CLICCA SULLA CITTÀ PER AVERELA DELIBERA! Ord. Ab. princ Detraz ordinaria Fab non venduti Locazioni 2° can Non affittato 2 anni Comodato a parenti stretti Detrazione part categorie Recupero inabitabili RAGUSA 4 - 200 - - - - - - RAVENNA 6,0 5,5 220 - 2 7 (32) 5,5 450 - REGGIO DI CALABRIA 5,6 4,5 230 - 5 (23) - - 240 - REGGIO NELL'EMILIA 5,8 5,8 250 -   7 5,8 350 - RIETI 6,6 5,9 200 - - - - 250 - RIMINI 6,7 5 200 - 3 9 (9) - 400 3 ROMA 6,9 (20) 4,9 200 - 6 9 4,9 (21) 500 - ROVIGO 7,0 5,5 200 - 6 9 - 500 4 SALERNO 7 5,2 200 - 6 (33) - - - - SASSARI 6 5,5 220 - - - - - - SAVONA 5(1) 4 250 - 3 7 4 (1) 500 2,0 SIENA 6,0 4,6 200 - 4,6 9 (9) 4,6 - 3,9 SIRACUSA 7 4 200 - - - - - - SONDRIO 5,8 5 200 - 5 6,8 (32) - - - (1) detrazione uguale a quella ordinaria prima casa (9) 7 per mille per gli immobili non locati da meno di due anni (20) 4,9 per mille per fabbricati in C/1, C/3 e C/6 destinati a attività commerciali. 5,5 per mille per le abitazioni locate ad abitazione principale con contratto in essere al 31/12/99 (21) 6,9 per mille per le abitazioni in comodato gratuito a parenti oltre il 2° grado (23) Tutte le abitazioni locate ai sensi della legge 431/98 (32) tutti gli alloggi non locati (33) Purché appartenenti alle categorie catastali dalla A/2 alla A/6   RAGUSA RAVENNA   ·aliquota ordinaria 6 per mille; ·aliquota del 5,5 per mille per l’abitazione principale; ·aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati e le residenze secondarie nonché le relative pertinenze; ·aliquota agevolata del 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o di interesse artistico architettonico nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti (articolo 1, comma 5, legge 449/1997); ·aliquota agevolata del 2 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con contratto stipulato sulla base degli accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori (art.2, comma 4 legge n. 431/1998); 2. di confermare in L. 220.000 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 3. di precisare che sono equiparate all’abitazione principale: a. e unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; b. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari; c. e unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ,a condizione che non risultino locate; d. e unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; e. e pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C2-C6-C7. L’equiparazione opera a condizione che le unità immobiliari considerate come pertinenza siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione, così come stabilito dall’art.817 del c.c.; f. le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al terzo grado che le occupano come abitazione principale; di confermare in L. 450.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e requisiti già stabiliti e specificati nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 5212/7 del 6 febbraio 1998, così come modificata e aggiornata sulla base dei dati riportati nell’allegato "A" che qui si allega per l’approvazione; REGGIO DI CALABRIA Tipologia e riferimento ad art. regolamento comunale ICI Aliquota - abitazione principale del proprietario e pertinenze aliquota 4,5/1000 (art.8 punto 1 Reg. I.C.I.) - abitazioni cedute in uso gratuito a genitori e/o figli aliquota 4,5/1000 (art.8 punto 5 lett.b) - immobili equiparati ad abitazione principale ( art. 8 punto 5 lett.a),c).d),e) abitazione posseduta da soggetto anziano che ha acquisito la residenza presso istit.. di ricovero aliquota 4,5/1000 abitazione del coniuge proprietario separato con provvedimento giudiziale o residente per motivi di lavoro in altro Comune aliquota 4,5/1000 una sola abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero aliquota 4,5/1000 due o più immobili contigui occupati ad uso abit. principale purchè in presenza di regolare richiesta di fusione all'UTE aliquota 4,5/1000 abitazioni locate ai sensi della legge 431/98 aliquota 5,0/1000 altri immobili a disposizione aliquota 5,6/1000 aree fabbricabili e immob. in corso di costruzione aliquota 5,6/1000 DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI detrazione per abitazione principale del proprietario £. 230.000 Alla detrazione per abitazione principale può essere applicata la seguente agevolazione: - una maggiore detrazione per proprietari di oltre 65 anni di età titolari di reddito annuo non superiore a due pensioni minime INPS £. 10.000 - una maggiore detrazione per proprietari con reddito annuo non superiore a £. 36.000.000 purché con familiare a carico portatore di handicap £. 10.000 REGGIO NELL'EMILIA 1a) detrazione per abitazione principale di L.250.000 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La stessa detrazione è contemplata anche per: unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari in locazione semplice; unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso; 2a) ulteriore detrazione di L. 100.000 (per un totale di L. 350.000) per categorie di persone che si trovano nelle seguenti condizioni: possedere (a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione) nel territorio nazionale, oltre l’eventuale garage o posto macchina, solo l’appartamento, per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e semprechélo stesso sia catastalmente classificato o classificabile in una delle categorie da A/2 ad A/6; non costituisce possesso di altro fabbricato il diritto della nuda proprietà dello stesso; avere compiuto, alla data