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Ab. princ Detraz ordinaria Fab non venduti Locazioni 2° can Non affittato 2 anni Comodato a parenti stretti Detrazione part categorie Recupero inabitabili ENNA 4,8 4,8 200 - - - - - - FERRARA 6,8 5,5 (15) 200 - - 9 5,5 - 4 FIRENZE 7,0 5,7 200 - 5,7 9 5,7 500 - FOGGIA 5,5 5,5 300 - 4 7 - - - FORLI 5,9 5 200 - - 9 4 400 - FROSINONE 6 5 (36) 200 - 4 (23) 7 5 (1) 400 - GENOVA 6,2 (16) 5,8 (8) 300 4 5 9 (9) 5,8 (1) 500 4 GORIZIA 6 (14) 5,5 200 - 5,5 - 5,5 (1) 300 - GROSSETO 6 6,0 400 - - 9 - - - IMPERIA 6,8 4,5 200 - - - - - - ISERNIA 6,5 5,5 220 - - 7 - - - LA SPEZIA 7,0 5,25 200 4 2 9 - 500 7 L'AQUILA 6 (12) 4,5- 200 - 4,5 7 6 300- 6 LATINA 7 5 200 - - - 5 (1) 300 3,5 LECCE 5,5 3,5 200 3,5 3,5 (11) 7 3,5 400 - LECCO 5,9 4,5 200 - - - - - 4 LIVORNO 6,4 5,3 (8) 200 - 2 9 5,3 500 - LODI 6,5 5,0 300 5,5 5 (6)   5   5,0 LUCCA 5,5 5 240 -- - - - 500 - (1) detrazione uguale a quella ordinaria prima casa (6) Detrazione 150 mila (8) Anche per immobili locati ad abitazione principale (9) 7 per mille per gli immobili non locati da meno di due anni (11) solo quelle locate a studenti con il secondo canale (12) 5,5 per mille per gli immobili locati utilizzati come abitazione principale (14) 6,5 per mille per le abitazioni locate o tenute a disposizione (15) 5 per mille se il contribuente possiede solo l'abitazione in oggetto (16) aliquota del 2 per mille per 3 anni per immobili volti a determinate attività (23) Tutte le abitazioni locate ai sensi della legge 431/98 (36) 4 per mille per le abitazioni principali in certe vie del centro storico ENNA FERRARA Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Ferrara Il comune di FERRARA ha adottato, il 22 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. di confermare per il 2001 all'imposta comunale sugli immobili le aliquote differenziate applicate nel 2000, così come previsto dall'art. 3, commi 53, 55 e 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di rinviare al consiglio comunale l'adozione del provvedimento riguardante le detrazioni per l'abitazione principale; (Omissis). A) aliquota 5,5 per mille: 1. unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di priorità, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario - dimora abitualmente; 2. unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune; 3. alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari; 4. unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata; 5. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, inoltrando apposita comunicazione in tal senso - in carta semplice - all'ufficio I.C.I. del comune, con allegata la dichiarazione dell'istituto di accoglienza del soggetto passivo, se con sede fuori dal comune di Ferrara; 6. unità immobiliare adibita ad abitazione, acquistata da persona fisica, per il cui acquisto sono state concesse le agevolazioni "prima casa", qualora non venga locato; 7. unità immobiliare concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini fino al secondo grado che la occupano quale loro abitazione principale; 8. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che é stata presentata all'Ufficio del territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; 9. l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale, abitazione principale, dai familiari del possessore; 10. pertinenze relative alle unità immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione. B) aliquota 5 per mille: unità immobiliare di cui al punto A) con rendita catastale rivalutata uguale o inferiore a L. 1.100.000, purché il contribuente possieda solo questa. pertinenze relative alle unità immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una sola pertinenza per ogni abitazione; C) aliquota 6 per mille: terreni agricoli; D) aliquota 6,50 per mille: aree fabbricabili, comprendendo fra queste anche quelle concesse in diritto di superficie (art. 58 - comma 1 - decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446); E) aliquota 9 per mille: Abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; F) aliquota 6,8 per mille: Unità immobiliari tenute a disposizione; altri fabbricati non compresi nelle fattispecie precedenti, volendosi comprendere tra questi anche le pertinenze di cui sopra oltre alla prima; G) aliquota 4 per mille: unità immobiliari possedute in piena proprietà e ubicate nelle zone colpite dalla ristrutturazione in settori industriali determinanti (settore dell'industria manifatturiera e nel ramo dei servizi alle imprese) - "Obiettivo 2", purché le predette attività si siano insediate in quegli immobili dopo il 1o gennaio 1997. (Omissis). FIRENZE a) una aliquota ordinaria del 7 (sette) per mille per tutte le unità immobiliari diverse da quelle di cui alle successive lettere b), c), d); b) una aliquota ridotta del 5,7 (cinque virgola sette) per mille in favore: delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare qualificabile come "pertinenza", anche se distintamente iscritta in catasto, in quanto parte integrante dell’abitazione principale di residenza, purché sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale e purché sia: classificata e/o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto); direttamente utilizzata dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale e, quindi, con l’esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi; delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unica proprietà posseduta sul territorio nazionale, concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, a condizione che il soggetto che l’utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora; delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare destinata a civile abitazione che costituisca l’unica proprietà posseduta sul territorio nazionale, che sia locata con contratto registrato ad un soggetto, residente nel Comune, che la utilizzi come abitazione principale oppure che sia occupata senza titolo in presenza di procedura di sfratto prevista dalle norme di legge; delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l'unità immobiliare ad uso abitativo, posta sul confine comunale con doppio accatastamento, che costituisca con l'unità ubicata nel comune confinante la dimora abituale; delle persone fisiche soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l’abitazione di cui sono proprietari o usufruttuari a condizione che essa sia l’unica abitazione posseduta su tutto il territorio nazionale e non risulti in alcun modo locata; c) una aliquota agevolata del 5,7 (cinque virgola sette) per mille in favore: delle persone fisiche soggetti passivi per l’unica unità immobiliare accampionata a civile abitazione, posseduta sul territorio comunale, che risulti occupata abusivamente e per la quale il soggetto passivo abbia presentato denuncia alle competenti autorità; delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unità immobiliari accampionate a civile abitazione che siano state concessa in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998, limitatamente al periodo dell’anno in cui si verifichi detta condizione; delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi per tutte le unità immobiliari accampionate nelle categorie "C/1", "C/2" e "C/3" e date in locazione per l’utilizzo esclusivo di attività di esercizio commerciale o artigianale definito dal Comune "storico" o "tipico" ed inserito