CLICCA SULLA CITTÀ PER AVERELA DELIBERA! Ord. Ab. princ Detraz ordinaria Fab non venduti Locazioni 2° can Non affittato 2 anni Comodato a parenti stretti Detrazione part categorie Recupero inabitabili AGRIGENTO 5,0 5,0 200 - - - - - - ALESSANDRIA 6,5 4 200 - 3 7 (7) 4 (1) - - ANCONA 6 4 200 - 3,5 9 4 - 3 AOSTA 4,0 4,0 200 - 2 6,25 - 300 - AREZZO 6,2 6,2 250 -       500   ASCOLI PICENO 7 (35) 4,5 200 - 6 - - 450 - ASTI 6,5 5,0 200 4 2 - - - - AVELLINO 5,75 5,5 200 - - 7 - - - BARI 6 (10) 4,5 200 - 4 7 4,5 (1) 400 4 BELLUNO 7 5 230 - 6 - 5 - 4 BENEVENTO 6 5 200 6 - 9 (5) - - - BERGAMO 5,9 5,3 270 5,9 - 6,5 - 370 - BIELLA 6,25 5,0 200 - 4,25 7 - - - BOLOGNA 6,4 5,7 (8) 230 - 0 9 (9) 5,7 450 3,2 BOLZANO 6,0 4,0 500 6 2 9 6 600 - BRESCIA 5,8 4,5 270 - 5,8 (6) 7 5,8 (1) - - BRINDISI 7,5 5,5 200 - 5,5 - 5,5 - - CAGLIARI 4,5 (4) 4,3 200- - 4,3 - 4,3 350- - CALTANISSETTA 7 5 200 - - - - - - CAMPOBASSO 6,0 4,0 200 - 4,8 - - - 2 CARRARA 6,5 6,5 450 - 3 - (1) - 3 CASERTA 6,75 5,0 200 - - - - - - CATANIA 5,6 4,4 200 (3)   2 7,5 4,4 (1)   2 CATANZARO 6 5,5 (8) 200 - - 7 5,5 - 4 CHIETI 6 5,25 300 - - 9 5,25 (1) 400 - COMO 5,6 4,2 200 4,4 4,4 6,2 - 500 4 COSENZA 7 5 200 5 - 5 - - - CREMONA 5,65 4,5 200 - 3,65 7 - 500 - CROTONE 7,0 6,0 220 - - 9 6 280 3,5 CUNEO 6,5 (2) 6,0 200 4 3 9 6,5 300 -   (1) detrazione uguale a quella ordinaria prima casa (2) 7 per mille per le seconde case o gli immobili locati a seconda casa (3) 500 mila se l'immobile è in categoria A/2, A/3, A/4 o A/5 e la pertinenza appartenga alle categorie catastali C/2, C/6 o C7. Rientrano nell'agevolazione anche coloro che possiedono un altro immobile o quota di unità immobiliare con una rendita catastale non superiore a lire 150.000 (4) Aliquota 5,7 per mille per gli immobili abitativi diversi dall'abitazione principale (5) Escluse unità possedute dai non residenti ed adibite ad uso abitativo saltuario (6) Detrazione 150 mila (7) Abitazioni non locate per più di 6 mesi l'anno (8) Anche per immobili locati ad abitazione principale (9) 7 per mille per gli immobili non locati da meno di due anni (10) 4 per mille per negozi (C/1) e laboratori (C/3) in cui il contribuente eserciti l'attività. (35) 6 per mille per fabbricati in C/1 e C/3 destinati a attività commerciali   AGRIGENTO ALESSANDRIA ALIQUOTE E DETRAZIONE ICI PER L’ANNO 2001 (Delibere Giunta Comunale n. 632 del 27/ 12/ 2000 e n. 41 del 30/01/2001 ) ALIQUOTA ORDINARIA: 6,5 PER MILLE ALIQUOTA RIDOTTA: 4 PER MILLE 1.abitazione di proprietà o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie del soggetto passivo che vi dimora abitualmente; 2.unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 3.abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di soggiorno permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4.abitazione concessa in uso gratuito da genitore/i al/ai figlio/i o viceversa, purché il titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti e l’utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente con l’obbligo di presentare la Comunicazione ICI per l’anno 2001 su modelli in distribuzione presso l’Ufficio I.C.I. a partire dal mese di gennaio 2002 ( solo nel caso in cui non sia già stato comunicato per l’anno 1999 o 2000 ); 5.pertinenze delle abitazioni principali quali box e cantine (cantina intesa come locale fresco, interrato o seminterrato, adibito alla produzione e conservazione familiare del vino o di derrate alimentari) ancorché distintamente iscritte a catasto, previa comunicazione su appositi modelli distribuiti presso l’Ufficio ICI ad esclusione di quelli già segnalati nell’anno 2000. 6.unità immobiliari ubicate nel sobborgo di CASTELCERIOLO ascritte nella categoria catastale "A" (case di abitazione) con esclusione della categoria A/10 relativa agli Uffici. ALIQUOTA AGEVOLATA: 3 PER MILLE 1.per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai patti territoriali comprese quelle adibite ad uso abitativo per studenti universitari (L. 431/1998 art. 2, comma 3 ed art. 5, comma 3) con conseguente presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione in distribuzione presso l’Ufficio ICI. 2.per i terreni agricoli ricompresi nella fascia "A" delle aree esondabili denominati "AREE GOLENALI". ALIQUOTA MAGGIORATA: 7 PER MILLE per le unità abitative non locate per più di sei mesi nell’anno. DETRAZIONE D’IMPOSTA: £. 200.000 1.abitazione di proprietà o in diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, o superficie del soggetto passivo che vi dimora abitualmente; 2.unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 3.alloggio regolarmente assegnato dall’Agenzia Territoriale per la casa (A.T.C. già I.A.C.P.); 4.abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di soggiorno permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5.abitazione concessa in uso gratuito dai genitori al/ai figlio/i o viceversa, purché il titolo dell’intera proprietà si esaurisca tra i suddetti soggetti e l’utilizzatore risulti ivi anagraficamente residente. L’ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell’importo dovuto per le pertinenze (box e cantine). ANCONA ALIQUOTE Le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 sono state determinate dall’Amministrazione del Comune di Ancona come segue: ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZA a) Aliquota Ridotta al 4,00 per mille, a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per la pertinenza dell’abitazione principale, limitatamente ad una unica unità immobiliare, compresa tra le categorie C6 e C7. Ai fini dell’agevolazione si considerano pertinenze le unità immobiliari contraddistinte con le categorie di cui sopra, purché destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole, a servizio dell’abitazione principale. La stesso regime è applicabile per l'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o, comunque, di fatto occupata. L'aliquota ridotta va applicata limitatamente al periodo di residenza nel comune in cui è ubicata la propria abitazione principale. ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO AI PROPRI FAMILIARI b) Aliquota Ridotta al 4,00 per mille, a favore dei soggetti che concedono l’immobile in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado o agli affini, limitatamente al vincolo di parentela intercorrente tra il coniuge e i genitori dell’altro coniuge. Il soggetto a cui è stato concesso l’immobile in uso gratuito dovrà utilizzare l’immobile quale abitazione principale, avere nello stesso la residenza anagrafica e dovrà far parte di un nucleo familiare costituito da almeno due persone conviventi, ovvero di un nucleo unifamiliare nello stato di vedovo/a o di un nucleo unifamiliare nello stato di separato/a, divorziato/a con diritto di abitazione sull’immobile di proprietà dell’altro coniuge. RECUPERO DI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO LOCALIZZATI NEI CENTRI STORICI, REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE E SOTTOTETTI c) Aliquota Agevolata al 3,00 per mille, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo dei sottotetti. Tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, per 3 anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di inizio lavori ed in capo all’originario proprietario richiedente l’autorizzazione o concessione edilizia e, comunque, per il periodo di possesso dell’immobile. Gli interessati dovranno produrre apposita comunicazione al Servizio Tributi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di prima applicazione. IMMOBILI LOCATI CON CONTRATTO CONVENZIONATO AI SENSI DELLA L.431/98 d) Aliquota Agevolata al 3,50 per mille, a favore dei proprietari che hanno stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi della Legge n. 431/98 come specificato: contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art.2 c.3 della L. n.431/98) contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell’art.5 c.2 della L. n.431/98) contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell’art.5 c.1 della L. n.431/98) Purché redatti in conformità ai contratti tipo promossi dal comune ABITAZIONI NON LOCATE e) Aliquota Maggiorata al 9,00 per mille, limitatamente agli immobili ad uso abitativo non locati. ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO NON CONVENZIONATO AI SENSI DELLA L.431/98 f) Aliquota Ordinaria al 6,00 per mille, per gli immobili locati ad uso abitativo con contratto registrato e non convenzionato ai sensi della Legge 431/98. PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI, LE AREE FABBRICABILI E I TERRENI AGRICOLI g) Aliquota Ordinaria al 6,00 per mille. ATTENZIONE: per l’applicazione delle aliquote ai punti b) d) e f) deve essere prodotta autocertificazione entro il termine di versamento a saldo di imposta per l’anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora permangano i requisiti indicati. RIEPILOGO DELLE ALIQUOTE ICI PER GLI ANNI 2000 E 2001 Tipo Aliquota anno 2000 Aliquota anno 2001 ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZA 4‰ 4‰ Abitazione concessa in uso gratuito ai propri familiari 4‰ 4‰ Recupero di immobili di interesse storico/artistico localizzati nei centri storici, realizzazione di autorimesse e sottotetti 3‰ 3‰ Immobili locati con contratto convenzionato ai sensi della l.431/98 3,5‰ 3,5‰ Abitazioni non locate 9‰ 9‰ Abitazioni locate con contratto non convenzionato ai sensi della l.431/98 6‰ 6‰ Per tutti gli altri fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli 6‰ 6‰ AOSTA ESTRATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE NR.254 DEL19.12.2000 (ALIQUOTE) a.       2 per mille per i proprietari che, entro il 31 dicembre 2001, concedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili previsti dall’art. 1 della L. 9 dicembre 1998, nr. 431, avvalendosi degli accordi di cui all’art.2, comma 3, della medesima legge; b. 6,25 per mille per gli alloggi non locati, così come definiti nelle disposizioni regolamentari in materia d’imposta comunale sugli immobili di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale nr. 264 del 16 dicembre 1998 e s.m.i.; c. 4 per mille per tutti i presupposti d’imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere a) e b). (DETRAZIONI) (detrazione per abitazione principale £.200.000); detrazione di £.300.000 per l’abitazione principale, per tutte le abitazioni, aventi tale requisito, interessate dall’ordinanza sindacale di evacuazione e sgombero del 20 ottobre 2000, nr. 620. detrazione di £.300.000 per l’abitazione principale relativa alle categorie e alle condizioni elencate nel prospetto sotto riportato; A) PENSIONATI 1.       possesso quale unica proprietà immobiliare da parte del pensionato – e degli eventuali altri componenti del nucleo familiare anagrafico – del solo alloggio ad uso abitativo e delle sue pertinenze (cantina ed autorimessa); 2. condizione non lavorativa per tutto l’anno 2001; 3. reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all’anno 2000 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore a £. 20.000.000, maggiorato di £. 10.000.000 per ogni componente del nucleo familiare anagrafico oltre il primo. La maggiore detrazione si applica anche pro-quota nei confronti dei componenti del nucleo familiare anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti. B) PORTATORI DI HANDICAP (ai sensi della legge 5 febbraio 1992 nr. 104, art. 3 comma 3 o di invalidità non inferiore all’ottanta per cento riconosciuta da una Commissione medica istituita nell’ambito di una struttura pubblica) 1.       possesso quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare anagrafico del solo alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa); 2. reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all’anno 2000 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore a £. 30.000.000 maggiorato di £. 10.000.000 per ogni altro componente del nucleo familiare anagrafico oltre il primo. La maggiore detrazione si applica anche nei confronti dei componenti il nucleo familiare anagrafico qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti. C) FAMIGLIE 1.       possesso del solo alloggio ad uso abitativo e delle eventuali pertinenze (cantina ed autorimessa), quale unica proprietà immobiliare del nucleo familiare anagrafico; 2. nucleo familiare anagrafico riferito al 1° gennaio 2001 composto da almeno quattro componenti, di cui almeno due minorenni; 3. reddito lordo complessivo del nucleo familiare anagrafico riferito all’anno 2000 (comprensivo di ogni eventuale reddito esente ai fini fiscali) non superiore a £. 40.000.000, maggiorato di £. 10.000.000 per ogni componente del nucleo familiare successivo al quarto. Le condizioni devono essere, per ciascuna categoria, contestualmente soddisfatte. I soggetti che beneficiano della maggiore detrazione d’imposta o dell’aliquota ridotta al due per mille sono tenuti a darne comunicazione scritta al servizio tributi del Comune entro il termine previsto per il pagamento del saldo per l’anno 2001. AREZZO 1. aliquota del 6,2 per mille per tutte categorie di immobili oggetto d’imposizione, come definite dagli articoli 1 e 2 del D. Lgs. 504/92 e succ. modificaz. ed integrazioni; 2. di determinare in Lit. 250.000 la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto passivo, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art. 8, comma 2 del D. Lgs. 504/92; 3. di determinare in Lit. 500.000 (Lit. 250.000 detrazione base ex art. 8, comma 2, D. Lgs. 504/92, come determinata dalla presente deliberazione + Lit. 250.000 ulteriore detrazione), l’importo della "maggiore detrazione" in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e sino a concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e secondo i criteri che ne danno titolo, come di seguito specificati: a. Il soggetto passivo sia pensionato che vive solo e percepisca un reddito nel limite di £ 12.500.000 ovvero famiglia composta da due pensionati (ovvero in età di pensione), il cui reddito complessivo lordo cumulato sia nei limiti reddituali della somma delle due minime contributive INPS, con esclusione delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente, e che non possieda o non possiedano altri redditi diversi da quelli di cui al successivo punto b); b) Possieda o possiedano a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale solo l’abitazione principale, un garage o box ed eventuali "terreni agricoli" il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore alle Lit. 300.000 annue lorde ovvero eventuali immobili accessori (categoria catastale C6) in uso proprio, diversi dalle abitazioni, con rendita catastale non superiore a Lit. 700.000; c) Sussista l’ulteriore condizione oggettiva che l’immobile di che trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 - A/6; 4. di estendere, anche per l’anno 2001, l’applicazione della "maggiore detrazione" di Lit. 500.000 all’ulteriore seguente categoria di soggetti, in possesso dei requisiti appresso indicati: a. Il soggetto passivo, non deambulante o comunque non autosufficiente - non ricoverato - sia portatore di invalidità totale al 100%, debitamente riconosciuta con atto dei competenti Organi, con diritto alla pensione e/o all’indennità di accompagnamento (Prefettura), ovvero alla pensione di inabilità INPS; b. Possieda a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale solo l’abitazione principale, un garage o box ed eventuali "terreni agricoli" il cui reddito complessivo (dominicale + agrario) non sia superiore alle Lit. 300.000 annue lorde ovvero eventuali immobili accessori (categoria catastale C6) in uso proprio, diversi dalle abitazioni, con rendita catastale non superiore a Lit. 700.000; c) Sussista l’ulteriore condizione oggettiva che l’immobile di che trattasi sia classificato nelle categorie catastali A/3 - A/4 - A/5 - A/6; 5. di considerare direttamente adibita ad "abitazione principale", con conseguente applicabilità della detrazione per questa prevista, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la "residenza anagrafica" in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, a mente dell’art. 3, comma 56, della L. 23.12.1996, n° 662. di prendere atto che le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze volte all’ottenimento della maggiore detrazione ovvero di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni, come previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, saranno individuate con provvedimento dirigenziale, a norma dell’art. 4, comma 3, del "Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili", approvato con Deliberazioni C.C. n° 390 del 21.12.1998 e n° 10 del 27.01.2000 ASCOLI PICENO Aliquota del 6 per mille per unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, con contratti concordati e per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri), limitatamente alla sola quota di possesso del soggetto passivo ICI, titolare del diritto di proprietà, ovvero del diritto di usufrutto, uso, che vi eserciti direttamente l’attività rispettivamente commerciale e artigianale e a condizione che detto soggetto presenti, a tal fine, all'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il termine previsto per dichiarare le variazioni intervenute nel corso del 2001, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il modello in distribuzione presso l'ufficio tributi del Comune. L'aumento della detrazione ordinaria di £. 