del 1. Gennaio dell’anno d’imposizione, 60 anni, ovvero, anche se di età inferiore, essere o avere nel proprio nucleo familiare, persone disabili ai sensi e per gli effetti della legge 5.2.1992, n. 104 o di percepire l’indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/80; disporre di un reddito non superiore a L. 18.000.000 annui, riferito al richiedente (come da ultima dichiarazione dei redditi), comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta esclusa l’indennità di accompagnamento. L’assenza anche di una sola delle suddette condizioni fa venir meno il diritto alla maggiore detrazione. Inoltre: l’applicazione di tale detrazione richiede che gli altri eventuali componenti del nucleo familiare non possiedano altri fabbricati; nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della quota proporzionale della maggiore detrazione, deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra; La maggiore detrazione è concessa a seguito di specifica domanda dell’interessato, corredata da apposita autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al Comune entro il 20.12.2001. La presentazione dell’autodichiarazione consente al contribuente di usufruire della maggiore detrazione già in sede del primo od unico versamento del tributo. Tuttavia, è fatto salvo il diritto del Comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra; in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il comune procederà a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi. Non è necessario sottoscrivere nuova autodichiarazione per l’anno 2001 per i soggetti già in possesso dei requisiti richiesti e che l’avevano già prodotta negli anni precedenti. Le aliquote che la Giunta propone per l’applicazione dell’imposta ICI per l’anno 2001, sono le seguenti: 1b) aliquota unica al 5,8 per mille per tutte le tipologie di immobili non ricompresi in quelle con aliquota maggiorata di cui al successivo punto 2b; 2b) aliquota al 7 per mille per le seguenti tipologie di immobili: fabbricati ad uso abitativo non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario, o privo di contratto di affitto. Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al 3. grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, suoceri, generi e nuore, che risultano ivi residenti; aree fabbricabili, che sono da considerare al valore venale in comune commercio, in conseguenza del fatto che il possesso di un’area fabbricabile è espressione di una rilevante capacità contributiva per l’elevato valore commerciale del terreno acquisito a seguito della destinazione attribuita dal PRG comunale; RIETI 1) di determinare, e proporre al Consiglio Comunale, l'aliquota ordinaria I.C.I., con effetto per l'anno 2001, nella misura del 5,9 per mille per l’abitazione principale; 2) di determinare, e proporre al Consiglio Comunale, l’aliquota ICI con effetto per l’anno 2001, nella misura del 6,6 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e gli altri fabbricati; 3) di fissare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione ordinaria pari a L. 200.000; 4) di determinare, e proporre all’approvazione del Consiglio Comunale, altresì le maggiori detrazioni I.C.I. per l' abitazione principale alle seguenti categorie di contribuenti: a) Persone o nuclei familiari iscritti nell'albo dei beneficiari del Comune che abbiano usufruito di contributi o sussidi sulla base del vigente regolamento comunale: detrazione L. 250.000; b) Persone o nucleo familiare il cui reddito non sia superiore al "minimo vitale" identificato secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale (L.8.640.000): detrazione L 250.0000; c) Persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale: detrazione L. 250.0000. RIMINI Per l'anno 2001 il COMUNE DI RIMINI ha fissato le seguenti aliquote: 3 per mille Per fabbricati ad uso abitazione principale,
con inclusione delle pertinenze (n.1 garage o posto auto, n.1 cantina o ripostiglio, se distintamente accatastati),
concesse in locazione alle condizioni definite nei Patti Territoriali del 5/8/1999 per i seguenti tipi di contratti: • contratti di locazione ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98; • contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 431/98 • contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 431/98 Le copie dei contratti di cui sopra devono essere presentati al Settore Tributi - Ufficio I.C.I. entro la scadenza della rata di saldo. 5 per mille Per le abitazioni utilizzate come abitazione principale
Rientrano in questo caso i seguenti tipi di abitazione, con inclusione delle pertinenze (n.1 garage o posto auto, n.1 cantina o ripostiglio, se distintamente accatastati): • abitazioni utilizzate come abitazione principale del proprietario/usufruttuario/titolare del diritto di uso o abitazione, se residente nel Comune; • abitazioni utilizzate come abitazione principale dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, se residenti nel Comune; • gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P., utilizzati come abitazione principale dagli assegnatari; • gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P., utilizzati come abitazione principale dagli assegnatari; • abitazioni locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale; • abitazioni in proprietà od usufrutto di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché le stesse non risultino locate 7 per mille per le unità abitative sfitte o tenute a disposizione.
