e reddito inferiore a 28 milioni. MANTOVA aliquote dell’imposta Con deliberazione n. 51 del 30.1.2001 sono state stabilite dalla Giunta Comunale le aliquote e la detrazione in vigore per l’anno d’imposta 2001: aliquote detrazione aliquota ordinaria 7 ‰ unità immobiliari destinate ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi 4,7 ‰ 200.000 unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori) che vi risiedono 4,7 ‰ / pertinenze dell’abitazione principale, adibite a garages, posti auto, box, cantine, soffitte ecc., anche se distintamente iscritte in catasto; 4,7 ‰ / unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti in Mantova; 4,7 ‰ 200.000 unita’ immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate 4,7 ‰ 200.000 unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall'accordo territoriale del Comune di Mantova (stipulato attuazione della L.131/98 e del D.M.5.3.99) 5,5 ‰ / alloggi regolarmente assegnati dall’ A.L.E.R. della provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale 6,5 ‰ 200.000 immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni 8 ‰ detrazione per l’abitazione principale E’ di Lire 200.000 e deve essere: - rapportata ai mesi dell’anno nei quali il possessore ha adibito l’unità immobiliare a propria residenza; - divisa in parti uguali tra i comproprietari, o contitolari di altro diritto reale, residenti nell’unità immobiliare a prescindere dalle rispettive quote di proprietà, o di titolarità. Si applica anche: a) agli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnati ai soci che vi risiedono; b) alle unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; c) agli alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R. della provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; d) alle unità immobiliari possedute dalle persone fisiche con cittadinanza italiana residenti all'estero, a condizione che non risultino locate. Non si applica: a.   b. alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, in linea retta; c.   d. alle pertinenze dell'abitazione principale, adibite a garages, posti auto, box, cantine, soffitte ecc. Tuttavia se l'ammontare della detrazione è superiore all' imposta dovuta per l'abitazione principale, la parte eccedente deve essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze15. o Riduzione per i fabbricati inagibili e inabitabili E’ pari al 50% dell'imposta e si applica ai fabbricati dichiarati inabitabili o inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. •   • L’inagibilità o inabitabilità consiste in una fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. E’ fatiscente il fabbricato diroccato, pericolante, staticamente compromesso. •   • L’inagibilità o inabitabilità deve essere: a.   b. accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; b) comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà16. o Riduzione per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale Consiste in un abbattimento della base imponibile di lire 50.000.000 e di una ulteriore riduzione d’imposta in base a 3 scaglioni di imponibile. Scaglioni di imponibile Riduzione d’imposta Fino a 50.000.000 Esente Da 50.000.000 a 120.000.000 70% Da 120.000.000 a 200.000.000 50% Da 200.000.000 a 250.000.000 25% Oltre 250.000.000 Nessuna riduzione •   • Nel caso in cui il contribuente possieda e conduca direttamente più terreni, anche ubicati in comuni diversi, l'imponibile sul quale applicare le riduzioni di cui sopra è dato dalla somma dei valori dei singoli terreni.   L’importo della detrazione e gli importi sui quali si applicano le riduzioni sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte (possesso ed utilizzo) ed alle quote di possesso. MASSA ? Le aliquote per il 2001 sono stabilite nelle seguenti misure: ? 6.0 per mille : ALIQUOTA ORDINARIA ? 4.6 per mille : ALIQUOTA RIDOTTA in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l' abitazione principale, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e/o date in uso gratuito ai familiari ( parenti ed affini entro il primo grado ) e costituenti per questi stessi abitazione principale ? 4.6 per mille : ALIQUOTA per le pertinenze dell'abitazione principale - box, garage, cantina, soffitta - purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale (art. 59, comma 1, lettera d) del Dlgs. 446/97) ? 4 per mille : ALIQUOTA in favore dei proprietari di immobili che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite sula base dei contratti tipo definiti ai sensi dell' art. 2, comma 3, legge 9/12/98, n. 431 ? 6.0 per mille : ALIQUOTA per gli immobili ad uso abitativo locati sulla base di contratti in deroga agli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/98, ai negozi, uffici, opifici, utilizzati nonché alle aree fabbricabili ? 6.2 per mille : ALIQUOTA per gli immobili ad uso abitativo detenuti a fini turistici o a disposizione, per i quali il proprietario o il titolare di altro diritto reale risulta iscritto nei ruoli comunali della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani ? 7.0 per mille : ALIQUOTA per gli opifici, i negozi, gli uffici sfitti e/o inutilizzati, gli immobili ad uso abitativo non locati da almeno 2 anni ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n.431/98 ? 9.0 per mille : ALIQUOTA per gli immobili ad uso abitativo detenuti a fini turistici, o a disposizione per i quali il proprietario o il titolare di altro diritto reale non risulta iscritto alla data dei versamenti (acconto e saldo nei ruoli comunali della Tassa rifiuti solidi urbani per il periodo di imposta oggetto di tassazione. Il contribuente soggetto a recupero della Tassa RSU per gli anni arretrati a seguito di autodenuncia o accertamento d'ufficio, non avrà diritto al rimborso ICI della differenza di aliquota tra il 9 per mille di cui al presente punto e l'eventuale aliquota agevolata, per le tre annualità pregresse. DETRAZIONI 
per l'abitazione principale: L. 210.000
Soggetti ultrasessantacinquenni in condizioni economiche disagiate:
Per i soggetti ultrasessantacinquenni in possesso, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unita' immobiliare ( oltre l'eventuale garage ) adibita ad abitazione principale classificata o classificabile in una delle categorie da A2 ad A6 e titolari di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a Lire15.000.000 annui: detrazione di L. 250.000 
Per usufruire di tale detrazione l'interessato deve presentare una domanda corredata dei documenti giustificativi
ai fini del reddito, entro il limite previsto per il versamento in acconto dell'imposta. I moduli sono disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