200.000 viene determinata tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) determinato con riferimento all'intero nucleo familiare relativo all'anno 2000: ·         £. 450.000 per appartenenza alla condizione reddituale massima, pari a £. 15.860.000 annue; • £ 400.000 per appartenenza alla condizione reddituale annua massima aumentata del 20% (£. 19.032.000); • £ 350.000 per appartenenza alla terza fascia reddituale annua massima aumentata del 30% (£. 20.618.000); e a condizione che il contribuente stesso: a.       sia dimorante e titolare del diritto di proprietà, ovvero titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un’unica unità immobiliare, sita nel Comune di Ascoli Piceno, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A7 (abitazioni in villini), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico); b. non abbia la titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, ai fini ICI, in Italia ed all’estero, di nessun altro cespite (fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione delle pertinenze così come intese dall'art.7 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili; c. abbia compiuto il 60° anno di età, entro il 31/12/2000; d. sia pensionato e non percepisca redditi di lavoro autonomo; e. abbia presentato all'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta, specifica dichiarazione attestante la situazione economica e patrimoniale richiesta. La detrazione effettiva non deve superare l’importo dell’imposta calcolata sulla rendita catastale aumentata del 5% della sola abitazione principale e delle suddette pertinenze. ASTI Si ricorda che, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 544 del 29.11.2000 per l’I.C.I., è stata approvata per l’anno 2001 l’aliquota del 5 per mille per l’abitazione principale e del 6,5 per mille per terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati. La detrazione per l’abitazione principale è pari a £. 200.000. È stato deliberato di mantenere, per l’esercizio 2001 l’aliquota del 2,00 per mille a favore dei proprietari che concedono l’unità immobiliare in locazione a titolo di abitazione principale, come previsto dall’art. 2, comma 4 della Legge n. 431 del 9.12.98 ; - punto innovativo - Inoltre, è stata mantenuta l’aliquota, già in vigore nel 2000, del 4 per mille per un periodo non superiore ai tre anni, a favore dei fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto, esclusivo o prevalente dell’attività, la costruzione ed alienazione di immobili. Inoltre, è stato riconfermato di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In applicazione della legge finanziaria del 23/12/96 n.662 le Rendite Catastali dei Fabbricati devono essere aumentate del 5%, i (omissis) Si ricorda che il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 all’art.7 lettera h esenta dal pagamento dell’I.C .I . alcuni terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina . Per il Comune di Asti, queste zone sono state delimitate dalla deliberazione C.R. del 12/05/1988 n.826-6658 con riferimento al singolo foglio della mappa catastale. Perciò, per sapere se un terreno è esente dall’I .C .I., è necessario conoscere il relativo foglio della mappa catastale. Riportiamo di seguito, per il Comune di Asti, i numeri dei fogli della mappa catastale corrispondenti ai terreni esenti : dall’1 al 52 ; dal 57 al 68 ; dal 71 al 74 ; 78 ; dall’81 al 96 ; 102 ; 108 ; dal 112 al 123 ; - Sessant : dall’1 all’8 ; - Serravalle : dall’1 al 6 ; - Castiglione : dall’1 al 5 ; - Vaglierano : dall’1 al 4 ; - San Marzanotto : dall’1 al 7 ; 10 ; 11 . AVELLINO 1. per i motivi espressi in narrativa di riconfermare per l’anno 2001 , le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili gia fissate per l’anno 2000 nelle seguenti misure: -5,50(cinque virgola cinquanta) per mille per l’abitazione principale e sue pertinenze; -5,75(cinque virgola settantacinque) per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale; -7,00 (sette) per mille per gli alloggi non locati; 2. di fissare in £.200.000 la detrazione per abitazione principale ai sensi dell’art.8 dello stesso Dlgs.n.504/92 modificato dall’art.3 comma 55 della citata legge 662/96; di dichiarare, come in effetti dichiara, la presente deliberazione immediatamente esecutiva BARI Aliquota del 4,5 per mille per l’abitazione principale. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della detrazione, si considerano abitazioni principali, tra le altre di legge: in caso di due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all’UTE ai fini dell’unificazione delle diverse unità in un’unica unità abitativa; l’abitazione concessa in uso gratuito come abitazione abituale a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado o affini entro il 1° grado, che la utilizzano come abitazione principale. Aliquota del 4 per mille per l’abitazione locata tramite il cosiddetto canale contrattato o convenzionato (art.2 commi 3-4 della Legge 09.12.98 n.431) a soggetto che la utilizza come dimora abituale (contratti di locazione agevolata). Aliquota del 4 per mille per l’abitazione locata a studenti, iscritti ad un corso di laurea presso l’Università degli Studi di Bari o il Politecnico di Bari ed ivi non residenti, con contratto registrato di locazione di natura transitoria, stipulato ai sensi dell’art.5, comma 2, della Legge 09/12/98, n.431, nonché dell’accordo territoriale tra l’Amministrazione Comunale, l’EDISU e le Associazioni di Categoria, sottoscritto e depositato presso il Comune di Bari in data 14/07/1999; Aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni – art.2 comma 4 L.n.431/98) o tenuti a disposizione. Aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti. l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori. - Legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 1 comma 5. Aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari adibite a negozi e botteghe artigiane (cat. C/1) ed ai laboratori per arti e mestieri (cat. C/3) il cui soggetto passivo eserciti direttamente la propria attività commerciale ed artigianale. La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 400.000 per le seguenti categorie di soggetti passivi in possesso di particolari requisiti in relazione a situazioni di particolare disagio sociale ed economico: PENSIONATI Titolari di pensione, per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale; che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta; che siano in condizione non lavorativa; che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF, del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, non sia superiore all’importo dell’assegno sociale oggi pari a £. 16.733.600, con la maggiorazione di £. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente. PORTATORI DI HANDICAP Soggetti per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: soggetti passivi nel cui nucleo familiare é presente un invalido o portatore di handicap con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche; che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale; che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta; che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF, del nucleo familiare, conseguito nell’anno precedente, non sia superiore all’importo dell’assegno sociale oggi pari a £. 16.733.600, con la maggiorazione di £. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente. DISOCCUPATI Disoccupati da almeno sei mesi regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per i quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto indicate condizioni: che l’abitazione principale costituisca l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale; che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta; che lo stato di disoccupazione sia in atto al 1° gennaio 2000; che il reddito complessivo annuo lordo, come definito ai fini dell’IRPEF, del nucleo familiare, conseguito nell’anno precedente, non sia superiore all’importo dell’assegno sociale oggi pari a £. 16.733.600, con la maggiorazione di £. 