Rientrano in questo caso, sempre incluse le pertinenze, le abitazioni non locate e/o tenute a disposizione;
Non rientrano in questo caso le abitazioni all'interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico. 9 per mille per immobili adibiti ad uso abitativo non locati.
Rientrano in questo caso, sempre incluse le pertinenze, le abitazioni per i quali alla data del 1 gennaio 2001 non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni. 6,7 per mille per tutti gli altri immobili.
Rientrano in particolare in questo caso: • tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni; • le abitazioni all'interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico. NUOVE ALIQUOTE AGEVOLATE Per l'anno 2001 il Comune di Rimini ha fissato aliquote agevolate per: • Fabbricati ubicati nel Centro Storico, prospicienti strade ed aree pubbliche, ove vengono effettuati interventi di manutenzione delle facciate; l'agevolazione sarà riconosciuta in relazione alle unità immobiliari che risultino facenti parte della/e facciata/e interessata/e all'intervento: • 3 per mille per i fabbricati delle categorie catastali da A/1 ad A/9, e relative pertinenze; • 5 per mille per i fabbricati delle altre categorie; • Fabbricati ad uso albergo ove vengono effettuati interventi di abbattimento delle barriere architettoniche: • 5 per mille. L'agevolazione viene concessa per tre anni d'imposta. Per usufruire di tale beneficio si dovrà presentare apposita istanza, pena la decadenza, entro il 20 dicembre dell'anno nel quale sono iniziati i lavori.
I requisiti necessari sono indicati nell'allegato B) alla Delibera di C.C. n.17 del 15/02/2001. DETRAZIONI D'IMPOSTA DETRAZIONE ORDINARIA - LIRE 200.000 Spetta per l'abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al numero di mesi in cui perdura tale utilizzo; se più comproprietari o contitolari utilizzano la stessa unità come abitazione principale, la detrazione va ripartita tra essi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso (es. coniugi comproprietari in ragione del 70% e 30%: la detrazione spetta a ciascuno per il 50%). La detrazione spetta soltanto nei seguenti casi: • abitazione principale del soggetto passivo (cioè colui che ne ha proprietà, usufrutto, diritto di uso o abitazione); • abitazione principale di socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa; • alloggio regolarmente assegnato da I.A.C.P.; • abitazione in proprietà od usufrutto di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché la stessa non risulti locata. • abitazione posseduta o in usufrutto di cittadini italiani residenti all'estero, purché la stessa non risulti locata. La detrazione si estende alle pertinenze dell'abitazione principale, se il suo importo è superiore all'imposta dovuta per l'abitazione stessa.
La detrazione non spetta per le unità locate, anche con contratto registrato, utilizzate come abitazione principale. MAGGIORE DETRAZIONE - LIRE 400.000 Spetta per l'abitazione principale del soggetto passivo, sempre rapportata al numero di mesi in cui perdura tale utilizzo e suddivisa come sopra tra i contitolari, esclusivamente per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni: • cittadini residenti nel comune; • proprietari o usufruttuari o titolari di diritto di uso o abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina o ripostiglio); non viene valutata l'eventuale seconda abitazione in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprietà. • di età non inferiore a 60 anni, oppure soggetti permanentemente inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 67%; • titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 2000 a lire 16.000.000 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni, e con riferimento ai redditi 2000, viene fissato in lire 28.000.000 per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di lire 6.000.000 per ogni ulteriore componente; sono esclusi dal computo del reddito complessivo quello derivante dal possesso dell'abitazione ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata; gli emolumenti arretrati ed i compensi erogati dal Comune per servizi di vigilanza scolastica e socialmente utili in favore della comunità scolastica. Tutte le condizioni elencate devono essere possedute alla data del 1 gennaio 2001.