RIDUZIONE DEL 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste tale condizione. I moduli per la richiesta di riduzione sono disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. MATERA Aliquota del 4 per mille per le aree fabbricabili ricadenti nella zona industriale ASI. La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 340.000 per i contribuenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili, ai sensi della L. 104/92, nonché per i nuclei familiari il cui reddito derivante esclusivamente da pensione non superi l’importo minimo erogato dall’INPS e che le condizioni sopra indicate devono essere dichiarate con autocertificazione. La maggiore detrazione è cumulabile. MESSINA Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Messina Il comune di MESSINA ha adottato, il 27 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 2001, nelle seguenti misure: 1. abitazione principale, 4 per mille, detrazione d'imposta L. 200.000; 2. immobili locati a fitto concordato, a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste dagli accordi, definiti in sede locale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 - 3,5 per mille; 3. immobili ad uso abitativo non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, 7,5 per mille; 4. altri immobili, 6,3 per mille 5. le abitazioni concesse in uso gratuito, con contratto registrato, a parenti in linea retta fino al primo grado e che nelle stesse abitazioni hanno stabilito la propria residenza, da almeno tre anni, sono equiparate alle abitazioni principali (4 per mille e detrazioni d'imposta di L. 200.000). MILANO 1. di confermare per l’anno 2001 l’aliquota ordinaria del 5 per mille ai fini dell’ICI; 2. di mantenere l’ulteriore aliquota del 4 per mille per: a. immobili residenziali inabitabili ovvero di interesse artistico/architettonico siti nel centro storico e sottoposti a vincolo di tutela monumentale dalla sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici oggetto di interventi di recupero; b. immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dall’Accordo Locale per la città di Milano stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98; 2. di mantenere anche per il 2001, il diritto ad una detrazione di L. 300.000 (anziché L. 200.000) per le abitazioni principali possedute da soggetti in situazioni di disagio economico – sociale purchè sussistano congiuntamente le sottoindicate condizioni: a. che i soggetti passivi siano pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell’anno 2000, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nell’anno 2000, lavoratori a lavoro interinale e part-time; b. che il reddito annuale dichiarato ai fini IRPEF relativo all’anno 2000 non superi L. 21.000.000 per l’intero nucleo familiare, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico; 2. di escludere dalla maggior detrazione di L. 300.000: 3. a) i proprietari o i titolari di altri diritti reali qualora anche uno soltanto dei componenti del nucleo familiare vanti identici diritti su altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale, con esclusione dal predetto calcolo del box di pertinenza dell’abitazione principale e/o di eventuali quote condominiali;b) tutte le unità immobiliari classificate o classificabili in catasto come A/1 (abitazioni 
signorili), A/7 o A/8 (abitazioni in ville o villini), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). 4. Il periodo entro il quale i soggetti aventi diritto alla maggior detrazione di L. 300.000 ne dovranno dare comunicazione all’Amministrazione Comunale è quello previsto per la presentazione delle dichiarazioni salvo proroghe di legge; 6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 49 della L. 18/8/00, n. 267, il Direttore del Settore Finanze ed Oneri Tributari ed il Ragioniere Generale hanno espresso i pareri di rispettiva competenza che si allegano alla presente deliberazione quali parti integranti; di dare atto che è stato, altresì, espresso il parere del Segretario Generale che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante. MODENA - di determinare per l’anno 2001 le aliquote ICI da applicare nel Comune di Modena nelle seguenti misure: - aliquota ridotta del 5,2 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, sulle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, così come individuate nella deliberazione consiliare n.177/1999; - aliquota del 5,2 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi che danno in uso gratuito ai parenti in linea retta al 1° grado abitazioni e relative pertinenze, come regolamentato con deliberazione consiliare n. 15 del 26/02/2001; - aliquota ordinaria del 6,7 per mille da applicare a tutti gli altri immobili diversi da quelli previsti al punto precedente e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi; - aliquota del 4,8 per mille a favore dei proprietari (o titolari di diritti reali di godimento ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 504/92) che concedono in locazione a titolo di abitazione principale unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo A delle categorie catastali e relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all’art. 2 comma 3 della Legge 431/1998; •   • aliquota del 9 per mille da applicare agli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e aliquota del 7 per mille da applicare a tutti gli altri alloggi non locati, specificando che: •   • per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o occupati ma privi di contratto di locazione registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al 3° grado, che risultano ivi residenti; •   • l’aliquota del 7 o del 9 per mille va rapportata ai mesi dell’anno durante i quali l’alloggio risulta non locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto; - di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in Istituiti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; - di determinare in Lire 200.000 (diconsi duecentomila) la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, così come sostituito dalla Legge n. 662/1996; - di approvare e determinare l’ulteriore detrazione di Lire 100.000, per un totale di Lire 300.000, da applicare secondo le modalità sopra richiamate dell’articolo 8 del D. Lgs. 504, alla abitazione principale del soggetto passivo, qualora ricorrano congiuntamente tutte le sottoindicate condizioni: •   • reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare riferito all’anno 2000, al netto della deduzione per l’abitazione principale, pari o inferiore agli importi sottoindicati, dando atto che nel nucleo familiare sono comprese tutte le persone residenti nella medesima abitazione, indipendentemente da vincoli di parentela e affinità: * 1 componente L. 16.000.000 * 2 componenti L. 25.000.000 * 3 componenti L. 33.000.000 * 4 componenti L. 39.000.000 * 5 componenti L. 46.000.000 Il reddito deve essere maggiorato di L. 5.000.000 per ogni componente oltre il quinto. •   • i componenti del nucleo familiare devono possedere (a titolo di proprietà o altro diritto reale) nel territorio nazionale, oltre l’eventuale pertinenza individuata ai sensi del regolamento comunale, solo l’abitazione principale e semprechéla stessa sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A2, A3, A4, A5 e A6; •   • i contribuenti che intendono usufruire dell’ulteriore detrazione devono presentare apposita dichiarazione, con validità annuale, con la quale attestano il possesso dei requisiti di cui sopra; la dichiarazione deve essere presentata al Comune al momento del pagamento dell’imposta e comunque non oltre il 31 dicembre 2001; - di applicare tali detrazioni anche alle unità immobiliari, appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari, in conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del D. Lgs: n. 504/1992, così come sostituito dalla Legge n. 662/1996 e parimenti, come regolamentato con deliberazione consiliare n. 15 del 26/02/2001, agli alloggi dati in locazione dagli Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficenza (IPAB) con canoni di affitto agevolati, pari od inferiori a quelli concordati ai sensi della Legge n. 431/1998; MONZA (Mi) Per gli immobili posti nel territorio del Comune di Monza l’aliquota ICI da utilizzare per il calcolo dell’imposta è stata determinata nelle seguenti misure: Aliquota Agevolata 4 ‰ 1. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetto residente posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento; 2. Una sola unità immobiliare accessoria posseduto a titolo di pertinenza dell’abitazione principale, classificata o classificabile catastalmente nella categoria C/6 (box o posto auto); 3. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la propria residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. Abitazione ed eventuale box o posto auto (categoria C/6) di pertinenza concessi in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli), a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale; 5. Abitazioni ed eventuale primo box di pertinenza, locate ai sensi della legge 431/98 e quindi utilizzate dal locatario come abitazione principale; 6. Unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni dei soci assegnatari Attenzione! I soggetti che intendono fruire dell’aliquota agevolata di cui ai numeri 3. 4. 5. dovranno presentare entro il 28 dicembre, apposita comunicazione I.C.I. con la quale si autocertifica il possesso dei requisiti previsti. I possessori di più box o posti auto classificati nella categoria C/6, devono autocertificare quale degli stessi considerano pertinenza e quindi agevolato. Chi avesse presentato analoga autocertificazione negli anni precedenti è esentato dal presentarla nuovamente, a condizione che nell’anno in corso, non sia mutata la situazione che dà diritto all’aliquota agevolata del 4‰. I moduli riguardanti la comunicazione ICI possono essere ritirata e consegnata al Settore Tributi, Ufficio ICI – 3° piano del Palazzo comunale- oppure inviata per posta. Aliquota Maggiorata 8 ‰ 1. Abitazioni per la quale non risulta essere regolarmente registrato un contratto di locazione da almeno due anni alla data dell’1 gennaio dell’anno a cui si riferisce il pagamento dell’ICI. Aliquota Ordinaria 5,5‰ Tutti gli immobili non compresi nelle categorie di cui sopra, tra i quali anche: - boxes posseduti oltre il primo, nonché posti auto classificati in categoria C/7. - Box posseduto indipendentemente dall’abitazione principale (es. inquilino proprietario del solo box). L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. La riduzione dell’imposta si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. DETRAZIONI D’IMPOSTA La detrazione spetta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Essa è da rapportare al numero dei mesi di effettivo possesso e da ripartirsi tra i soggetti che ne hanno diritto. La detrazione è stabilita in Lire 200.000. Essa è elevabile a Lire 300.000 esclusivamente per i contribuenti appartenenti ad una delle seguenti categorie: - pensionati che alla data del 1° gennaio abbiano compiuto 65 anni e che abbiano il coniuge a carico; - invalidi con un grado di invalidità non inferiore al 41%; - lavoratori in mobilità o cassa integrazione straordinaria nell’anno precedente per periodi non inferiori a 4 mesi; - disoccupati con disoccupazione nell’anno precedente non inferiore a 4 mesi. E con determinati requisiti relativi a: 1. REDDITO: Il reddito da considerare è quello imponibile ai fini Irpef dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare. Tale reddito, risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, non dovrà superare i seguenti limiti: Componenti il nucleo familiare Limite di reddito annuo Una persona 18.000.000 Due persone 26.000.000 Tre persone 29.000.000 Quattro persone 32.000.000 Cinque persone 37.000.000 Sei persone 42.000.000 Oltre le sei persone 47.000.000   2. POSSESSO BENI IMMOBILI: l’abitazione principale del richiedente non deve essere classificata nelle categorie A/1 abitazione di tipo signorile A/8 abitazioni in ville A/9 castelli, palazzi artistici e storici Inoltre, il richiedente e i componenti il nucleo familiare non devono possedere altri immobili su tutto il territorio nazionale a titolo di proprietà, usufrutto, diritto d’uso e abitazione. 3. POSSESSO BENI MOBILI: Il nucleo familiare non deve possedere più di una autovettura. I soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno possedere tutti i requisiti di cui ai punti 1. 2. 3. Dovranno, inoltre, inviare a mezzo raccomandata o consegnare a mano al settore Tributi del Comune di Monza, entro l’anno di competenza del tributo, apposita dichiarazione (ai sensi dell’art.4 L.15/68) con la quale autocertificano il possesso dei requisiti che danno diritto alla maggiore detrazione d’imposta. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione non veritiere verranno applicate le sanzioni di legge. NAPOLI 1.   2. Determinare le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l’anno 2001: a.   b. Aliquota ordinaria del 7 per mille; c.   d. Aliquota del 5,5 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; e.   f. Aliquota del 6,5 per mille per le abitazioni locate; g.   h. Aliquota del 5,5 per mille per gli immobili locati, a titolo di abitazione principale, con contratto conforme all’Accordo Territoriale per la Città di Napoli sottoscritto, in data 22 luglio 1999, ai sensi dell’articolo 2 – comma 3 – della Legge 9 dicembre 1998 n° 431 e del Decreto Ministeriale 5 marzo 1999 n° 67 e depositato presso il Comune di Napoli; i.   j. Aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate; k.   l. Aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 2.   3. elevare a £. 300.000 (trecentomila – pari a 154,94 euro), la detrazione di cui all’articolo 3 – comma 55 – punto 3 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta; 4.   5. considerare, in virtù del comma 56 dell’articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da anziani o disabili aventi la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed applicare alla stessa l’aliquota del 5,5 per mille, nonché la detrazione di £. 300.000 (trecentomila – pari a 154,94 euro) di cui al punto 2. del dispositivo; 6.   7. subordinare il riconoscimento dell’aliquota e della detrazione di cui al punto 3. del dispositivo alla presentazione, al Dipartimento Tributi (Servizio I.C.I.), entro il primo semestre dell’anno d’imposta, di apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti; 8.   9. subordinare il riconoscimento dell’aliquota del 6,5 per mille, di cui alla precedente lettera c), alla presentazione, presso gli uffici comunali (dipartimento Tributi – Servizio I.C.I. ovvero circoscrizioni municipali), nel primo semestre dell’anno successivo a quello d’imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all’uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante che l’unità immobiliare risulta occupata in virtù di contratto di locazione (semplice), nonché il periodo dell’anno durante il quale sussiste detta condizione; 10.   11. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 5,5 per mille, di cui alla lettera d) alla presentazione, presso gli uffici comunali (Dipartimento Tributi - Servizio ICI, ovvero Circoscrizioni municipali), nel primo semestre dell'anno successivo a quello d’imposta, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli Uffici innanzi detti, attestante che l'unità immobiliare risulta locata, a titolo di abitazione principale, in virtù di contratto di locazione conforme all'Accordo Territoriale per la Città di Napoli sottoscritto in data 22 luglio 1999 e depositato presso il Comune di Napoli, nonché il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione; 12.   13. subordinare il riconoscimento dell’aliquota del 7 per mille, di cui alla lettera e), prevista per le abitazioni non locate, alla presentazione di apposita dichiarazione nei termini e con le modalità di cui al punto 5) attestante che, nei due anni precedenti quello d’imposta, l’immobile era adibito ad abitazione principale del soggetto passivo ovvero concesso in locazione; 14.   15. precisare che, qualora il possesso dei requisiti richiesti per l’applicazione delle aliquote di cui ai punti c), d) ed e) sia già stato dichiarato ai fini dell’I.C.I. dovuta per li anni d’imposta precedenti, e non si siano verificate modificazioni comportanti una diversa determinazione dell’aliquota d’imposta, la dichiarazione di cui ai punti 5), 6) e 7) del deliberato non è dovuta, continuando a far fede quella già presentata per il precedente anno d’imposta; 16.   