1.600.000 per ogni persona fiscalmente a carico del contribuente. I soggetti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare. BELLUNO Aliquota del 5 per mille con detrazione di lire 230.000 per: abitazione principale delle persone fisiche, dei soci delle cooperative a proprietà indivisa, residenti nel Comune. Sono equiparate all'abitazione principale l'abitazione non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in via permanente presso gli istituti di ricovero o sanitari; l'abitazione posseduta da un soggetto obbligato a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora sia utilizzata quale abitazione principale dei familiari del possessore; l'abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non sia locata. Aliquota agevolata del 5 per mille, senza alcuna detrazione, per gli alloggi concessi ad uso gratuito, risultante da scrittura privata, a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela; Aliquota agevolata del 6 per mille, senza alcuna detrazione, per gli alloggi locati con accordo territoriale di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431; Aliquota agevolata del 4 per mille, senza alcuna detrazione, a favore dei soggetto ICI, persone fisiche che eseguono i seguenti interventi: recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili dai competenti organi e rientranti negli intervento di restauro, risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia (lettere c) e d) dell'art. 31 della legge 457/78), recupero di immobili di interesse artistico o architettonico risultanti da registri ufficiali, ubicati nei centri storici, per i quali sono richiesti interventi di ristrutturazione - realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali, utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attività terziarie. 
Tale aliquota agevolata si applica a partire dall'inizio dei lavori, per la durata di tre anni. Le unità immobiliari censite come cantine, autorimesse, tettoie (categoria C/2 C/6 e C/7) godono dell'aliquota ICI prevista e applicata all'alloggio del quale sono pertinenza. Qualora tali unità immobiliari siano pertinenza di abitazioni principali sono considerate parti integranti delle stesse se non superino complessivamente il numero di due e a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. Detrazione di L. 200.000 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (L.662/96 artt. 3 - 8). BENEVENTO che, le aliquote e la detrazione deliberate per l'anno 2001 dal Comune di Benevento, sono le seguenti: 1. aliquota 5 per mille da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con una detrazione di imposta di L. 200.000; 2. aliquota del 6 per mille da applicarsi ad altri fabbricati; 3. aliquota del 9 per mille da applicarsi alle unità immobiliari non utilizzate e non locate con le seguenti esclusioni: a. unità immobiliari di soggetti che svolgono attività di costruzione e di vendita; b. unità possedute dai non residenti ed adibite ad uso abitativo saltuario, documentabile con utenze domestiche. BERGAMO 1. di fissare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2001, in considerazione delle necessità finanziarie, determinate nel progetto di bilancio di previsione per l’anno 2001 (predisposto dalla Giunta Municipale e sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale), al fine di garantire il pareggio e l’equilibrio del bilancio, nonché la continuità della erogazione dei servizi comunali, ed in considerazione della variazione alla aliquota della addizionale IRPEF, come segue: • aliquota generale 5,90 per mille • aliquota del 5,30 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune; • aliquota del 7,00 per mille per alloggi non locati, fatta eccezione per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili. 1. di stabilire, per l’anno di imposta 2001, la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, di lire 270.000, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del D. Lgs. 504/1992, come sostituito dal comma 55 della Legge 23/12/1996 n. 662; 2. di elevare, per l’anno d’imposta 2001, la detrazione di cui al precedente punto 2) a lire 370.000, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, in favore dei soggetti che si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale come definiti e secondo le modalità indicate nell’allegato A); MODALITÀ’ E CRITERI APPLICATIVI DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DI IMPOSTA ICI PER SOGGETTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE. 1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO Hanno diritto all’applicazione della ulteriore detrazione per abitazione principale di lire 100.000 i soggetti passivi dell’imposta ICI in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) reddito complessivo lordo conseguito dal nucleo famigliare nell’anno 1999 secondo le seguenti fasce: Componenti la famiglia REDDITO 1 PERSONA L. 11.800.000 2 PERSONE L. 19.500.000 3 PERSONE L. 23.600.000 4 o più PERSONE L. 27.900.000 b) possesso della sola unità immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto macchina; c) i componenti del nucleo famigliare non devono possedere altre unità immobiliari, anche al di fuori del Comune di Bergamo, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione; Sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni con rendita catastale superiore a L. 1.600.000 e quelle di cui alle categorie A/1-A/7-A/8-A/9. 2. CRITERI APPLICATIVI Il contribuente deve presentare apposita domanda nella quale deve altresì dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale nonché di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della ulteriore detrazione. La richiesta di cui sopra deve consegnata o spedita all’ufficio Tributi del Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3, entro la data fissata per il versamento dell’acconto anno 2001. L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. BIELLA DELIBERA di determinare per l’anno 2001 l’aliquota dell’imposta sugli immobili come segue: - aliquota ordinaria: 6,25 per mille; - aliquota agevolata per prima abitazione: 5 per mille; - aliquota per alloggi non locati: 7 per mille; - aliquota per gli immobili locati in conformità ai contratti stipulati in base all’accordo di cui alla legge n. 431/98 e D.M.5.3.99: 4,25 per mille; 2) di confermare la detrazione di imposta nella misura di L. 200.000=; BOLOGNA Aliquote per l'anno 2001 applicabili su immobili situati nel Comune di Bologna 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze ammesse; 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune, per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 5,7 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 5,7 per mille per l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale 7 per mille per gli alloggi non locati (non occupati); 9 per mille per gli immobili adibiti ad uso abitativo non locati (non occupati) - per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 0 per mille per gli immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 (c.d. contratti assistiti); 6,4 per mille per tutti gli altri immobili e per le abitazioni che non rientrano nei punti di cui sopra (negozi, unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti non residenti, ecc.) Nota bene Pertinenze dell'abitazione principale: agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale la soffitta e la cantina se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale, nonché il garage o box o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi, ancorchè ubicati ad una distanza non superiore a 1000 metri dall'abitazione principale. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Resta fermo che l'abitazione principale o le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. La detrazione di imposta è unica per l'abitazione principale e pertinenze riconosciute, per cui l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa. nel caso di immobili concessi dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli appositi accordi di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 gli interessati sono tenuti a dare annualmente comunicazione al Comune nel caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la utilizzino come abitazione principale, non è prevista alcuna detrazione. Gli interessati sono tenuti, in questo caso, per l'applicazione dell'aliquota del 5,7 per mille, a presentare al Comune, entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta, una dichiarazione sottoscritta riportante i dati anagrafici propri e dell'utilizzatore (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale), il grado di parentela, l'ubicazione e gli identificativi catastali (foglio, numero e subalterno) dell'unità immobiliare utilizzata dal familiare, con l'espressa indicazione che la stessa viene utilizzata come abitazione principale. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata apposita dichiarazione attestante l'avvenuta variazione. Detrazione d'imposta per l'abitazione principale Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente - anche se non residente nel territorio dello Stato - che la possieda a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L.230.000. La detrazione (così come l'ulteriore detrazione sottoindicata) va: - rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione - suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente, indipendentemente dalla quota di possesso Ulteriore detrazione per l'abitazione principale É stata riconosciuta una ulteriore detrazione di imposta - da aggiungersi a quella di L.230.000 per l'abitazione principale, nei casi sottoelencati a condizione che nessun familiare dimorante nell'appartamento possieda all'1.1.2001 altre proprietà immobiliari (fabbricati e terreni) oltre a quella per cui si richiede l'ulteriore detrazione. Nota bene: Per il riconoscimento del sopracitato diritto è necessario presentare o spedire, entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta, apposita autocertificazione (vedi documentazione). I contribuenti che vi avranno provveduto potranno già tenerne conto al momento del pagamento delle rate ICI. A) fino a £. 100.000 FAMIGLIA CON DUE FIGLI DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI ALLA DATA DELL'1.1.2001 a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1.1.2001. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare. b) reddito familiare riferito all'anno 2000, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo familiare. B) fino a £. 120.000 FAMIGLIE CON TRE O PIÙ FIGLI DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI ALLA DATA DELL'1.1.2001 a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1.1.2001. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare. b) reddito familiare riferito all'anno 2000, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo familiare. C) fino a £. 120.000 FAMIGLIE NUMEROSE COMPOSTE DA SEI O PIÙ PERSONE ALLA DATA DELL'1.1.2001 a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1.1.2001. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare. b) reddito familiare riferito all'anno 2000, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo familiare. D) fino a £. 120.000 FAMIGLIE AL CUI INTERNO É PRESENTE UN PORTATORE DI HANDICAP AL 100% ALLA DATA DELL'1.1.2001 a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1.1.2001. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare. b) reddito familiare riferito all'anno 2000, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo familiare. E) fino a £. 120.000 PENSIONATI E SOGGETTI IN CONDIZIONE NON LAVORATIVA a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente all'1.1.2001. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare. b) avere compiuto il 60° anno di età alla data dell'1.1.2000. c) essere in condizione non lavorativa e con un reddito non superiore a L. 14.500.000 annui netti riferito all'anno 2000. Il reddito è quello del singolo contribuente senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare. Riduzioni d'imposta per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale che coltivano direttamente i propri terreni - sui primi 50 milioni di valore dei terreni = 100% - da 50 a 120 milioni = 70% - da 120 a 200 milioni = 50% - da 200 a 250 milioni = 25% - oltre 250 milioni = nessuna riduzione La detrazione si applica sulla somma dei valori di tutti i terreni posseduti e condotti direttamente, anche se situati in più comuni, in questo caso la riduzione va ripartita in proporzione al valore dei singoli terreni Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all'Ufficio ICI Riduzione di imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati É prevista una riduzione d'imposta pari al 50% Ai fini dell'ICI, l'inagibilità o l'inabitabilità devono essere: - o accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di domanda e con perizia a carico del proprietario. - o dichiarate dal proprietario con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Legge 4.1.1968 n. 15). Lo stato di inagibilità o inabilità del fabbricato decorre dalla data dei suddetti documenti. BOLZANO di fissare per l’anno 2001 le seguenti detrazioni ICI ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni: detrazione di Lire 500.000.- ai soggetti passivi titolari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale; detrazione di Lire 600.000.- per i possessori di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare relativo all’anno 2000 non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l’anno 2001 con decreto del Presidente della Giunta Provinciale. la detrazione di cui al precedente punto 1 lettera b) sarà concessa ai soggetti passivi che producano una dichiarazione del reddito percepito nel 2000, su un modulo predisposto dal Comune e consegnato all'ufficio competente, entro la data prevista dal D.Lgs. 504/92 per il termine del primo versamento ICI dovuto per l’anno 2001. di fissare le aliquote nella seguente misura: 2 per mille limitatamente ai fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di cui all’art. 2, comma 3 della legge 431/98 6 per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; di dare atto che, al fine dell’applicazione dell’aliquota del 9 per mille non si considerano alloggi sfitti i seguenti: le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari purché il comodatario abbia la residenza presso l’abitazione stessa le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. l’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto per scopi turistici, limitatamente ad una singola unità, per le quali viene assolta l’imposta di soggiorno in questo comune. le abitazioni inagibili o inabitabili che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonee all’uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone e di fatto non utilizzate BRESCIA Comune di Brescia, per la corrente annualità, conferma: l’obbligo di dichiarazione per coloro che hanno avuto variazioni nel corso della precedente annualità ; nella misura del 4,5‰ l’aliquota per l’abitazione principale e per gli immobili dati in locazione ad uso abitativo con contratto ai sensi dell’art.2 comma 3 della Legge n.431 del 1998; nella misura del 5,8‰ l’aliquota ordinaria; nella misura del 7‰ l’aliquota per le abitazioni sfitte da almeno 2 anni; in L.270.000 la detrazione per l’abitazione principale; in L.150.000 la detrazione per le unità immobiliari locate ad uso abitativo con contratto ai sensi dell’art.2 comma 3 della Legge n.431 del 1998; ha inoltre stabilito le seguenti novità rispetto all’anno 2000 ed in particolare: per le pertinenze, per un massimo di due, l’aliquota è ridotta da 5,8‰ a 4,5‰ e la detrazione concorre in diminuzione dell’imposta. Si considerano pertinenze gli immobili classificati nelle categorie C/2 con una superficie non superiore a 40 mq. e nelle categorie C/6, C/7 è da considerare abitazione principale, con conseguente applicazione della aliquota ridotta: quella concessa in uso gratuito a parenti di primo e secondo grado (nonni, genitori, figli, fratelli, sorelle). La detrazione nella misura di L.270.000 spetta soltanto se non usufruita per altro immobile; quella posseduta dall’anziano o disabile trasferitosi in casa di riposo o istituti di cura. L’aliquota ridotta e la detrazione spettano soltanto se l’immobile non risulti locato o concesso a terzi a titolo oneroso; quella posseduta da chi, per motivi di lavoro, si sia trasferito con la sua famiglia in altro comune. L’aliquota ridotta e la detrazione non spettano se l’immobile risulta locato o concesso a terzi a titolo oneroso e se il soggetto passivo e/o i suoi familiari conviventi possiedono altri immobili in quota superiore al 50%. ALIQUOTE e DETRAZIONI ICI PER L’ANNO 2001   Aliquota Detrazione Abitazione principale + pertinenze 4,5‰ £.270.000 Abitazione data in affitto (agevolato) 4,5‰ £. 150.000 Abitazione sfitta da almeno 2 anni 7‰   Altri fabbricati, terreni, aree, ecc 5,8‰   BRINDISI Aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principale e loro pertinenze (anche per i casi di cui all’art.12 del nuovo regolamento ICI). Articolo 12 .- (EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE) Oltre alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa e regolamentare, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta sono equiparate all'abitazione principale: a)l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b)l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2 grado (esempio: casa concessa gratuitamente da genitore a figlio o da nonno a nipote), che la occupano quale loro abitazione principale; c)due o più unità immobiliare contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che é stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; d)l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal restante nucleo familiare; e)l'abitazione locata, ex art 2. commi 34 Legge 431/98, con contratto registrato a soggetto residente nel Comune il quale la utilizza come abitazione principale la quale costituisca l'unica proprietà locata sul soggetto passivo territorio nazionale. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della aliquota ridotta per la abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 15/68.   CAGLIARI Aliquote ICI 4,3 ‰ Abitazione principale, immobili concessi in comodato gratuito a parenti entro il terzo grado e immobili locati ad uso abitazione principale ai sensi della Legge 431/1998, art. 2, comma 3 5,7 ‰ altri immobili ad uso abitativo * 4,5 ‰ tutti gli altri immobili Esempio: 4,3‰ vuol dire che il valore dell’immobile ricavato deve essere moltiplicato per 4,3 e il risultato diviso per mille. * N.B. Tale aliquota è ridotta al 4,3‰, come previsto nella prima parte della tabella, se gli immobili sono concessi in uso gratuito a parenti a parenti entro il terzo grado oppure sono locati ad uso abitazione principale ai sensi della Legge 431/1998, art. 2, comma 3. Detrazioni DETRAZIONE REDDITO L. 350.000 FINO A L. 25.000.000 L. 280.000 FRA L. 25.000.001 E 35.000.000 L. 200.000 Previste per legge SUPERIORE A L. 35.000.000 Si precisa che: Il reddito è riferito all' imponibile Irpef dell'anno 2000 del nucleo familiare. Nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario o usufruttuario di altra unità immobiliare nel comune di Cagliari. È esclusa l’applicazione delle detrazioni superiori alle L. 200.000 per le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/7 e A/8. Per usufruire delle detrazioni maggiori a L. 200.000 è necessario inoltrare specifica richiesta all’Ufficio Tributi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi (o, nel caso l’immobile sia stato acquisito nel secondo semestre dell’anno, entro il termine previsto per il pagamento della rata a saldo dell’imposta, 20.12.2001), utilizzando l’apposito modulo autocertificativo messo a disposizione dall’Ufficio. N.B. Nel caso in cui lo stesso immobile sia utilizzato da più comproprietari come abitazione principale, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra ciascuno di essi ( esempio: due comproprietari il primo quota di possesso 20%, il secondo 80%, in caso di detrazione di L. 200.000, a ciascuno spetterà una quota di detrazione pari a L. 100.000). Nel caso, invece, di più proprietari dello stesso immobile utilizzato solo da uno di essi quale abitazione principale, la detrazione spetterà per intero solo all’utilizzatore (esempio: due comproprietari al 50% ciascuno, di cui solo uno utilizza l’immobile come abitazione principale, in caso di detrazione di L. 200.000 questa spetterà per intero solo al proprietario utilizzatore). CALTANISSETTA CAMPOBASSO 1. di determinare per l’anno 2001 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: a. Aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; b. aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per l’imposta dovuta dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c. aliquota ridotta nella misura del 2 per mille per l’imposta dovuta dai proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o d’interesse storico o architettonico siti nel centro storico della città; d. aliquota del 4,8 per mille per le abitazioni che siano state concesse in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione; e. aliquota del 4,8 per mille per le abitazioni che siano state concesse in locazione di natura transitoria sulla base dell’accordo stipulato dalle organizzazioni di categoria per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari ( ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L. 431/98), limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione; 2. di stabilire che, agli effetti dell’applicazione dell’aliquota del 2 per mille, si intende per centro storico la parte della città coincidente con la zona omogenea A del vigente Piano Regolatore Generale; di stabilire che la sussistenza del requisito richiesto per l’applicazione dell’aliquota del 4,8 per mille deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da produrre prima del versamento dell’imposta CARRARA Aliquota del 3 per mille per: ·         le unità immobiliari locate con contratto registrato, di tipo "concordato", ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, che vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva e stabile dimora; • le unità immobiliari sulle quali i proprietari eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico e/o artistico, ai sensi dell'art. 3 della Legge 1089/39, a condizione che siano localizzate nei centri storici, limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi previsti dalla legge 449/97 e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è stabilita nelle seguenti misure: a.       £ 450.000 l'importo della detrazione da applicare alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/02, A/03, A/04, A/05, A/06, qualora siano adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa adibite ad agitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case Popolari (ATER), a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia stabilito la propria effettiva dimora, nonché alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale da un soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; b. £ 200.000 l'importo della detrazione da applicare alle unità immobiliari di categoria catastale A/01, A/07, A/08, A/09, qualora siano adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia stabilito effettiva dimora, nonché alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; c. £ 200.000 l'importo della detrazione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/02, A/03, A/04, A/05, A/06, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (da genitore a figlio o viceversa), a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria stabile dimora, così come intesa ai fini anagrafici; CASERTA 1. SI PROPONE 1. di confermare per l’anno 2001, le seguenti aliquote I.C.I. : • Aliquota 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze come disciplinate dal comma 3 dell’art. 2 del Regolamento ICI per l’anno 2001, nonché per l’unità immobiliare data in uso gratuito a parenti il linea retta regolamentata dal succitato articolo comma 1; • Aliquota 5 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente in Istituti sanitari, acquisiscono la residenza in loco, a condizione che la stessa non risulti locata; • Aliquota 6,75 per mille per tutti gli altri immobili; Detrazione per l’abitazione principale e assimilate L. 200.000; CATANIA C O M U N I C A T O Le aliquote I.C.I. per l’anno 2001 sono le seguenti: ALIQUOTA ORDINARIA - 5,60 per mille: Per tutti gli immobili posseduti, in aggiunta o diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze; ALIQUOTE DIFFERENZIATE - 4,40 per mille: Per l'abitazione principale e sue pertinenze, iscritte in catasto anche distintamente, purché sussista rapporto pertinenziale con l’abitazione principale intestata allo stesso proprietario; - 7,50 per mille: Per gli alloggi non locati da oltre due anni. Sono considerati alloggi sfitti le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale "A", ad eccezione della Categoria "A/10", utilizzabili a fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto, alla data del 01/01/2001; ALIQUOTA AGEVOLATA - 2,00 per mille: Nei confronti dei proprietari: 1. che eseguono interventi finalizzati: - al recupero strutturale di: a) immobili d’interesse artistico o architettonico; b) unità immobiliari inagibili o inabitabili localizzate nel centro storico; - alla realizzazione di: autorimesse, posti auto anche pertinenziali e sottotetti; - alla manutenzione: straordinaria di unità immobiliari o immobili localizzati come al punto b); - al rifacimento di facciate d’immobili ricadenti nel centro storico; 2. per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 4, della legge 9.12.1998, n. 431; Il beneficio dell’aliquota agevolata è subordinato alle condizioni seguenti: - Presentazione dell’istanza contenente la descrizione dell’intervento sull’immobile per il quale si intende beneficiare dell’aliquota ridotta, nei termini previsti dalla legge e dal regolamento ministeriale di attuazione; - Realizzare e documentare la conformità dell’intervento eseguito; - Esibizione di una copia conforme del contratto di locazione stipulato e registrato, ex art. 2, comma 4, legge 431/98; Dette