La detrazione è rapportata ad unità immobiliare; in caso di comproprietà spetta al soggetto passivo proporzionalmente alle quote di utilizzo dell'abitazione; la detrazione spettante è applicata sulla imposta dovuta per l'abitazione principale e sulle eventuali pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare.
I soggetti in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la detrazione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta; dovranno, pena l'esclusione dal diritto, fare pervenire al Comune entro il termine di scadenza della rata di saldo apposita dichiarazione su modello predisposto dall'ufficio.
Non sono tenuti alla presentazione della descritta documentazione coloro che hanno già provveduto negli anni precedenti e le cui situazioni corrispondono per l'anno 2001 ai requisiti sopra individuati. ROMA confermare per l’anno 2001 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), nella misura del 6,9 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue: A) nella misura del 4,9 per mille, applicata nei casi seguenti: a1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune; a2) unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato; a3) unità immobiliare non locata posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; a4) unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge e a parenti entro il 2° grado che la utilizzino come abitazione principale; per la fattispecie di cui alle lettere a1), a2) e a3), si applica altresì la detrazione di L. 200.000 di cui all’art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; a5) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta sia titolare dell’attività che in tali locali si esercita ovvero sia il rappresentante legale o l’amministratore della società di persone o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività. Il beneficio è esteso ai soggetti passivi d’Imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonché al convivente more uxorio, del titolare dell’attività e che alla stessa collaborino. Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta, sia una società di persone o a responsabilità limitata e il titolare dell’attività che si svolge nei locali soggetti all’imposta, sia il rappresentante legale o l’amministratore di tale società. Quest’aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo; tale aliquota si estende ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola dal possessore direttamente o come rappresentante legale di una società di persone o responsabilità limitata ovvero dati in gestione gratuita al coniuge al convivente more uxorio ai parenti o affini entro il secondo grado. L’agevolazione si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta, sia una società di persone o a responsabilità limitata e l’attività sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero dal coniuge o da un parente o affine entro il secondo grado. Il conduttore dell’attività persona fisica, deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 58, comma 2 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446. Restano comunque escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità, secondo le condizioni di cui al D.P.R. n. 139/98; a6) unità immobiliari in cui viene esercitata l’attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite "negozio storico" in base ai requisiti di cui alla deliberazione del consiglio comunale del 21 luglio 1997, n.139 e successive disposizioni attuative; a7) unità immobiliari ad uso abitativo che siano messe a disposizione del Comune di Roma, individuate con specifico atto dell’Amministrazione e destinate all’assistenza alloggiativa; a8) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell’art. 4 della succitata legge 431/98; B) nella misura del 5,5 per mille, nei casi di unità immobiliari locate o concesse in comodato con contratto registrato, da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, limitatamente ai contratti già in essere al 31 dicembre 1999, non rinnovati neanche tacitamente e sino alla scadenza degli stessi; C) nella misura del 6,0 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge n. 431/98, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti e residenti in altro comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell’art. 4 della succitata legge 431/98; D) nella misura del 9,0 per mille, per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni all’1 gennaio 2001. In caso di soggetto passivo persona fisica l’aliquota del 9,0 per mille, si applica agli immobili eccedenti la prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest’ultima resta soggetta all’aliquota del 6,9 per mille. L’aliquota del 9,0 per mille non si applica all’unità immobiliare ad uso abitativo eccedente la prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso gratuito a parenti ed affini oltre il secondo grado che vi risiedono anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unità per ciascun soggetto passivo, si applica l’aliquota ordinaria del 6,9 per mille. L’aliquota del 9,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l’aliquota ordinaria; E.   