17. precisare, infine, che l’omissione ovvero infedeltà nelle dichiarazioni di cui innanzi comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. NOVARA aliquota quattro e ottanta per mille 4,80‰ e detrazione di £. 210.000 •   • unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale •   • unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da anziano o disabile a titolo di proprietà o usufrutto che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata o concessa in comodato d’uso •   • unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE a condizione che l’immobile non risulti locato o concesso in comodato d’uso •   • unità immobiliare concessa, con contratto regolarmente registrato o con concessione attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal proprietario o usufruttuario in uso gratuito (comodato) a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, che la adibiscono ad abitazione principale aliquota quattro e ottanta per mille 4,80‰ e detrazione di £. 300.000 •   • unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari di alloggi in affitto permanente appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa; aliquota cinque e ottanta per mille 5,80‰ e detrazione di £. 210.000 •   • alloggi assegnati come abitazione principale dall’Agenzia Territoriale per la Casa di Novara (ex I.A.C.P.); aliquota quattro per mille 4‰ •   • unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, sulla base di contratti tipo stipulati ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4 della Legge n. 431/98 ed agli accordi in sede locale tra Comune di Novara e le associazioni di categoria dei proprietari ed inquilini; aliquota sette per mille 7‰ •   • unità immobiliari a disposizione non locate, ai sensi e per gli effetti della L.n°431/98, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; aliquota cinque e ottanta per mille 5,80‰ •   • per tutti le altre unità immobiliari, aree edificabili e terreni agricoli; pertinenze Ai sensi dell’art. 18, comma 2 della L. n. 388/2000 e del vigente regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I. si applica l’aliquota 4,80 per mille e parte non utilizzata della detrazione per abitazione principale di £. 210.000 o £ 300.000 agli immobili definiti pertinenze, ai sensi dell’art.817 del codice civile, limitatamente ad una per ciascuna categoria, alle seguenti unità immobiliari: •   • autorimesse o posti auto classificati in categoria catastale C6; •   • unità immobiliari adibite a cantina o soffitta, (ricomprese nel medesimo edificio o complesso immobiliare dell’abitazione principale), classificate in categoria catastale C2; •   • unità immobiliari, (ricomprese nel medesimo edificio o complesso immobiliare dell’abitazione principale), classificate in categoria C7; NUORO Per l'anno 2001 le aliquote per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili sono così stabilite: Aliquota ordinaria - 7‰ (sette per mille); Aliquota abitazione principale - 4‰ (quattro per mille); Aliquota immobili di cui all'art. 1, comma 5 della L. 449 del 27/12/1997 - 3‰ (tre per mille). Nota comma richiamato: 5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. ORISTANO PADOVA 1.   2. Di confermare per il 2001 le aliquote approvate per l’anno 2000, così come segue: •   • 4,8‰ (quattro virgola otto per mille) nei riguardi delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Si considera abitazione principale anche: •   • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in case di riposo o istituti sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; •   • le abitazioni, anche in comproprietà, concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori o figli), purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, e salvo che l’immobile non sia già adibito ad abitazione principale da altro soggetto passivo. Tale aliquota del 4,8 per mille si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale, così come definite dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. •   • 7 ‰ (sette per mille) per le abitazioni non locate ed inutilizzate, cioè non adibite ad abitazione principale e risultanti vuote; oppure a disposizione, cioè utilizzate in modo saltuario; oppure prive di regolare contratto di affitto. •   • 2‰ (due per mille) per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alle condizioni previste dall’accordo territoriale per la città di Padova. In tali casi, copia del contratto dovrà essere trasmesso al Settore Tributi entro il 31 dicembre. •   • 5,5‰ (cinque virgola cinque per mille) per garage, cantine, soffitte accatastati autonomamente, escluse le pertinenze dell’abitazione principale, e per ogni altra unità immobiliare, terreno agricolo, area fabbricabile. 1.   2. Di confermare per il 2001 le riduzioni e le detrazioni per l’abitazione principale approvate per l’anno 2000, così come segue: I.   II. Detrazione dell’imposta pari all’ammontare della stessa in favore dei proprietari che locano immobili al Comune di Padova per emergenze abitative ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. II.   III. Riduzione pari al 50% dell’imposta dovuta per le abitazioni principali di giovani famiglie, anche con unico intestatario anagrafico, di età media non superiore ai 35 anni e fino al terzo anno dalla data del matrimonio, con redditi lordi ai fini IRPEF per l’anno 2000 non superiori a L. 10.500.000 pro capite. IV.   V. Elevazione della detrazione ordinaria da L. 200.000 a L. 400.000 per le seguenti fattispecie: VI. a) abitazione principale di contribuenti assistiti dal Comune in via continuativa; b) abitazione principale di nuclei familiari con redditi lordi ai fini IRPEF per l’anno 2000 non superiori a L. 10.500.000 pro capite (al di fuori dei casi di cui al punto II), oppure privi di reddito con almeno un componente in stato di disoccupazione;
c) abitazione principale di nuclei familiari con componenti di età superiore ai 70 anni e titolari di redditi lordi pro capite ai fini IRPEF per l’anno 2000 non superiori a L. 14.000.000; 
d) abitazione principale di famiglia con unico intestatario anagrafico titolare di redditi lordi ai fini IRPEF per l’anno 2000 non superiori a L. 21.000.000 (al di fuori dei casi di cui al punto II), oppure privo di reddito e in stato di disoccupazione;
e) abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto portatore di handicap permanente o con invalidità superiore al 66%, riconosciuto come tale dalla competente autorità. VII. Maggiori detrazioni per i nuclei familiari numerosi (oltre i 4 componenti) nella misura di L. 50.000 per ogni singolo componente dal 5° in poi. Tali detrazioni si aggiungono alla detrazione ordinaria di L. 200.000 o a quella di L. 400.000 se il nucleo familiare rientra in una delle fattispecie previste alle lettere a), b), c) ed e) sopra descritte. 1.   