nell’apposito albo; d) una aliquota del 9 (nove) per mille - in deroga alla aliquota massima - per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 1) - Di determinare per l'anno 2001, per quanto esposto in narrativa, le detrazioni ICI, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni: – in lire 500.000=: a favore delle persone fisiche soggetti passivi d’imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, che siano disabili totali o invalidi di grado non inferiore al 90% (o che presentino nel proprio nucleo familiare persone conviventi nella suddetta situazione), proprietari nell’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze - come individuate dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI - a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nel 2000 altri redditi, con l’esclusione di quello dell’immobile, o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a lire 43 milioni lordi; a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, proprietari nell’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze - come individuate dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI - a condizione che il loro nucleo familiare, inteso come da risultanze anagrafiche, non abbia prodotto nel 2000 altri redditi, con l’esclusione di quello dell’immobile o comunque, se prodotti, siano stati di natura pensionistica e non superiori a lire 23 milioni lordi; in lire 200.000=: a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, limitatamente all’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e, in caso di eccedenza, alle sue eventuali pertinenze, come individuate dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI; a favore delle persone fisiche, soggetti passivi anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l’abitazione di cui sono proprietari o usufruttuari a condizione che essa sia l’unica posseduta su tutto il territorio nazionale e non risulti in alcun modo locata; FOGGIA Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Foggia Il comune di FOGGIA ha adottato, il 29 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 2. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2001: aliquota ordinaria 5,5 per mille; aliquota agevolata ex legge n. 431/98 4 per mille; abitazione non locate 7 per mille; detrazione per abitazione principale L. 300.000. (Omissis). FORLI Aliquota del 4 per mille per affitti concordati. Aliquota del 5,5 per mille per aree fabbricabili. Aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari - seconde case risultanti sfitte (alloggi non locati) da almeno due anni. La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 400.000 nei seguenti casi: 1.   2. nuclei familiari con due figli minorenni alla data dell’01/01/01, con reddito familiare lordo 2000 non superiore ai limiti indicati alla tabella di seguito riportata; 3.   4. famiglia con tre o più figli minorenni all’01/01/01: reddito lordo familiare 2000 non superiore ai limiti indicati alla tabella di seguito riportata. 5.   6. famiglia numerosa (sei o più componenti) alla data dell’01/01/01, con reddito familiare lordo 2000 non superiore ai limiti indicati alla tabella di seguito riportata. 7.   8. pensionati con 60 anni di età all’01/01/01 e non in condizione lavorativa. Reddito lordo 2000 per ogni comproprietario non superiore a £. 15.000.000. 9.   10. famiglia con soggetto disabile con invalidità certificata superiore ai 2/3 alla data dell'01/01/01, con reddito familiare lordo non superiore ai limiti indicati nella tabella di seguito riportata. Il reddito di riferimento è quello del 2000 al netto della riduzione IRPEF per la prima casa. Ulteriore condizione è che nel nucleo famiglia nessun componente sia titolare di altri immobili aventi un valore imponibile ai fini ICI non superiore a £. 1.000.000. TABELLA, PER N. COMPONENTI, DEL REDDITO FAMILIARE LORDO MASSIMO PER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE 1 = £. 15.000.000; 2 = £. 30.000.000; 3 = £. 45.000.000; 4 = £. 60.000.000; 5 = £. 72.000.000; 6 = £. 81.000.000; 7 = £. 87.000.000; 8 = £. 90.000.000; 9 = £. 93.000.000; 10 = £. 96.000.000; 11= £. 99.000.000; 12= £.102.000.000; 13= £.105.000.000; 14 = £. 108.000.000; 15= £. 111.000.000; 16= £. 114.000.000; 17= £. 117.000.000. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano solo lavoratori indipendenti il reddito familiare massimo per usufruire dell’agevolazione è quello corrispondente al numero dei componenti il proprio nucleo familiare. Nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano lavoratori autonomi dal reddito familiare lordo massimo indicato in tabella si detraggono £. 3.000.000 per ciascun lavoratore autonomo per ottenere il reddito familiare massimo per aver diritto all’agevolazione. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti dovranno presentare apposita dichiarazione su modulistica in distribuzione presso il Comune entro la data del 20/12/2001. FROSINONE Aliquota del 7 per mille per abitazioni non locate da almeno due anni. Aliquota del 5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze, nonché abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado (detrazione £. 200.000). Aliquota del 4 per mille per: a.   b. Unità abitative locate ai sensi della legge 431/98; c.   d. Le unità immobiliari site nel centro storico, foglio catastale 64 e 64/A, già MU, comprendenti le seguenti vie e vicoli: Angeloni-Ara Priora – Battisti – Belvedere – V.lo del Boia – Borgo Osteria – Campagiorni 2- Carbonaro – Cavour – del Campo (ora Via Ciamarra fino alla partita n.2237 lato sinistro e partita n.1620 lato destro) - del Cipresso - Cavatone (ora Via A. de Gasperi) - Colle Tinello – Ferrarelli – Forma – Garibaldi – Giardino – Giordano Bruno – Guglielmi – Maccari - S, Martino - Minghetti – Moccia – Muro Rotto – Musa – Pagliare Bruciate – Paleario (da largo grande-lato sinistro) – Pescheria – Plebiscito – Rattazzi – Repubblica – Ricciotti – Rosati – V.lo Sabellico – Sella – S. Simeone - XX Settembre – Corso Vittorio Emanuele - strada provinciale Frosinone Gaeta (fino alla partita 3292 lato sinistro); Piazze: Campagiorni - Cavour - Diamanti – Garibaldi - Libertà – Mazzini - Paleario - Ricciotti - Sella - S. Maria. La detrazione per abitazione principale è elevata a £ 400.000 per le abitazioni principali di famiglie con presenza di componenti colpiti da invalidità oltre il 90%. GENOVA 1) di stabilire nella misura del 6,2 (sei virgola due ) per mille l'aliquota dell'I.C.I. ordinaria da applicare per l’anno 2001 alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992; 2) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,8 (cinque virgola otto) per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Genova, da applicare all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e alle pertinenze di tale abitazione, come definite nel Regolamento Comunale, e per quelle locate, da un soggetto passivo residente, con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, come sostituito dall'art. 3 comma 53 Legge 23 dicembre 1996 n° 662; Alle unità immobiliari concesse in uso gratuito si applica sia l'aliquota del 5,8 (cinque virgola otto) per mille sia la detrazione per l'abitazione principale, come previsto dall'art. 13 del Regolamento sull'Imposta Comunale per gli Immobili, approvato con deliberazione di Consiglio n° 166 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni,. Al fine di accedere alle agevolazioni devono essere trasmesse o consegnate presso la Direzione Risorse Finanziarie, Settore Tributi, Ufficio ICI, apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, da parte di ogni contraente, nella quale il proprietario dovrà dichiarare di concedere in uso gratuito l'immobile ad un parente entro il secondo grado o ad un affine di primo e quest'ultimo dovrà dichiarare di utilizzare l'immobile come abitazione principale, indicando la data in cui è stata stabilita in tale immobile la residenza. L’applicazione di tali agevolazioni decorre dalla trasmissione o consegna di tali dichiarazioni. L’applicazione delle agevolazioni è in ogni caso rapportata al periodo di residenza del soggetto utilizzatore. A tal fine il mese si computa per intero se le condizioni per usufruire sia dell'aliquota agevolata sia della detrazione si sono protratte per almeno 15 giorni. 3) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 5,8 ( cinque virgola otto ) per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C1-C3-D (esclusa la categoria D5)-B direttamente utilizzati dal proprietario o dal titolare del diritto di usufrutto od uso nell'esercizio di impresa, arte o professione, ai sensi dell'art.6 comma 2 del decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 sostituito dall'art. 3 comma 53 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662; 4) di stabilire un'aliquota I.C.I. pari al 7 (sette) per mille relativamente alle unità immobiliari destinate alla residenza, non locate (non occupate) da oltre un anno ; 5) di stabilire un'aliquota pari al 9 (nove) per mille relativamente alle unità immobiliari destinate alla residenza, limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 6) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 (quattro) per mille relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti per un periodo comunque non superiore a tre anni da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili; 7) di stabilire un'aliquota I.C.I. ridotta pari al 4 (quattro ) per mille a favore dei proprietari di immobili di interesse artistico ed architettonico vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n° 490/99 localizzati nel centro storico di Genova ( zona censuaria 1A) che siano oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente alla durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 8) di stabilire un'aliquota pari al 4 (quattro) per mille, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio lavori, a favore dei proprietari di immobili localizzati nel Centro Storico di Genova (zona censuaria 1A) oggetto di recupero edilizio che presenti i seguenti requisiti: - i lavori devono riguardare le unità edilizie afferenti un intero corpo scale, indipendentemente dalla destinazione d'uso; - i lavori devono riguardare parti condominiali, quali facciate, cavedi, coperture, impianti tipo ascensore, idrico sanitario condominiale, riscaldamento, o comprendere lavori specifici quali ammodernamento impianti di riscaldamento (anche la trasformazione da condominiale a gasolio ad individuale a metano, l'eliminazione di vecchi impianti in piombo, trasformazione impianto idrico da "bocca tassata" in "acqua diretta", eliminazione serbatoi in amianto, semprechè queste trasformazioni riguardino l'intero corpo scale); - la spesa della ristrutturazione, per unità immobiliare deve essere di importo pari o superiore a 2 Milioni di lire, documentabile con idonee fatture; - i lavori devono essere documentati con autorizzazione edilizia oppure D.I.A. e dichiarazione asseverata del professionista o del tecnico che ha seguito gli stessi; per gli impianti la documentazione consiste nel verbale condominiale e nella dichiarazione asseverata del tecnico che ha certificato la regolarità dell'impianto; 9) di stabilire un'aliquota pari al 5 (cinque) per mille per i proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale alle condizioni definite in base agli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative come definiti dall'art. 2, comma 3, della Legge n° 431 del 9.12.1998; 10) di stabilire che venga considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 11) di fissare in Lire 300.000 la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs.504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996 n. 662; 12) di stabilire in Lire 500.000 la detrazione per l'abitazione principale per i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, purché titolari di pensione sociale o trattamento integrato al minimo o pensione di invalidità di valore non superiore al trattamento pensionistico integrato al minimo, a condizione che tali soggetti non posseggano alcun altro reddito o alcun altro immobile. I soggetti che usufruiscono di tale maggior detrazione sono tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti, previsti dal comma precedente, espressamente con apposita auto-certificazione da presentare al Comune, a pena l'inammissibilità, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'ICI 2001; 13) di stabilire un’aliquota I.C.I. agevolata pari al 2 (due) per mille in favore dei soggetti passivi utilizzatori di immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C3, D1, D7, per un periodo di tre anni dall’iscrizione della nuova attività alla Camera di Commercio di Genova. Le nuove attività devono essere riconoscibili nelle seguenti tipologie: a- Terziario avanzato; b- Industria ed artigianato; c- Assistenza alla mobilità veicolare; d- Attività trasportistiche; e- Impianti produttivi speciali; ll soggetto passivo interessato all’agevolazione è tenuto a presentare al Comune, a pena l'inammissibilità, apposita certificazione attestante i requisiti, entro il 31.12.2001; GORIZIA Tipo immobile Aliquota Detrazione Abitazione principale 5,5 200 Pertinenze abitazione principale 5,5   Abitazione principale soggetti in situazione di disagio economico-sociale (articolo 21 del regolamento) 5,5 300 Coppie di sposi il cui reddito complessivo prodotto nell'anno precedente sia minore di 60 milioni 5,5 300 Abitazione cittadini italiani residenti all'estero 6,5 200 Abitazione principale in uso gratuito ai parenti 5,5 200 Abitazione anziani ricoverati in case di riposo a condizione che non siano affittate 5,5 200 Abitazioni locate con contratto convenzionato 5,5   Abitazioni locate 6,5   Abitazioni a disposizione 6,5   Fabbricati ordinari 6   Fabbricati categoria D 6   Aree edificabili 6   Terreni agricoli Esenti   GROSSETO 4% (quattro per mille) per immobili ad uso abitativo concessi in locazione in regime di canone concordato; 9% (nove per mille) per immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni; 6% (sei per mille) per tutte le restanti categorie e tipologie di immobili; IMPERIA Per l'anno 2001 l'Amministrazione Comunale con la deliberazione della Giunta Municipale n.661 del 28 novembre 2000 ha determinato le aliquote ICI 2001 così come segue: a. Immobile adibito ad abitazione principale:__________4,5%° b. Altri immobili ed aree fabbricabili:________________6.8%° La detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale è pari a lit.200.000=, così come stabilito dalla Giunta Municipale con deliberazione Giunta Municipale n.662 del 28 novembre 2000. ISERNIA Aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali nei casi previsti dall'art.5 del vigente Regolamento com.le sull'applicazione dell'ICI. 