F. nella misura del 6,0 per mille, per le unità immobiliari destinate ad abitazioni, di proprietà dello I.A.C.P., regolarmente assegnate. Le aliquote di cui ai punti a8) e C) si applicano alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, ed operanti all’1 gennaio 2001 in regime di proroga. Le aliquote di cui ai punti a8) e B), si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso dell’abitazione da parte del proprietario nei casi in cui sia stati avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessità di adibire l’unità immobiliare ad abitazione principale del coniuge o di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell’abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l’aliquota ordinaria del 6,9 per mille fino alla materiale riconsegna dell’alloggio. Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti a3), a4), a5), a6), a8), B e C, il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il mese di marzo 2002, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 4, del Regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune. I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unità immobiliari abitative tenute a disposizione, soggette all’aliquota di cui al punto D), sono tenuti alla comunicazione limitatamente alla prima di tali unità, alla quale intendano applicare l’aliquota ordinaria. La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione, di cui all’art.14, comma 3, del D.Lgs. n.504/92, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta. La comunicazione varrà sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d’imposizione. Di confermare la disciplina delle ulteriori detrazioni art. 8, comma 3, D.Lgs n. 504/92, ampliandole a nuove forme di disagio sociale emerse che appaiono in particolare correlate a nuclei familiari numerosi e comprendenti figli minori. Di riconoscere, pertanto, una ulteriore detrazione d’imposta a titolo di I.C.I. di L. 300.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000, già prevista per le abitazioni principali, ai precedenti punti a1), a2), a3), ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti: 1.   2. presenza di disoccupati che all’1 gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta I.C.I. siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; 3.   4. presenza di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell’indennità di mobilità, ai sensi delle vigenti leggi, all’1 gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta I.C.I., abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell’anno precedente; 5.   6. presenza di soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi, usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità; 7. le condizioni indicate ai punti 1), 2) e 3) devono essere documentate dai competenti Organismi o autocertificate ai sensi di legge. 8. presenza di titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età; 9.   10. presenza nel nucleo familiare, convivente nella abitazione oggetto di detrazione, di uno o più figli minori; 11.   12. presenza nel nucleo famigliare, convivente nella abitazione oggetto di detrazione, di uno o più disabili, con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti Strutture pubbliche; Nei casi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), i soggetti passivi sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni: a.   b. che nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il possessore dell’appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell’imposta I.C.I., complessivamente superiore a L. 50.000.000 e che tale valore non venga superato sommando le basi imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare; c.   d. che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta; e.   f. che il reddito imponibile annuo, complessivo conseguito dal nucleo familiare nell’anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a due volte e mezzo l’importo minimo annuo delle pensioni corrisposte per l’anno 2000, ai lavoratori dipendenti assicurati presso l’I.N.P.S., per i casi di cui ai precedenti punti: 1), 2), 3) e 4), 5); e a quattro volte e mezzo, per il caso di cui al precedente punto 6). Non si considerano ai fini del calcolo del reddito familiare le entrate di carattere risarcitorio, gli assegni per il mantenimento dei figli e gli assegni di accompagnamento percepiti dai portatori di handicap. Per nucleo familiare si intende quello che convive nell’immobile oggetto dell’imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se anagraficamente risultano con distinti stati di famiglia. Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione, il soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il mese di marzo 2002, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art.14, comma 4, del Regolamento I.C.I., attestante il possesso dei requisiti, dichiarando altresì: •   • il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell’ulteriore detrazione; - la composizione del nucleo familiare convivente; - l’indicazione dei soggetti disabili, con relativo grado di inabilità, effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al precedente punto 6); •   • l’ammontare del reddito imponibile annuo del nucleo familiare relativo all’anno precedente a quello di applicazione dell’imposta I.C.I., inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi. Tale dichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni nei casi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3); nei casi di cui ai precedenti punti 4), 5), 6), la dichiarazione iniziale varrà sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni di imposizione. Per i casi, di cui al punto 6), dovrà essere allegata idonea certificazione. La mancata dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta. Di riconoscere una detrazione specifica di L. 