2. Di specificare, in relazione alle riduzioni e detrazioni applicabili, che: •   • Dal computo dei redditi rimane esclusa la rendita dell'abitazione principale, così come intesa ai fini IRPEF (redditi di fabbricati). •   • Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante nello stato di famiglia. Ai fini delle maggiori detrazioni, si considera la situazione anagrafica alla data di presentazione della richiesta. •   • Lo stato di disoccupazione di cui al punto III, lettere b) e d) deve essere riconosciuto dalla competente autorità e deve essere riferito alla data del 1.1.2001. •   • Per avere diritto alle riduzioni e detrazioni di cui ai punti II, III e IV, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le eventuali pertinenze, deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso del 2000 nonché alla data di presentazione della richiesta oppure l'unica posseduta a titolo di uso, usufrutto o diritto di abitazione; inoltre, il beneficio è limitato alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/5. Le riduzioni e detrazioni di cui ai punti II, III e IV saranno applicabili a favore dei residenti in Padova per un periodo superiore a sei mesi. Gli aventi diritto dovranno presentare richiesta sugli appositi moduli predisposti dal Settore Tributi, autocertificando di possedere i requisiti richiesti per poter beneficiare delle riduzioni e detrazioni. Per i contitolari sarà sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi. I moduli devono essere consegnati o trasmessi al Settore Tributi dal 2 maggio al 20 dicembre 2001, pena la decadenza. La richiesta ha validità per il periodo dell’anno in cui sussistono i requisiti richiesti. PALERMO Fissare la detrazione I.C.I. in £.300.000 (trecentomila) e comunque, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in possesso, in particolare per i cittadini anziani a basso reddito, dei seguenti requisiti: 1.   2. avere compiuto il 60° anno di età per gli uomini ed il 55° anno di età per le donne, al 31/12/2000; 3.   4. avere percepito nell’anno 2000 un reddito imputabile al nucleo familiare che non superi la fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi maggiorata del 100%; 5.   6. non avere effettuata la locazione parziale dell’immobile adibito ad abitazione principale; 7.   8. non essere proprietari di altri immobili, ad eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto. I richiedenti l’agevolazione di cui sopra dovranno, a pena di decadenza, produrre, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2000, apposita domanda, utilizzando il modello allegato alla presente delibera, e la documentazione ivi prevista. Detta domanda, indirizzata al Comune di Palermo – Ripartizione Servizi Tributari – Ufficio ICI – Via Roma n. 235, potrà essere consegnata all’Ufficio o essere spedita a mezzo raccomandata, ed essere sottoscritta nelle forme di legge. Tale sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove la stessa sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorchénon autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore. I contribuenti che avranno inviato la citata domanda con allegata la documentazione prevista, terranno conto al momento del pagamento della maggiore detrazione. Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge. · Fissare le aliquote I.C.I. per l’anno 2001 nel modo seguente: 1.   2. terreni agricoli………………………………………………………….5x1000; 3.   4. aree fabbricabili………………………………………………………...5x1000; 5.   6. abitazioni principali…………………………………………………….5x1000; 7.   8. altri fabbricati…………………………………………………………..5,2x1000; 9.   10. Immobili ad uso abitativo locati, a titolo di abitazione 11. principale del conduttore, alle condizioni previste dagliaccordi di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 431/98…………………4x1000; 12. Immobili ad uso abitativo, di cui all’art. 1 della Legge 431/98, non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. ……………………………..7,2x1000. PARMA Il comune di PARMA ha adottato, il 4 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). di determinare, per l'anno 2001 le aliquote I.C.I. nel modo seguente: aliquota ordinaria del 5,4 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi; aliquota ridotta del 5 per mille esclusivamente per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Parma; aliquota ridotta del 2 per mille da applicarsi agli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, avente per oggetto la "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"; I proprietari che si avvalgono della aliquota ridotta per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale in base agli accordi sopracitati dovranno far pervenire al Servizio Tributi copia del contratto di locazione oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante l'ubicazione dell'immobile locato, le generalità del locatario, nonché gli estremi del contratto di locazione; aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che per alloggi non locati devono intendersi quelli non adibiti ad abitazione principale e non occupati, o a disposizione, cioé utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto registrato. Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota del 7 per mille gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e da affini fino al secondo grado (suoceri, generi, nuore, cognati) che risultano ivi residenti, gli alloggi sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, nonché gli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari; di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che detta disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). PAVIA 1 - di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 6,50 per mille; 2 - di stabilire per l’anno 2001 la maggiore aliquota del 7 per mille per gli alloggi sfitti; 3 - di stabilire per l'anno 2001 l'aliquota ridotta del 5,25 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di Cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, estesa anche ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, e agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il I° grado e da questi utilizzati come abitazione principale; 4 - di stabilire per l’anno 2001 un’ aliquota pari al 2 per mille per i proprietari di immobili concessi in locazione mediante contratti stipulati sulla base dell’accordo territoriale denominato "Accordo locale per la città di Pavia" e utilizzati dai conduttori come abitazione principale; 5 - di stabilire per l’anno 2001 la detrazione per l'abitazione principale in £. 200.000=; 6 - di confermare alle stesse seguenti categorie (così come individuate per l’anno 2000 con la deliberazione consiliare n. 21 del 29 febbraio 2000), la maggiore detrazione d’imposta di seguito indicata: a) £. 500.000 per determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale come definiti in premessa, il cui reddito per nucleo familiare non superi £. 25.000.000, aumentati di £. 3.000.000 per ogni familiare a carico, elevati a £. 6.000.000 qualora la persona a carico sia portatore di handicap; b) £. 500.000 per i nuclei familiari composti da almeno due persone con un reddito complessivo da lavoro dipendente ai fini IRPEF/00 fino a £. 35.000.000, aumentati di £. 3.000.000 per ogni familiare a carico, elevati a £. 