Aliquota del 7 per mille per le abitazioni adibite ad uso diverso da quello abitativo.


La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 250.000 per le seguenti categorie di contribuenti:

a) Pensionati ultrasessantenni che, nel corso dell'anno 2000, non abbiano goduto di un reddito familiare complessivo superiore a £. 18.000.000;

b) Soggetti che, nel corso dell'anno 2000, siano stati disoccupati per almeno sei mesi e che non abbiano goduto di un reddito familiare complessivo superiore a £. 18.000.000.2001 LA SPEZIA a.   b. aliquota agevolata del 2 per mille •   • per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell’accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA,UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune in data 11 gennaio 2000, ai sensi dell’art.2 c.3 della Legge 431/1998. L’aliquota agevolata del 2 per mille potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione stipulato. a.   b. aliquota agevolata del 4 per mille: 1.   2. per le unità immobiliari inagibili ed inabitabili che siano oggetto di interventi volti al loro recupero – unità immobiliari interessate da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. La concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori; 3.   4. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (fabbricati merce) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili come consentito dall’art.8 comma 1 del D.Lgs 504/92, modificato dall’art.3 comma 53 della Legge 662/96 (viene concessa l’aliquota agevolata per i primi 3 anni dalla data di ultimazione lavori); 5.   6. Per le aree edificabili per le quali sia stata rilasciata concessione edilizia per la costruzione di unità immobiliari destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere o ampliamento di attività esistenti, attività turistiche. La concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l’inizio lavori e per un massimo di tre anni ; 7.   8. per unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghierie ed extraalberghiere o ampliamento di attività esistenti, attività turistiche, per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori ( la concessione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata documentazione comprovante l’ultimazione dei lavori); 9.   10. per le unità immobiliari già esistenti da destinare ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghierie ed extraalberghiere, attività turistiche, finalizzate all’inizio di nuove attività commerciali o all’ampliamento di attività già esistenti (intese come apertura di unità locale) per un periodo di tre anni dalla data di inizio attività nell’unità stessa;(la concessione dell’aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata certificazione della Camera di Commercio attestante la destinazione dell’unità locale aggiuntiva); 11.   12. per le unità immobiliari di cui ai punti 4 e 5 nell’ambito delle quali sia documentata l’assunzione a tempo indeterminato di almeno un dipendente nell’arco del triennio dalla data di inizio attività nell’unità stessa, l’aliquota agevolata viene concessa per un periodo massimo di 6 anni purchépermanga tale condizione. a.   b. aliquota agevolata del 5,25 per mille: •   • per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel Comune, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; •   • per le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) a condizione che venga rinnovata la convenzione stipulata in data 22 giugno 1999 tra Arte e Comune della Spezia; a.   b. aliquota del 9 per mille •   • per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Non vengono considerati "immobili non locati" le unità immobiliari tenute a disposizione (nel numero di 1 unità per nucleo familiare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allacciate ai pubblici servizi e a stretta disponibilità del proprietario e dei suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al II grado). Non vengono altresì considerati "immobili non locati" gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es.oggetto di manutenzione straordinaria). A dette unità viene applicata l’aliquota ordinaria, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza; a.   b. riduzione dell’aliquota dello 0,5 per mille (ordinaria od agevolata, a seconda delle diverse fattispecie) •   • per le unità immobiliari per le quali sia stato predisposto il "fascicolo del fabbricato" per attestare l’integrità statico-funzionale dell’edificio, sulla base di quanto sancito dagli emanandi provvedimenti legislativi o provvedimenti comunali in materia. La riduzione dell’aliquota è subordinata alla presentazione di apposita istanza. ELEVAZIONE della detrazione per l’abitazione principale da £ 200.000 a £ 500.000 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni reddituali sottospecificate: a.   b. da soggetto passivo il cui nucleo familiare che abbia percepito in relazione all’anno precedente redditi netti per •   • £ 13.500.000 se composto da una persona •   • £ 16.000.000 se composto da due persone con maggiorazione di £ 2.000.000 per ogni ulteriore componente Detti redditi devono provenire esclusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidità civile, da assegno di accompagnamento d'invalido civile, da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L., da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n.1 cantina, n.1 posto auto coperto, n.1 autorimessa della dimensione massima di mq.30) da rendite catastali diverse di importo non superiore a £. 50.000 o da valori imponibili ICI di importo non superiore a £.5.000.000 nel caso di terreni ed aree edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi ed escludendosi dal beneficio dell'esenzione di che trattasi il soggetto passivo e/o il nucleo familiare che abbia fonti di reddito diverse da quelle sopra tassativamente elencate; a.   b. soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all’anno precedente redditi annui lordi non superiori a : •   • £. 17.500.000 se composto da una persona •   • £ 22.500.000 se composto da due persone con maggiorazione di £ 2.000.000 per ogni ulteriore componente •   • Detti redditi devono provenire esclusivamente dall'indennità di mobilità di cui alla legge 223/1991, o forme sostitutive di importo non superiore al predetto limite, da integrazioni salariali straordinarie, da redditi da lavoro subordinato, da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n.1 cantina, n.1 posto auto coperto, n.1 autorimessa della dimensione massima di mq.30), da rendite catastali diverse di importo non superiore a £. 50.000 o da valori imponibili ICI di importo non superiore a £. 5.000.000 nel caso di terreni ed aree edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi a.   b. da soggetto passivo che sia stato iscritto alle liste dei disoccupati della Sezione Circoscrizionale del Lavoro e della Massima Occupazione e/o nelle liste di mobilità di cui alla legge 223/1991 per almeno 8 dei 12 mesi dell'anno precedente e il cui nucleo familiare non abbia percepito redditi annui lordi superiori a £. 15.500.000. c.   d. da soggetto passivo il cui nucleo familiare includa un portatore di handicap o persone non autosufficienti con attestato di invalidità non inferiore al 75%, il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all’anno precedente redditi annui lordi provenienti da fonti reddituali di cui ai punti a),b) e c) non superiori a : •   • £. 