istanze dovranno essere presentate, entro il 20/12/2001, solo nel caso in cui non siano già state presentate negli anni precedenti. Le detrazioni I.C.I. per l’anno 2001 sono le seguenti: A – Dall’imposta dovuta per l’unica unità immobiliare e sua pertinenza, posseduta sul territorio nazionale ed adibita ad abitazione principale, il possessore, in aggiunta alla detrazione ordinaria di lire 200.000, detrae ulteriori lire 300.000, a condizione che l’immobile risulti classificato fra le categorie A/2, A/3, A/4 o A/5 e la pertinenza appartenga alle categorie catastali C/2, C/6 o C7, anche se distintamente iscritta in catasto e sussista rapporto pertinenziale con l’abitazione principale; rientrano in detta agevolazione anche coloro che possiedono un altro immobile o quota di unità immobiliare con una rendita catastale non superiore a lire 150.000. Le agevolazioni sopra indicate sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale. Tale detrazione è concessa, alle medesime condizioni, anche: 1) al disabile e/o anziano domiciliato, in via permanente, in istituto di ricovero o sanitario, la cui unica abitazione risulti sfitta oppure occupata dal proprio nucleo familiare; 2) al cittadino italiano residente all’estero la cui unica abitazione risulti a disposizione oppure occupata dal suo nucleo familiare o da parenti e/o affini fino al 2° grado; 3) al proprietario dell’abitazione, usufruttuario, oppure titolare di diritto reale obbligato dalla legge a risiedere in altro Comune per ragione di lavoro e/o servizio, la cui unica abitazione risulti occupata, quale abitazione principale, nucleo familiare del soggetto passivo d’imposta; 4) al socio di cooperativa edilizia, a proprietà indivisa, che utilizza l’alloggio assegnato come abitazione principale. B – Il proprietario/usufruttuario, per un solo immobile ceduto in uso gratuito a parenti o affini fino al 1° grado usufruisce della detrazione di lire 200.000 anche per tale immobile, purché utilizzato dagli stessi come abitazione principale; e presenti apposita istanza entro il 20/12/2001. CATANZARO Aliquota del 5,5 per abitazioni locate.   Aliquota del 7 per mille per abitazioni non locate.   Aliquota del 4 per mille per fabbricati invenduti.   CHIETI Aliquota del 5,25 per mille con detrazione di £. 300.000 per abitazione concessa in uso gratuito del soggetto passivo dell'imposta ai suoi familiari (in linea retta o collaterale ed affini di primo grado) che hanno residenza anagrafica nella stessa abitazione e non sono titolari di pieno diritto di proprietà o pieno diritto di godimento su unità abitative site nel territorio comunale di Chieti.   La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 400.000 per le seguenti categorie di soggetti passivi: 1)       Coppie che contraggono matrimonio dal 1° gennaio dell'anno 2001, il beneficio viene applicato per un periodo di tre anni; 2)       Nuclei familiari con portatori di handicap o non vedenti o sordomuti a condizione che il reddito imponibile ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare non sia superiore a £. 80.000.000 - legge 104/92; 3)       Nuclei familiari con un minimo di due figli minorenni a condizione che il reddito imponibile ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare non sia superiore a £. 80.000.000. La minore età deve sussistere all'inizio dell'anno di imposta.   Aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate come individuate nella deliberazione consiliare del 27.2.1997, n.14 COMO di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 nel modo seguente: a) 4,2 per mille limitatamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in Como, per l' unità immobiliare dagli stessi adibita direttamente ad abitazione principale; b. 4,4 per mille per i nuovi fabbricati di proprietà di imprese che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e di alienazione di immobili, per tre anni, a decorrere dalla denuncia di ultimazione dei lavori, a condizione che gli immobili siano stati realizzati per la vendita e non siano stati venduti; c. 4,4 per mille limitatamente in favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998, n. 431, ciò al fine di favorire gli accordi stessi; d. 1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; e) 6,2 per mille per gli alloggi non locati; f) 5,6 per mille, quale aliquota ordinaria, per tutte le altre fattispecie imponibili; 2°) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3°) di aumentare, per l'anno 2001, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico e sociale, che siano in possesso dei sottospecificati requisiti, la detrazione per l'unità immobiliare dagli stessi adibita direttamente ad abitazione principale, da £.200.000 a £. 500.000, giusta facoltà di cui all'art. 3 del D.L. n. 50 dell'11.3.1997, in premessa richiamato: a) - reddito complessivo lordo conseguito nell’anno 2000 dall’intero nucleo familiare, non superiore a £. 30.000.000, aumentabile tuttavia: a1) di £.3.500.000 se nell’anno 2000 il capo famiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge; a2) di £. 3.500.000 per ogni familiare rimasto a carico per l’intero anno 2000. Sono considerati a carico i familiari così come definiti ai fini IRPEF; a3) di ulteriori £. 3.500.000 per ogni familiare a carico non autosufficiente come il precedente punto a1). b) - reddito complessivo lordo non superiore a £. 75.000.000 annue per nuclei familiari composti da 5 persone; per ogni componente in più il reddito complessivo è aumentabile di £.15.000.000 lorde. c) - l’unità immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto macchina a suo servizio, deve essere l’unico immobile posseduto dal nucleo familiare a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione e detto immobile deve essere destinato esclusivamente ad abitazione principale del predetto nucleo familiare. Sono escluse dall’agevolazione le abitazioni di cui alle categorie, A1, A7, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in villini, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici); Per la determinazione del reddito complessivo lordo, non si tiene conto della rendita catastale relativa all’abitazione principale, suoi accessori e pertinenze; I soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita domanda ed autocertificare: • il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale; • il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c), con facoltà di allegare idonea documentazione reddituale per i punti a) e b); • la non appartenenza della propria abitazione alle categorie A1, A7, A8, A9. La richiesta dovrà essere presentata o inviata mediante raccomandata, a pena di decadenza, entro il termine previsto per l'anno 2001 ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Nel caso di invio a mezzo posta, fa fede il timbro postale. I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro il termine sopra indicato, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della maggiore detrazione. L’Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere ulteriore documentazione integrativa. COSENZA Ai sensi della legge 23/12/1996 nr. 662 art. 3 - comma 53, che ha sostituito l'art. 6 del D. L.vo 504/92, sono state determinate - con delibera di G.m. n. 70/2001 - le aliquote I.C.I. (Imposta Comunale Immobili) per l'anno 2001 nelle seguenti misure: 1) Aliquota del 5%o (cinque per mille), da applicare sul valore dei seguenti immobili: a) Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative a proprietà indivisa; b) Immobile concesso in uso gratuito a parenti di primo grado e da questi adibito ad abitazione principale (senza la detrazione prevista per questo tipo d'immobile); c) Fabbricati realizzati per la vendita (e non venduti) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili; d) L'aliquota del 5%o (cinque per mille) va applicata, inoltre, sulle pertinenze dell'abitazione principale secondo quanto stabilito nel "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli immobili"; 2) Aliquota del 7%o (sette per mille), da applicare sul valore dei seguenti immobili: a) Immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale e degli altri di cui al punto 1; b) Immobili catastalmente classificati A/10, B, C, D; c) terreni agricoli ed aree edificabili. II versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune, per l'anno in corso, è effettuato in due rate: a) la prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; b) la seconda, dal 1 ° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata; Dall'imposta dovuta esclusivamente per l'unità immobiliare adibita-direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo (punto 1 lettera a), si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, (art. 3 - comma 55 -punto 2, legge 23/12/1996 nr. 662, che ha sostituito l'art. 8 del D. L.vo 504/92) elevabili a L. 400.000 per i soggetti passivi, i cui nuclei familiari siano in possesso dei requisiti individuati nella deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8, del 15-5-2001, che presentino apposita istanza entro e non oltre il 20-6-2001; I versamenti vanno effettuati, con appositi modelli, sul c/c postale nr. 103879 intestato alla E.TR. SpA via XXIV Maggio - Cosenza, disponibili anche presso il Servizio Tributi in via M.A. Severini - pal. Ferrari. Si comunica, altresì, che il Consiglio Comunale con la precitata deliberazione, nr. 8 del 15-5-2001, ha deciso la Riduzione del 50% (cinquanta per cento) dell'imposta dovuta per gli immobili, di proprietà di Enti gestori di edilizia residenziale pubblica, concessi in regime di locazione semplice ed adibiti ad abitazione principale. CREMONA - determinare il limite di reddito ai fini della concessione dell’aumento della detrazione per l’abitazione principale, ai fini I.C.I. per l’anno 2001, in Lire 19.924.000.