6.000.000 qualora la persona a carico sia portatore di handicap; 7 - di escludere, come lo scorso anno, dal beneficio della maggior detrazione i possessori, anche a titolo di usufrutto, uso o abitazione di altri immobili o quote di immobili siti su tutto il territorio nazionale (ad esclusione del box di pertinenza dell’abitazione principale) e i proprietari di immobili classificati in Catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 8 - di comunicare le aliquote stabilite per il 2001, con copia del presente atto, agli uffici per gli adempimenti esecutivi di competenza, nonchéal Concessionario della riscossione; omissis 13 - di dare atto che ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’art. 3 del regolamento (abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il I° grado e da questi utilizzata come abitazione principale) le istanze devono essere presentate su apposito modulo prestampato al Servizio Tributi – Ufficio I.C.I. dal 2 maggio al 30 giugno 2001. Per gli immobili concessi in uso gratuito dopo tale data, la domanda dovrà essere presentata dall’ 1 al 20 dicembre 2001. PERUGIA - di determinare le aliquote dell’imposta ICI che saranno applicate per l’anno 2001 ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 8 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504 nella seguente misura: Aliquote: 1 - aliquota per i fabbricati adibiti dal soggetto passivo ad abitazione principale: 5,00 per mille; 2 - aliquota per i fabbricati destinati ed effettivamente utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali ed artigianali censiti catastalmente alle cat. C/1-C/2-C/3: 6,00 per mille; 3 - aliquota per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2 comma 3 della legge 9/12/1998 n. 431: 5,00 per mille; 4 - aliquota per i fabbricati destinati catastalmente ad abitazione e non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge 9/12/1998 n. 431: 9,00 per mille; 5 - aliquota per i fabbricati inagibili o inabitabili qualora vengano recuperati a fini abitativi e risultino effettivamente utilizzati come abitazione: 4,00 per mille; 7 – aliquota per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno (per tre anni dalla data di ultimazione dei lavori) 4,00 per mille; 8 - aliquota per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai precedenti punti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 e 7: 7,00 per mille; - di dare atto che per l’anno 2001 è confermata l’elevazione della detrazione d’imposta per abitazione principale, da lire 200.000 a lire 450.000 (art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30/12/92 n. 504), già stabilita con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/2/2000 ricorrendo per i contribuenti i seguenti presupposti: - La maggior detrazione di lire 450.000 dell’imposta ICI dovuta per l’anno 2001, è accordata per le unità immobiliari adibite esclusivamente ad "Abitazione principale" del proprietario ricorrendo ambedue le seguenti condizioni: 1 - unità immobiliari destinate esclusivamente ad "Abitazione principale" del proprietario aventi valore imponibile ai fini ICI, graduato in rapporto al numero dei componenti l’intero nucleo familiare di convivenza, non superiore ai seguenti limiti: Lire 150.000.000 per nuclei fino a 4 componenti Lire 170.000.000 per nuclei di n. 5 componenti Lire 190.000.000 per nuclei di n. 6 componenti Lire 220.000.000 per nuclei di n. 7 componenti Lire 260.000.000 per nuclei di n. 8 componenti ed oltre; 2 - unità immobiliari possedute da soggetti il cui reddito imponibile fiscale lordo complessivo, riferito all’intero nucleo familiare di convivenza, per l’anno 2000, non risulti superiore ai seguenti limiti: Per nuclei familiari composti da : - n. 1 persona : lire 25.000.000 - n. 2 persone : lire 30.000.000 - n. 3 persone : lire 35.000.000 - n. 4 persone : lire 40.000.000 - n. 5 persone : lire 45.000.000 - oltre n. 5 persone: lire 50.000.000 PESARO Il comune di PESARO ha adottato, l'8 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). Casistica degli immobili Aliquota (per mille)| Detrazione (in Lire) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni 6   Alloggio anagraficamente occupato dal proprietario in qualità di persona fisica o socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa 4,7 200.000 Alloggio tenuto a disposizione di anziani e disabili residenti in case di ricovero 4,7 200.000 Alloggio anagraficamente occupato dal proprietario pensionato che abbia compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 1° gennaio 2001, con un reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 20.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico, e che sia proprietario del solo alloggio destinato ad abitazione principale e relative pertinenze (comunicazione entro 31 dicembre 2001) 4,7 350.000 Alloggio anagraficamente occupato dal proprietario componente di un nucleo familiare con soggetti disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 74%, con un reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F., di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 20.000000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico, e che sia proprietario del solo alloggio destinato ad abitazione principale e relative pertinenze (comunicazione entro 31 dicembre 2001) 4,7 350.000 Alloggi concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado (beneficio dall'anno successivo previa comunicazione entro 6 mesi dalla concessione) 4,7   Alloggi di proprietà di persone fisiche locati con contratto registrato a soggetti che abbiano stabilito la propria residenza (comunicazione entro 6 mesi dal contratto) 4,7   Alloggi locati con contratto registrato stipulato ai sensi della legge n. 431/98, art. 2, comma 3, a soggetti che abbiano stabilito la propria residenza (comunicazione entro 6 mesi dal contratto) 2   Alloggi non locati o tenuti a disposizione per i primi 2 anni dall'inizio del possesso 7   Alloggi non locati o tenuti a disposizione da oltre 2 anni dall'inizio del possesso 9   Immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili (comunicazione entro 6 mesi dalla data di ultimazione della costruzione) 4   Pertinenze costituenti parti integranti dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte al catasto purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare 4,7   Pertinenze non costituenti parti integranti dell'abitazione principale 6   (Omissis). PESCARA L’aliquota (unica per la Città di Pescara) da applicare per l’anno 2001, come da delibera della Giunta Comunale n. 81 del 01.03.2001, è del 4,25 per mille. Per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente spetta una detrazione pari a L. 200.000= annue o frazione di anno in rapporto ai mesi per i quali sussiste la suddetta detrazione. La stessa detrazione spetta per l’unità immobiliare data in Uso Gratuito a parenti in linea retta entro non oltre il 3° grado ( per la fattispecie occorre compilare e restituire apposita modulistica da ritirare presso gli sportelli di cui sopra) e ciò fino alla concorrenza dell’imposta relativa all’immobile interessato. Tale detrazione trova applicazione anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale del socio assegnatario, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ex. IACP). I cittadini che si dovessero trovare nelle condizioni di seguito elencate, al fine di ottenere la Maggior detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, stabilita in L. 400.000=, possono farne domanda ritirando gli appositi moduli in distribuzione presso i centri sopra citati; detta domanda deve essere inoltrata al Comune di Pescara – Settore Tributi – Servizio ICI - entro il termine di presentazione della dichiarazione di variazione ICI per l’anno 2000, nel caso di acquisizione del diritto reale sull’immobile nel 2° semestre 2001, entro il 20.12.2001. In caso di contitolarità, la domanda medesima potrà essere presentata congiuntamente dai contitolari che dovranno debitamente sottoscrivere la stessa. Per poter beneficiare della suddetta maggior detrazione, il contribuente deve contestualmente: 1. essere alla data dell’1.1.2001 titolare di pensione con età non inferiore a 60 anni compiuti; oppure • essere portatore di handicap all’1.1.2001 titolare o meno di pensione con invalidità al 100% • risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità civile rilasciato dalle competenti • strutture pubbliche; • oppure • di essere soggetto passivo il cui nucleo familiare, convivente nell’abitazione oggetto di • detrazione, comprende uno o più disabili all’1.1.2001 con invalidità al 100% risultante dal • certificato di riconoscimento di invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche; 1. essere possessore o compossessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione , enfiteusi, superficie, esclusivamente di un'unica unità immobiliare la cui rendita catastale, rivalutata del 5%, non sia superiore a L. 1.365.000 ( valore L. 136.500.000=) utilizzata come abitazione principale. Eventuali pertinenze ( es: cantina, garage) in quanto destinate al servizio di dette unità non vengono considerate, ai fini della maggior detrazione, come unità immobiliare possedute; per unità immobiliari si intendono fabbricati e terreni; 2. avere con riferimento all’anno 2000 un reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF al lordo degli oneri deducibili non superiore a L. 16.000.000= (sedicimilioni) incrementato a L. 22.000.000= in presenza del coniuge ed in ragione di L. 1.000.000= per ogni altro componente del nucleo stesso fiscalmente a carico. A tal fine, il nucleo da prendere in considerazione è quello esistente alla data dell’inoltro della Domanda. 