17.500.000 se composto da una persona - £ 22.500.000 se composto da due persone con maggiorazione di £ 2.000.000 per ogni ulteriore componente Per le tipologie a), b) e c) l'esistenza di fonti reddituali diverse da quelle sopra tassativamente elencate esclude l'esenzione. I redditi sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali o soggetti a ritenute d’acconto a titolo d’imposta, salve le eccezioni di cui al precedente capoverso. Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità. Per i figli studenti considerati fiscalmente a carico dei genitori, pur se non residenti con gli stessi, il reddito di riferimento per la concessione dell’esenzione è da considerarsi quello della famiglia nucleare, ovvero quello risultante dalla sommatoria dei redditi dei genitori e dei figli. Per reddito lordo si intende il reddito imponibile (costituito dalla somma del reddito soggetto ad Irpef, dei crediti d’imposta sui dividendi, detratti gli oneri deducibili) rilevato dalla dichiarazione dei redditi presentata a norma del DPR 29.09.1973 n. 600; per reddito netto si intende il reddito imponibile al quale viene detratta l’imposta netta. 3.   4. Di elevare la detrazione per l’abitazione principale da £ 200.000 a £.300.000 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: a.   b. per i soggetti passivi il cui nucleo familiare abbia percepito un reddito annuo lordo, proveniente esclusivamente da lavoro dipendente, sino a £ 40.000.000 con minimo di 3 figli a carico conviventi ed a condizione che non possegga altra unità immobiliare nel territorio nazionale. c.   d. Per i soggetti passivi il cui nucleo familiare sia formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli , coniugati da non oltre 4 anni alla data dell’1.1.2001, i cui entrambi i componenti siano di età inferiore a 35 anni alla data suindicata, il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a £.40.000.000, maggiorato di £.2.000.000 per ogni eventuale figlio a carico e.   f. per le unità immobiliari classificate nelle categorie A/4 e A/5 direttamente utilizzate come residenza del proprietario. 4. Di subordinare la concessione dell’elevazione della detrazione di cui ai punti 2 – 3 alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta. In riferimento al punto 3.c) si considera valida l’istanza già presentata negli anni precedenti. L'AQUILA Aliquote per l'anno 2001 applicabili su immobili situati nel Comune di L'Aquila: A) aliquota per abitazioni principali (pertinenze comprese) 4.5 B) aliquota per abitazioni principali di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari (purché non locate) 4.5 C) aliquota per immobili locati e utilizzati come abitazione principale 5.5 D) aliquota per immobili locati ma non utilizzati come abitazione principale 6.0 E) aliquota per alloggi non locati 7.0 F) aliquota per abitazioni inabitabili 6.0 G) aliquota per aree fabbricabili 7.0 H) aliquota per terreni agricoli (se non ricadenti in zona montana) 6.0 I) aliquota per abitazioni principali di ascendenti e discendenti 6.0 L) aliquota agevolata per immobili locati e utilizzati come abitazione principale ex L. 431/98 per i valori minimi della tabella n. 1 e le fasce nn.1 e 2 della tabella n. 2 (studenti) - vedere voce "Locazioni agevolate" 4.5 M) aliquota per tutte le altre ipotesi 6.0 Per poter usufruire delle aliquote di favore di cui ai predetti punti B), C), D), F), I), L) è necessario presentare, entro il 31.12.01, al Servizio Tributi o presso gli Uffici di Delegazione apposita documentazione di supporto da reperire presso i predetti uffici. LOCAZIONI AGEVOLATE - Premessa Ai sensi dell'art. 2 - comma 3 - della legge n. 431/98, per il territorio del Comune dell'Aquila è stato definito un accordo tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori; tale accordo recepisce, per la ripartizione del territorio comunale, l'individuazione delle sette microzone già operata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 110/1999 e si basa, per la determinazione dei canoni di locazione, sulla individuazione di n. 3 fasce all'interno delle predette 7 microzone, a seconda degli elementi in dotazione degli immobili. Più precisamente, per l'individuazione delle predette fasce si tiene conto dei seguenti elementi: autorimessa o posto auto, esposizione a sud, luminosità, doppio vetro, terrazza o balcone, appartamento sito in immobile con meno di sei unità, cucina abitabile, allacciamento alla rete del gas di città, ascensore, coibentazione, telefono fisso, doppi servizi, porta blindata o serratura di sicurezza, riscaldamento autonomo, illuminazione d'emergenza, allarme, cancello automatico, videocitofono, piano attico, giardino privato o spazio esclusivo, buono stato di manutenzione dell'unità immobiliare, buono stato di manutenzione dei mobili, prossimità ai servizi pubblici, dotazione di lavatrice, completamento o completa ristrutturazione negli ultimi 15 anni. La presenza di almeno 6 (sei) dei predetti elementi consente di collocare l'immobile nella fascia 2 altrimenti l'immobile dovrà essere collocato nella fascia 1. - In concreto Come per l’anno 2000, il Comune dell'Aquila ha ritenuto dover incentivare la così detta locazione agevolata, in modo da calmierare i canoni con un positivo riscontro in termini di politica sociale, tramite l'applicazione di un'aliquota I.C.I. pari al 4.5 per mille nei seguenti casi: 1) immobili ad uso abitativo cui sono applicati i seguenti valori di locazione: Zona valore fascia 1(*) valore fascia 2(*) Centro 70 100 Periferia urbana 65 95 Assergi - Camarda - Paganica 55 80 Sassa - Preturo - Arischia 55 80 Collebrincioni - Camarda Pescomaggiore 35 50 Bagno - Roio - Sassa 35 50 Santi - Casaline - Menzano 30 40 (*) Valori di locazione espressi per 1000£/mq/anno 2) immobili locati a studenti cui sono applicati i seguenti valori di locazione: Zona valore fascia 1(*) valore fascia 2(*) S D Mono S D Mono (**) Centro intramurale 200 160 350 280 230 500 (**) Centro intramurale 200 160 350 280 230 500 Strinella, Torrione, Coppito Santa Barbara, Collepretara 190 145 315 270 205 450 Pettino, San Sisto, San Giuliano, Vallepretara, Pile, S.Antonio 170 130 280 240 180 400 Roio, Cansatessa, Gignano, 150 110 245 215 155 350 Pianola - Altre frazioni limitrofe 120 90 210 170 130 300 (*) Valori di locazione espressi per 1000£/persona/mese (**) La superficie delle camere non potrà essere inferiore a: - mq 8 per la singola (S) - mq 12 per la doppia (D) - mq 15 per la tripla con prezzo pro capite ridotto del 15% rispetto a "D" Per monolocale (Mono) si intende un'unità immobiliare distinta con almeno angolo cottura o cucina, camera per massimo 2 persone e bagno. Documentazione Per poter usufruire dell'aliquota legata alle locazioni agevolate (4,5 per mille) è necessario presentare al Servizio Tributi apposita documentazione di supporto da reperire presso le sedi comunali di Piazza Palazzo e Uffici delle Delegazioni entro il 31 dicembre di ciascun anno. LE AGEVOLAZIONI Maggiore detrazione La maggiore detrazione per abitazione principale (L.300.000) è riservata a: coloro che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età al 31.12.00 con reddito complessivo, riferito al 2000, inferiore a L.21.000.000 e che posseggano nell'intero