= risultante dall’applicazione dell’indice I.S.T.A.T., pari al 2,7 per cento riferito al mese di dicembre 2000, al precedente limite deliberato in Lire 19.400.000.=. CROTONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE • 6 (sei) per mille limitatamente agli immobili utilizzati ad abitazione principale e pertinenze con detrazione di 220.000 annue, da rapportare ai contitolari interessati ed ai mesi di utilizzazione degli immobili; • 7 (sette) per mille per ogni altro fabbricato, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili; • 9 (nove) per mille per le abitazioni non locate possedute in aggiunta all’abitazione principale. La detrazione per l’abitazione principale è elevata da 220.000 a 280.000 per i contribuenti che alla data del 01 gennaio 2001 si trovano nelle seguenti condizioni di disagio: 1. invalidi o portatori di handicap, in possesso di attestato di invalidità civile non inferiore al 70 per cento, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche; 2. soggetti anziani di età superiore a settanta anni, unici occupanti dell’immobile. Per fruire della detrazione di 280.000 il contribuente deve possedere la sola abitazione principale e pertinenze anche se accatastate singolarmente; non deve possedere altri immobili ( fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili) a qualsiasi uso destinati e non deve aver posseduto nell’anno 2000 nel proprio nucleo familiare un reddito superiore a £. 30.000.000, incrementato per i contribuenti di cui al precedente punto 1. di £. 2.000.000 per ogni figlio a carico di età inferiore ai 25 anni. La maggiore detrazione d’imposta dovrà essere richiesta al Funzionario Responsabile ICI con modello predisposto dall’ufficio da consegnare entro la scadenza del versamento della prima rata ( 30 giugno 2001). La mancata richiesta farà decadere il beneficio e comporterà, oltre al recupero dell’imposta non versata, l’applicazione delle sanzioni previste nel vigente regolamento. PERTINENZE Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina , iscritti o da iscrivere in catasto nelle categorie C2, C6 e C7, a prescindere dal loro numero e dalla collocazione fisica degli stessi, cioè anche se posti in uno stabile diverso da quello di ubicazione dell’abitazione, purché sia comunque rinvenibile tra loro il rapporto di funzionalità; l’assimilazione dell’abitazione principale e delle pertinenze opera a condizione che il proprietario e/o titolare di altro diritto reale degli immobili sia il medesimo contribuente. L’imposta dovrà essere calcolata sul complessivo dei valori catastali degli immobili tenuto conto dell’aliquota e della detrazione per l’abitazione principale. ABITAZIONI E PERTINENZE CONCESSE IN USO GRATUITO Sono considerate, altresì, abitazioni principali e relative pertinenze gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado con contratto di comodato regolarmente registrato all’Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze. L’agevolazione dell’aliquota per l’abitazione principale e pertinenze e della relativa detrazione d’imposta potrà essere fruita dall’anno successivo a quello di presentazione della comunicazione di variazione, ovvero della dichiarazione o denuncia ICI di seguito richiamata. VALORE VENALE DELLE AREE FABBRICABILI (delibera G.C. n° 51 del 26 marzo 2001) ZONA al mq. Aree a destinazione residenziale e terziarie provviste di piano particolareggiato approvato 150.000 Aree a destinazione residenziale e terziarie sprovviste di piano particolareggiato 50.000 Aree ricadenti nel perimetro del centro abitato 70.000 Aree esterne al centro abitato 50.000 Aree di completamento B4 esterne al centro abitato 3.000 Aree a destinazione produttiva – industriale e/o artigianale provvista di piano particolareggiato 34.000 Aree situate in ambiti di particolare pregio paesaggistico (coefficiente di maggiorazione per aree di pregio) 100% Per informazioni e chiarimenti in merito il contribuente può rivolgersi al Responsabile del Settore Urbanistica. FABBRICATI FATISCENTI Per i fabbricati inabitabili o inagibili e di fatto non utilizzati, ovvero per quelli fatiscenti, cioè per i fabbricati per i quali si rende necessario l’evacuazione delle persone per almeno sei mesi per la esecuzioni di lavori, spetta la riduzione del 50% dell’imposta da versare, limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono tali condizioni. Per fruire della riduzione gli interessati dovranno presentare la relativa comunicazione di variazione ICI nei termini sopra specificati. CUNEO A - Aliquota ordinaria del 6,5 per mille; B - Aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale; C - Aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari, non costituenti abitazione principale, censite nella categoria A, escluse le A/10 (uffici), usate direttamente dal contribuente e/o concesse in locazione per usi diversi dall’abitazione principale. Sono esclusi gli immobili: concessi in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado ivi residenti anagraficamente e regolarmente a ruolo per la tassa smaltimento rifiuti (scontano il 6,5 per mille); sfitti, costruiti da non oltre tre anni, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e l’alienazione di immobili (scontano il 4 per mille); già abitazione principale, tenuta a disposizione di anziani e disabili ricoverati in istituti anche se ivi residenti (scontano il 6 per mille). D - Aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili. E - Aliquota del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita da non oltre tre anni e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di immobili. F - Aliquota del 3 per mille per le abitazioni, e relativa pertinenza, concesse in locazione secondo gli accordi territoriali di cui alla Legge 431/1998. G - Aliquota del 9 per mille per le abitazioni non concesse in locazione e non usate direttamente dal proprietario per le quali detto stato si protragga per oltre due anni. La locazione deve risultare da contratto registrato. Di confermare per l’anno 2001 le detrazioni di imposta già deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 15 del 1° febbraio 2000: A) - Detrazione ordinaria di Lire 200.000.= per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo; B) - Detrazione speciale di Lire 300.000.= per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale per coloro in possesso di particolari requisiti socio-economici risultanti in: a)- proprietà di un unico immobile in tutto il territorio nazionale e che lo stesso sia destinato ad abitazione principale, il cui valore imponibile non sia superiore a Lire 80.000.000.=; b)- reddito familiare complessivo, da intendersi al lordo di qualsiasi provento, ivi compresi, se pur non esaustivamente, investimenti azionari, titoli di Stato, fondi comuni, redditi di pensione o di accompagnamento a qualsiasi titolo, interessi bancari, ecc., rientri nei parametri di cui al seguente prospetto: N.ro familiari conviventi Reddito lordo complessivo 1 Fino a Lire 19.000.000 2 Fino a Lire 30.000.000 3 Fino a Lire 33.500.000 4 Fino a Lire 36.000.000 5 Fino a Lire 37.500.000 6 o più Fino a Lire 39.000.000 c)- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, a pena di non ammissione al beneficio, entro i termini per il versamento d’acconto in caso di possesso dei requisiti prima del 30 Giugno o in caso diverso entro il 20 Dicembre nella quale si dichiara di possedere i requisiti di cui ai punti precedenti