4. I componenti del nucleo familiare, oltre il titolare o i titolari dell’unica unità immobiliare, non devono possedere a loro volta unità immobiliari di alcun tipo nel territorio nazionale. PIACENZA Le aliquote vigenti per il Comune di Piacenza nel 2001 sono: 1) 4.2/°°da applicare all'abitazione principale, garage al servizio dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, abitazione principale di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, se non locata, unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con contratto registrato utilizzate come abitazione principale dell'inquilino, abitazione concessa in comodato gratuito a parenti ed affini fino al 2° grado (art. 15 comma 3 del Regolamento Comunale); 2) 3.8/°° da applicare ad unità immobiliari in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato ai sensi del comma 3, art. 2, legge 09/12/98 n. 431 (canone agevolato); 3) 5.0/°° da applicare ad altri immobili: appartamenti sfitti, uffici, autorimesse, negozi, terreni, ecc.. DETRAZIONI DI IMPOSTA Sull'immobile adibito ad abitazione principale del proprietario, dell'usufruttuario o comunque del soggetto tenuto al pagamento del tributo, è prevista una detrazione d'imposta di L. 200.000 annue (e L.300.000 per categorie contributive in particolari condizioni sociali). Tale detrazione deve essere applicata, oltre che alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, anche agli alloggi regolarmente assegnati (concessi in locazione semplice) dagli Istituti Autonomi Case Popolari.. Chi può usufruire delle detrazioni di imposta di L. 300.000 La detrazione d'imposta viene portata a L. 300.000 per soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio; si tratta di: a) Pensionati con basso reddito - possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare. Nel caso in cui l'appartamento sia posseduto a titolo di usufrutto, uso od abitazione, il nucleo familiare non deve avere nessun'altra proprietà immobiliare. - l'abitazione deve essere occupata da una o più persone, una delle quali di età superiore ad anni 65 compiuti, o da compiere, nel corso del 2001. - di essere in condizione non lavorativa con soli redditi da pensione, riferiti all'anno 2000, non superiori ai seguenti limiti: 1. lire 14.000.000 di reddito annuale imponibile, ai fini Irpef, per nuclei composti da una sola persona; 2. lire 21.000.000 di reddito annuale imponibile, ai fini Irpef, per le famiglie composte da due o più persone b) Famiglie composte da 6 o più persone, all'1/1/2001, con i seguenti requisiti: - possesso a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina, quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare; - reddito complessivo della famiglia, da lavoro o pensione, riferito all'anno 2000, non superiore a lire 60.000.000 annui imponibili IRPEF. Tale reddito viene aumentato di lire 10.000.000 annui per ogni ulteriore componente. c) Titolari, alla data dell1/1/2001 di assistenza sociale a livello comunale, a norma dei vigenti regolamenti, in possesso della sola abitazione e garages. Le modalità di presentazione dell'autoceritificazione sono le seguenti: - il contribuente deve far pervenire l'autocertificazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L.300.000 - detta autocertificazione dovrà pervenire al Comune entro la scadenza prevista per i pagamenti (30 giugno - 20 dicembre) - i contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione entro i termini indicati, possono, al momento del pagamento dell'ICI 2001, tener conto della maggiore detrazione di L. 100.000. - l'Amministrazione si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. PISA 4,30 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ICI, dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; 9 per mille per proprietari di immobili non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni, 6,8 per mille per i fondi di proprietà di artigiani e commercianti utilizzati ai fini dell’esplicazione della propria attività, nel limite di una sola unità immobiliare, comunque rientrante nelle categorie catastali C1 e C3; 7 per mille in tutte le altre situazioni; Si stabilisce altresì l’esenzione per gli immobili concessi in locazione alle condizioni concordate in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentativi secondo la definizione di contratti tipo; Si confermano, per l’anno 2001, gli importi della detrazione e della maggiore detrazione nella stessa misura di quelle applicate per l’anno 2000 e precisamente: L. 200.000 importo della detrazione dall’Imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; L. 500.000 maggiore detrazione per le categorie di soggetti passivi indicati in deliberazione, che presentino i requisiti che qui si richiamano integralmente; PISTOIA Aliquote I.C.I. per l'anno 2001 La Giunta comunale con atto n. 82 del 27/02/2001 ha deliberato la seguenti aliquote per l'anno in corso: l'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; (si applica a tutti i casi che non rientrano in quelli indicati sotto) l'aliquota nella misura del 9 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. l'aliquota nella misura del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo cedute in comodato con contratto registrato. l'aliquota nella misura ridotta del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche tenute al pagamento dell'imposta aventi residenza anagrafica in questo Comune, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch’essi residenti in questo Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per non più di una pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto. La pertinenza deve essere classificata, o classificabile, nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 e deve essere destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. l'aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille per le unità immobiliari, e per le loro pertinenze nei limiti suddetti, da chiunque possedute, locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. l'aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille per le unità immobiliari, e per le loro pertinenze nei limiti suddetti, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1¡ grado in senso ascendente o discendente (dai figli ai genitori o dai genitori ai figli), a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici. l'aliquota ridotta nella misura del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unitˆ immobiliari inagibili o inabitabili (accertate o dichiarate ai sensi dell'art. 8 del D. legisl. 