territorio nazionale un'unica abitazione nella quale vivono; famiglie numerose con nucleo familiare di 6 o più componenti con reddito complessivo, relativo al 2000, inferiore a L.65.000.000 e che posseggano nell'intero territorio nazionale un'unica abitazione nella quale vivono; per nuclei superiori a sei unita' detto limite di reddito e' maggiorato di L.5.000.000 per ogni ulteriore componente; inabili con percentuale del 100%, con reddito complessivo, relativo al 2000, inferiore a L.23.000.000 e che posseggano nell'intero territorio nazionale un'unica abitazione nella quale vivono. Per poter usufruire della predetta maggiore detrazione è necessario presentare dichiarazione (su modulistica in distribuzione presso le sedi comunali di Via S. Sisto, Piazza Palazzo e Delegazioni) attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti da uno dei casi previsti per il riconoscimento della detrazione indicata. La dichiarazione, spedita con raccomandata senza ricevuta di ritorno, oppure consegnata al Settore Tributi, deve essere presentata entro il 31.12.01. AREE EDIFICABILI UTILIZZATE PER ATTIVITÀ AGRO-SILVO-PASTORALI Qualora un'area edificabile venga utilizzata per attività agro-silvo-pastorali, è possibile non considerarla tale (previa istanza su apposita modulistica da presentare entro il 30.6.01) se si verificano le seguenti condizioni: il soggetto passivo ICI deve essere imprenditore agricolo a titolo principale e iscritto negli elenchi SCAU con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la quantità e qualità del lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette. RIDUZIONE PER IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI E' prevista una riduzione d'imposta pari al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Ai fini dell'ICI, il contribuente deve dichiarare, entro il 31.12.01, la sussistenza di una delle seguenti ipotesi: … trattasi di fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali per motivi di pubblica incolumità; si è in possesso della documentazione negativa sulla sussistenza dei requisiti statici rilasciati dal Genio Civile o da un ingegnere, architetto o geometra; si è in possesso della documentazione negativa sulla sussistenza dei requisiti di salubrità dei locali rilasciata dalla A.S.L., o da un ingegnere, architetto o geometra. FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO Per i fabbricati di interesse storico o artistico si considera la rendita determinata mediante l’applicazione della categoria d’estimo di minore ammontare per la zona censuaria di riferimento. Per la riconduzione a vano della consistenza immobiliare espressa in metri quadrati o metri cubi va considerato per il centro storico (zona n. 1) il vano catastale medio pari a mq 14 e per la periferia (zona n. 2) il vano catastale medio pari a mq 16 LATINA ALIQUOTE ANNO 2001 Deliberazione G.M. n° 119/2001 del 01/03/2001 1. L’aliquota I.C.I. sulle abitazioni principali, così come individuate ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni, integrazioni e variazioni e del regolamento applicativo del tributo è determinata nella misura del 5 per mille; 2. L’aliquota I.C.I. per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili è determinata nella misura del 7 per mille; 3. L’aliquota I.C.I. per i terreni agricoli è determinata nella misura del 6,7 per mille; 4. La detrazione per l’abitazione principale è fissata nella misura annuale di £ 200.000, mentre quella relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ubicate nella fascia di mt 1.000 dal perimetro della discarica comunale è elevato a £ 300.000. ABITAZIONE PRINCIPALE Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto – persona fisica, residente nel Comune, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e si verifica nei seguenti casi: a) abitazione di proprietà del soggetto passivo; b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; c) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo delle case popolari; d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al terzo grado ed affini, fino al secondo grado) che la utilizzano come abitazione principale; e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Se l’abitazione è destinata ad abitazione principale da più soggetti , la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di destinazione, indipendentemente dalla quota di possesso. Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, così come definite ai sensi e per gli effetti dell’art. 817 C.C. e regolamentate dai successivi articoli 818 e 819 del C.C., ancorchè iscritte distintamente in Catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Ai fini di cui sopra, si intende per pertinenza il box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 500 metri. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs 30/12/1992, n. 504, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui sopra nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. RIDUZIONI DI IMPOSTA L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d’uso, ove risulti inagibile o inabitabile l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest’ultimo caso, le riduzioni d’imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all’intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c) e d) della Legge 05/08/1978, n. 457, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni: a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali di confine) con gravi lesioni che possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all’uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc). L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte dell’Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario; b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 04/01/1968, n. 15; c) il Comune si riserva, comunque, di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’Ufficio tecnico comunale ovvero, mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati. d) in tale caso, l’aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a 3 anni dalla data di ultimazione del fabbricato. ESENZIONI DI IMPOSTA Sono esenti dall’imposta: a) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti territoriali, dalle Aziende unità sanitarie locali. b) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all’art. 41 della Legge 23/12/1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente a compiti istituzionali; c) fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; d) fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 601, e successive modificazioni; e) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze; f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11/02/1929 e reso esecutivo con Legge 27/05/1929, n. 810; g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dell’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; h) i fabbricati che, dichiarati inagibili, o inabitabili sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 05/02/1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette; i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27/12/1997, n. 984; j) i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di diritto di godimento ed in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della Legge 20/05/1985, n. 22, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Oltre alle esenzioni di cui sopra previste dall’art. 7 del D.Lgs 30/12/1997, n. 504, e successive modificazioni, integrazioni e variazioni, è disposta anche l’esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti territoriali, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. LECCE 1.   