Quando l’albero del vicino crea problemi Vicino al nostro condominio sorgono alcuni alberi, le cui foglie per azione del vento finiscono per intasare i nostri canali di gronda. A ciò si aggiunge il pericolo, in caso di caduta delle piante, di danni al nostro fabbricato. Cosa si può fare? Daniela Vecchio, Carmagnola (Torino)   Dei danni e arrecati dalle piante il confinante deve rispondere a norma dell'articolo 2043 del Codice civile (responsabilità; per colpa) o dell'articolo 2051 (responsabilità da custodia). Inoltre, l'articolo 896 del Codice civile afferma che il vicino può in qualunque tempo costringere a tagliare i rami che si protendono sulla sua proprietà e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, purché che i regolamenti e gli usi locali decidano altrimenti. Per il pericolo di caduta di un albero, si può anche far ricorso all'articolo 1172 del Codice civile - azione di danno temuto - per il quale "il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti il pericolo di un danno grave e prossimo . . . , può denunciare il fatto all'autorità; giudiziaria e ottenere . . . che si provveda per ovviare al pericolo". Sulle distanze dal confine comune dalle piante di alto fusto bisogna rifarsi agli articoli da 892 a 896 del Codice civile, che prescrivono la distanza minima di 3 metri (salvo maggiori distanze previste localmente). ). Solo dopo vent’anni. di esistenza a distanze inferiori a quelle legali gli alberi non possono essere spiantati.