504/92) o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici (cioè immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39 e posti in zone classificate nel vigente Piano regolatore generale del Comune come A). Possono pagare la stessa aliquota ridotta anche quei proprietari che eseguano interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti. Tali interventi devono, in ogni caso, rientrare tra quelli sottoposti alla denuncia di inizio lavori o al rilascio di autorizzazione o concessione edilizia ai sensi delle norme vigenti; tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. La detrazione ordinaria dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in £ 200.000, come previsto dall'art. 8 del D.legisl. 30/12/92 n. 504, La detrazione di cui sopra è elevata a £.500.000, qualora il soggetto passivo sia disabile totale, o abbia nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella medesima situazione, e con un reddito complessivo familiare lordo, per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, non superiore a £.40 milioni, escluso il reddito dell'unità immobiliare per la quale si chiede la detrazione ed oltre ad eventuali indennità di accompagnamento. PORDENONE 1) di mantenere, per l'anno 2001, le aliquote Ici attualmente in vigore e pertanto: a) aliquota del 7 per mille per unirà abitative tenute a disposizione o non locate (sfitte), ad eccezione di quelle i cui proprietari dichiarino un reddito annuo lordo non superiore a 30 milioni (desumibile dall'ultimo mod. UNICO o CUD o da altra dichiarazione valida ai fini della denuncia dei redditi); b) L'aliquota del 4 per mille per le unità adibite ad abitazione principale, nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 5 del vigente regolamento Ici; in particolare, nel caso di cui al unto d): abitazione concessa in uso gratuito al coniuge ed ai parenti fino al quarto grado, la circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione di comodato (utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dal Comune) da presentare entro il 30 novembre 2001; la dichiarazione non è necessaria qualora sia stata già presentata per gli anni 1999 o 2000: adeguata documentazione dovrà pure essere presentata, entro lo stesso termine del 20 novembre 2001, per i casi contemplati ai punti b), c) e d) della norma sopra richiamata; c) L'aliquota del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), comprese: • le unità abitative locate con regolare contratto (l'aliquota del 4,5 per mille compete proporzionalmente al periodo di locazione); • le unità abitative non locate (sfitte) per le quali siano in atto lavori di manutenzione straordinaria, purché i proprietari dimostrino l'impossibilità di locazione per l'anno d'imposta, previa presentazione di adeguata documentazione (autodichiarazione riportante gli estremi dell'autorizzazione o concessione edilizia o della denuncia di inizio attività). L'aliquota del 4,5 per mille compete per il periodo compreso fra la data di inizio lavori, se posteriore al 1° gennaio2001, e fino alla data di fine lavori o del rilascio del certificato di abitabilità,se anteriore al 31 dicembre 2001. 2) di stabilire che per un periodo massimo di 120 giorni dalla dati di acquisto dell'immobile o dal rilascio del certificato di abitabilità, il contribuente possa fruire, a seconda dei casi, dell'aliquota ordinaria (4,5 per mille) o di quella per l'abitazione principale (4 per mille) anziché essere assoggettato all'aliquota del 7 per mille prevista per le abitazioni sfitte (omissis) 3) di riconfermare in Lit. 200.000 la detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale. Art. 5 Regolamento Ici
Abitazione principale 1. Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore al coniuge e ai parenti fino al quarto grado;
e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
- aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, se deliberata dal comune ai sensi delle leggi vigenti;
- detrazione d'imposta, per l'abitazione principale l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare. Se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
4. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto. POTENZA 1.   2. Di fissare, ai fini dell’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili nell’anno 2001, l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille; 3.   4. Di stabilire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili, le aliquote da applicare nell’anno 2001 per particolari tipologie di immobili come da prospetto che segue: 5.   6. 7. 8. 9. 
  10. TIPOLOGIE DI IMMOBILI NON SOGGETTE AD ALIQUOTA ORDINARIA 11. 12. 13. 14. 15. Aliquote0/00 16. 17. 18. 19. 20.   21.   22.   23. 1 24. Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi 25. 4,75 0/00 26. 2 27. Abitazioni, nel massimo di due unità, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, nelle quali i beneficiari abbiano stabilito la propria residenza da almeno un anno 28. 4,75 0/00 29. 3 30. Pertinenze dell’abitazione principale (garage o box o posti auto, soffitte e cantine di cui alle categorie catastali C2 e C6), nel limite massimo di tre unità 31. 4,75 0/00 32. 4 33. Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, purché sia stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime 34. 4,75 0/00 35. 5 36. Unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente 37. 4,75 0/00 38. 6 39. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 40. 4,75 0/00 41. 7 42. Alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica 43. 4,75 0/00 44. 8 45. Immobili concessi in locazione in base a contratti tipo, di durata non inferiore a tre anni, definiti con accordo territoriale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, e destinati ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone con lui conviventi 46. 2 0/00 47. 9 48. Immobili ad uso abitativo concessi in locazione a studenti universitari in base a contratti-tipo, di durata non inferiore a sei mesi, definiti con accordo territoriale, ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3, della legge 431/98 49. 2 0/00 50. 10 51. Immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni 52. 9 0/00 53. Di determinare, per l’anno 2001, le riduzioni e le detrazioni d’imposta come da prospetto che segue:   TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Riduzione di imposta % Detrazione di imposta (Lire in ragione annua)         1 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi   200.000 2 Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni 50%   3 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nelle ipotesi di nuclei familiari composti da non meno di 4 persone, con reddito complessivo non superiore a £. 50.000.000 lordi e che possiedono esclusivamente l’immobile adibito a prima casa   300.000 PRATO 5,9 per mille in misura unica sia per la abitazione principale che per ogni altro tipo di immobile ad eccezione di: 7,0 per mille per abitazioni sfitte o comunque tenute a disposizione, per un periodo non superiore a due anni riferito al 1/1/2001. 9,0 per mille per abitazioni sfitte o comunque tenute a disposizione da oltre due anni riferiti al 1/1/2001 Detrazione lire 460.000 relativa alla imposta calcolata sulla abitazione principale, da rapportare al periodo dell’anno durante il quale il soggetto vi ha dimorato. Nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale per più soggetti, la detrazione deve essere suddivisa per ciascuno di essi in parti uguali. Qualora la detrazione non sia completamente assorbita dalla imposta sulla casa, essa viene estesa ad una sola pertinenza autonomamente censita ai fini catastali in categoria C/6 oppure in categoria C/2, ma in questo ultimo caso limitatamente alle cantine e soffitte facenti parte del medesimo stabile dell’abitazione.