2. Di stabilire l’aliquota ordinaria nella misura del 5,50 per mille; 3.   4. Di stabilire l’aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura del 3,50 per mille; 5.   6. Di stabilire altresì l'aliquota ridotta del 3,50 per mille per: a.   b. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c.   d. Abitazione concessa in uso gratuito a genitori o figli di fatto ed anagraficamente ivi residenti da almeno un anno alla data del 01.01.2001, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e che i contratti delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas) siano intestati ad essi o ad un componente del nucleo familiare; e.   f. Pertinenze dell'abitazione principale le quali vengano considerate parti integranti dell'abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale. L 'assimilazione opera limitatamente ad un massimo di una unità immobiliare per ciascuna tipologia di pertinenza. Si intende per pertinenza il garage o posto auto, la soffitta, la cantina e la tettoia ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione o nelle immediate vicinanze g.   h. Abitazioni locate a studenti universitari non residenti nel Comune di Lecce il cui contratto di locazione sia regolarmente registrato e concordato con le organizzazioni di rappresentanza della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori; i.   j. Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili a condizione che non vengano in alcun modo utilizzati; k.   l. Per coloro i quali renderanno disponibili all’Amministrazione Comunale immobili destinati ad uso abitativo per almeno due anni , l’aliquota da applicare sarà del 3.5 con l’impegno che il canone di locazione concordato sarà riconosciuto direttamente dall’Amministrazione Comunale. 1.   2. Di elevare l’aliquota al 7,00 per mille per le abitazioni non locate escluse le marine (abitazioni site nella fascia costiera ricadenti nel quartiere litorale); 3.   4. Di stabilire la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000; 5.   6. Di elevare la detrazione per l'abilitazione principale a L. 400.000 in favore del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi sia un componente portatore di handicap titolare di invalidità al 100% con assegno di accompagnamento in presenza dei seguenti requisiti: a.   b. nessun componente del nucleo familiare deve possedere altri fabbricati su tutto il territorio nazionale; c.   d. il soggetto portatore di handicap con invalidità del 100 % con assegno di accompagnamento non deve possedere redditi di lavoro propri; e.   f. il reddito del nucleo familiare non deve superare, nel suo complesso, per l'anno 1999, l'importo lordo di L. 30.000.000; 1.   2. Di abbattere al 50% l'importo del1'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2000, relativamente alle abitazioni site sulla fascia costiera del Comune di Lecce, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo anagraficamente e di fatto ivi residente. Tale agevolazione, non compete per le abitazioni che sono censite nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano nelle categorie catastali A/1, A/2, A7, A/8 e A/9. LECCO 1.   2. di confermare per l’anno 2001 le medesime aliquote ICI, detrazioni ed agevolazioni praticate nell’anno 2000 e precisamente: •   • 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, dai soci di Cooperative edilizie a proprietà indivisa e dagli assegnatari di alloggi degli Istituti per le Case Popolari; •   • 5,9 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili; •   • 4,0 per mille per i proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori; 1.   2. di stabilire in L. 200.000= la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, dai soci di Cooperative edilizie a proprietà indivisa, dagli assegnatari di alloggi degli Istituti Autonomi per le Case Popolari; 3.   4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. LIVORNO ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2001 · aliquota ordinaria del 6,4 per mille, da applicare sul valore degli immobili diversi dall’abitazione principale e quelli non rientranti nei casi seguenti; · aliquota del 5,3 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Livorno, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale *; · aliquota del 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a persone che le utilizzano come abitazione principale e per le abitazioni date in comodato a parenti di 1° grado (genitore-figlio/figlio-genitore). Ambedue le situazioni sopracitate devono essere dichiarate su apposito modello predisposto dall’Ufficio*; · aliquota del 9 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo che siano sfitte durante l’anno 2001 e per le quali risultino - da almeno due anni - alle date di scadenza dei versamenti dell’imposta non essere stati registrati contratti di locazione, ad esclusione dell’abitazione principale dei soggetti passivi residenti all’estero e della sola unità immobiliare ad uso abitativo, posseduta da persone fisiche, tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo; · aliquota agevolata del 2 per mille, a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari ad uso abitativo che siano state concesse in locazione con contratto tipo concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 431/98, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo; tale situazione deve essere dichiarata su apposito modello predisposto dall’Ufficio; * Attenzione: l'aliquota ridotta si estende ai box, garage, posti auto, soffitte, cantine, ecc., se di pertinenza dell'abitazione principale. PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE Con il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I., approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 29 febbraio 2000, sono state definite le pertinenze dell'abitazione principale con conseguente applicazione della sola aliquota ridotta del 5,3 per mille: Si considerano parti integranti della abitazione principale le pertinenze destinate in modo durevole al servizio della stessa, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (rimesse e autorimesse) a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso da vie diverse. Il rapporto pertinenziale viene riconosciuto limitatamente ad un solo immobile per ognuna delle categorie C/2 e C/6. Il diritto reale che ha per oggetto la pertinenza deve corrispondere al diritto reale sull’immobile adibito ad abitazione principale. ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO A PARENTI Con il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I. è stato stabilito che: si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione della sola aliquota ridotta del 5, 3 per mille, le abitazioni concesse in comodato dal proprietario a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitore-figlio/figlio–genitore) a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. Al fine di usufruire di tale agevolazione il contribuente ha l’onere di provare, tramite autocertificazione, la sussistenza delle condizioni richieste entro il 30 giugno 2001. Nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per l’agevolazione, il contribuente è tenuto a comunicare tali circostanze all’ufficio competente entro 30 giorni dal loro verificarsi. ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO REGISTRATO Con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 22/02/2001 è stato inoltre stabilito che: a partire dal 1° gennaio 2001, al fine di usufruire dell’agevolazione della riduzione dell’aliquota al 5,3 per mille o al 2 per mille in casi di contratto tipo concordato , deve essere presentata apposita autocertificazione per provare la sussistenza delle condizioni richieste, su modulo appositamente predisposto dall’ufficio, entro il 20 dicembre 2001. MAGGIORI DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 2001 Viene elevata la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 500.000 alle seguenti categorie di soggetti passivi: a) disabili con invalidità accertata nella misura del 80% (o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione) riconosciuti tali alla data del 01.01.2001 a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, cantina, o altra pertinenza) e con un reddito complessivo familiare lordo riferito all' anno 2000 non superiore all' importo di £. 50.000.000 (escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, oltre ad eventuali indennità di accompagnamento); b) possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione (oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina o cantina ) e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, non superiore a L. 14.000.000 per la famiglia anagrafica composta da un componente, incrementato di L. 4.000.000 per ogni componente in più.. Viene elevata la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 per le seguenti categorie di soggetti passivi: c) avere compiuto il 65° anno di età all'01.01.2001, essere possessori del solo immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione oltre all'eventuale annesso garage, posto macchina o cantina, essere in condizione non lavorativa con un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, riferito all'anno 2000 non superiore £. 20.000.000 se unico componente la famiglia, incrementato di una quota di £. 4.000.000 per ogni componente in più; d) per le famiglie formate da giovani coppie, con o senza figli, coniugati o conviventi, (iscritti nello stesso stato di famiglia) da non oltre due anni alla data dell'01.01.2001, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni all'01.01.2001 e dispongano di un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, riferito all'anno 2000, non superiore a £. 35.000.000; Per reddito familiare lordo s’intende il reddito complessivo percepito da tutti i componenti la famiglia anagrafica. L'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale è subordinata alle seguenti condizioni: 1) che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare; 2) che l'immobile per il quale si chiede la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico) 3) che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, presentino apposita domanda all'Ufficio Tributi del Comune di Livorno entro la data del 20.12.2001, (i relativi moduli sono disponibili presso l'Ufficio Tributi, l'Ufficio Informazioni del Comune, gli Uffici Circoscrizionali). il diritto all'elevazione della detrazione per l'abitazione principale spetta anche se il soggetto passivo o un suo familiare possiede un piccolo appezzamento di terreno, diverso da area fabbricabile, sul quale l'attività agricola viene esercitata in forma non imprenditoriale (coltivato occasionalmente e senza struttura organizzativa: i cosiddetti "orticelli"). LODI a.   b. aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; c.   d. aliquota del 5 per mille per l’abitazione principale; e.   f. aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 431/98 in applicazione di quanto disposto dall’art. 7bis del vigente regolamento I.C.I ; 1.   2. di estendere l’aliquota per l’abitazione principale del 5 per mille, in applicazione del vigente regolamento per l’applicazione I.C.I., a: a.   b. unità immobiliari costituenti pertinenza dell’abitazione principale; c.   d. unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; e.   f. alloggi assegnati dalla Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale per le case popolari in locazione con patto di riscatto; g.   h. unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; i.   j. unità immobiliari concesse in uso gratuito ( con l’esclusione degli altri diritti di godimento) a parenti di primo grado in linea retta e di secondo grado in linea retta e collaterale; k.   l. unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) così come individuate dall’art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460; 1.   2. di fissare per le unità immobiliari concesse in locazione ai sensi della citata legge 431/98 la detrazione d’imposta di Lire 150.000.=. Quanto precede in accoglimento dei contenuti dell’accordo siglato, ai sensi dell’art. 2 della Legge 431/98, tra Amministrazione comunale e Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori a livello territoriale (deliberazione G.C. n. 442 del 31/8/99); 3.   4. di confermare, ai sensi del’art.8 – comma 3 – del D.Lgs. n. 504/92 (come modificato dall’art. 3 – comma 53 – della Legge 23/12/96 n. 662), nella misura di Lire 300.000 la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per quelle ad essa equiparate punto 2) lettere a), b), c), d), e). Le detrazioni di cui sopra, per le parti che non hanno trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale e quelle ad essa equiparate, si estendono anche alle pertinenze delle unità immobiliari medesime; LUCCA Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Lucca Il comune di LUCCA ha adottato, il 30 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli indicati nel successivo punto b); b) aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Lucca, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 240.000 annue, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione al numero dei soggetti passivi per i quali si verifica la medesima destinazione; 2. di aumentare altresì, sempre per l'anno 2001, la detrazione per l'abitazione principale, stabilendola nella misura di L. 500.000 annue, a favore dei contribuenti per i quali ricorrano tutte le seguenti condizioni: aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1o gennaio 2001; essere proprietario sull'intero territorio nazionale della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di locali accessori e pertinenziali quali cantina, autorimessa, box, anche se accatastati autonomamente; essere pensionato o comunque non esercitare attività lavorative; aver avuto nell'anno 2000 un reddito complessivo imponibile ai fini I.R.P.E.F. non superiore a L. 21.000.000 per nucleo familiare. Tale limite di reddito viene incrementato di L. 6.000.000 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare o convivente; gli ulteriori componenti del nucleo familiare non devono comunque essere possessori di altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale; presentare al comune di Lucca, entro il termine del 30 giugno 2001, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti sopra descritti.