25.000, per le unità immobiliari destinate ad abitazione di proprietà delle persone fisiche e per cui i proprietari si siano dotati del fascicolo del fabbricato, a norma della deliberazione C.C. n. 166/99, entro il 31 dicembre 2001; la detrazione potrà essere applicata ad una sola abitazione per ciascun soggetto passivo ed in caso di più soggetti passivi, per la stessa unità immobiliare, in quota parte proporzionale alla quota di possesso. Potrà essere dedotta, in unica soluzione, in occasione del versamento dell’acconto o del saldo e, comunque a seguito dell’invio del "fascicolo del fabbricato" all’Amministrazione Comunale - Dipartimento IX – V U.O. Ufficio Manutenzione Edilizia; il Comune potrà richiedere ai contribuenti idonea documentazione comprovante il diritto alla detrazione. I termini per la presentazione della dichiarazione relativa alle ulteriori detrazioni già effettuate dai contribuenti in occasione dei relativi pagamenti, per anni d’imposta precedenti, sono differiti al 31 marzo 2001, alla stessa data sono fissati i termini di presentazione della dichiarazione relativa alle ulteriori detrazioni per quei contribuenti che procedano a regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria e per quei contribuenti che siano oggetto di atti di liquidazione o accertamento del tributo, relativamente agli anni 1999 e precedenti. Di riconoscere validi, ai fini dei controlli sui versamenti eseguiti dai cittadini nell’anno 2001, i versamenti in acconto effettuati secondo i criteri in vigore negli anni 2000 e precedenti. ROVIGO 1.   2. di stabilire, per quanto indicato in premessa, l' aliquota ordinaria dell' imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l' anno 2001 nella misura del 7 (sette) per mille; 3.   4. di stabilire l'aliquota ridotta nella misura del 5,50 (cinque e cinquanta) per mille da applicarsi esclusivamente alle abitazioni principali dei residenti; 5.   6. di stabilire l’ aliquota ridotta nella misura del 5,50 (cinque e cinquanta) per mille alla pertinenza quale unica unità immobiliare di categoria catastale C/2 o C/6 o C/7 (garages, boxes, tettoie) asservita direttamente all’ abitazione principale stessa; 7.   8. di stabilire l’ aliquota ridotta nella misura del 5,50 (cinque e cinquanta) per mille ai soggetti soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel Comune; 9.   10. di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 11.   12. di stabilire l'aliquota agevolata del 4 (quattro) per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all' utilizzo di sottotetti; 13.   14. di stabilire l' aliquota del 9 (nove) per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, secondo il disposto dell' art. 2, comma 4, della Legge 09.12.1998, n. 431; 15.   16. di stabilire l' aliquota del 6 (sei) per mille limitatamente agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite nell' apposito accordo territoriale stipulato in data 15.07.1999 ai sensi dell' art. 2, comma 4, della Legge 09.12.1998, n. 431; 17. omissis 18. di dare altresì atto che con separato provvedimento di natura consiliare si provvederà alla regolamentazione del regime delle detrazioni valevoli per l’anno 2001.   SALERNO Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Salerno Il comune di SALERNO ha adottato, il 6 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 2001 tre aliquote I.C.I., nella misura percentuale così come di seguito indicato: a) aliquota ridotta del 5,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie, a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Tale aliquota si estende anche alle pertinenze, ovvero alle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche; b) aliquota ridotta del 6 per mille, per i fabbricati ricompresi nelle seguenti categorie catastali: A2 - abitazioni di tipo civile; A3 - abitazioni di tipo economico; A4 - abitazioni di tipo popolare; A5 - abitazioni di tipo ultrapopolare; A6 - abitazioni di tipo rurale; concessi in locazione con contratti stipulati in conformità a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 della legge 431/1998. Stabilendo, inoltre, che: i proprietari interessati dovranno presentare al comune di Salerno - Servizio I.C.I. - nei termini di scadenza previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione I.C.I., una specifica istanza/dichiarazione. Da tale istanza/dichiarazione dovranno potersi individuare tutti i dati necessari, ovvero quelli catastali e quelli identificativi del contratto di locazione stipulato, ivi compresi quelli relativi alla registrazione dello stesso; la suddetta aliquota sarà applicata, per anno solare, in misura proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si é protratta l'efficacia dei singoli contratti di locazione in questione. A tal fine il mese durante il quale l'efficacia del contratto si é protratta per almeno quindici giorni é computato per intero; c) aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nei precedenti punti a) e b); 2. stabilire che, limitatamente all'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, la detrazione prevista viene fissata anche per l'anno 2001 in L. 200.000. SASSARI 5,50 per mille per la sola unità immobiliare compreso il box di pertinenza (altre pertinenze escluse) direttamente adibita ad abitazione principale; 5,50 per mille per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti occupata; 5,50 per mille per le abitazioni di soci di cooperative a proprietà indivise; 6 per mille per tutti gli altri immobili, aree fabbricabili, terreni agricoli. DETRAZIONE DI £. 220.000 PER ABITAZIONE PRINCIPALE SAVONA Aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari di cui all’articolo 6 del regolamento comunale per la gestione dell’ICI Articolo 6 ABITAZIONE PRINCIPALE 1.   2. Oltre alle fattispecie di cui all’articolo 8, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota e della detrazione per queste previste, gli immobili acquistati con i benefici fiscali previsti per la prima casa di abitazione ancorchè necessitino di interventi di manutenzione e/o di ristrutturazione e/o di risanamento conservativo purchè di durata non superiore a sei mesi, le unità immobiliari concesse in locazione ai coniugi che abbiano contratto matrimonio e alle coppie che abbiano iniziato la loro convivenza nel biennio antecedente l’anno di imposta ed abbiano nell’immobile locato la propria residenza. 3.   4. E’ considerata abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione previste, quella concessa in uso gratuito, con contratto registrato, a parenti o affini in linea retta o collaterale sino al secondo grado. 2bis. E’ considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Aliquota del 2 per mille per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di intervento di recupero ovvero per le unità immobiliari di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici, oggetto di interventi finalizzati al recupero, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori Aliquota del 3 per mille per le unità immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi stipulati in sede locale, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per la definizione dei contratti-tipo di locazione Aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari non locate Particolare detrazione di lire 500.000= in favore di cassintegrati, iscritti nelle liste di mobilità, disoccupati di lunga durata, ultra-sessantacinquenni con reddito complessivo non superiore al minimo INPS SIENA 1.   2. di stabilire, per i motivi esposti in narrativa, le seguenti misure di aliquota e detrazione per "abitazione principale" ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili a valere per l’anno 2001 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all’art. 5 del D. Lgs. 504/92, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, co. 48 della L. 662/96: Aliquota ordinaria 6 per mille a) Abitazione dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, co. 1 della L.556/96); 4,60 per mille b) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate (art. 3, co. 56 della L. 662/96 – art. 4, co. 3 del Regolamento ICI); 4,60 per mille c) L’unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall’ascendente al discendente in linea retta di I° grado, o viceversa, a condizione che tale unità immobiliare sia l’unica posseduta sul territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e che l’altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica, effettiva e stabile dimora (art. 4, co. 1 del Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili – ex art. 59, co. 1, lett. e) del D. Lgs. 446/97); 4,60 per mille d) Le unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui alla precedente lett. c) (ascendente–discendente) in linea retta di I° grado, a condizione che il singolo immobile sia, da parte del rispettivo concedente, l’unico posseduto sul territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione e che nell’alloggio stesso l’altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva, stabile dimora (art.4, co. 2 del Regolamento sull’I.C.I. – ex art. 59, co. 1, lett. e) del D. Lgs. n. 446/97); 4,60 per mille e) Immobili ad uso abitativo non locati (intendendosi come tali gli alloggi ai fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione, ma tenuti vuoti o sfitti) o tenuti a disposizione in aggiunta all’abitazione principale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da meno di due anni (alla data dell’1/1/2001) – art. 2 della L. 431/98; 7 per mille f) Immobili ad uso abitativo non locati (secondo la definizione sopra riportata) o tenuti a disposizione in aggiunta all’abitazione principale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data dell’1/1/2001) – art. 2 della L. 431/98; 9 per mille g) Unità immobiliari, inagibili o inabitabili, o immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, in ordine ai quali vengono eseguiti da parte dei proprietari interventi di recupero (art. 1, co. 5 della L. 449/97). 3,90 per mille - di stabilire che, per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 della L. 431/98), l’aliquota ordinaria (pari al 6 per mille) viene determinata, a richiesta dell’interessato, da parte del Comune, nella misura del 4,60 per mille, su presentazione della copia del contratto tipo, con effettuazione del rimborso per la differenza (1,40 per mille); Detrazione per abitazione principale L. 200.000 2) di precisare: a.   b. che ciascuna unità immobiliare, oggetto di aliquota, è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze; c.   d. che qualora le pertinenze (garage –C6- o box –C7- o posto auto –C7-, soffitta –C2-, cantina –C2-, ancorché distintamente iscritte in catasto) siano connesse all’abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolativo e comunque per un numero non superiore a due unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione (art. 4 del Regolamento per l’applicazione dell’ICI come modificato); e.   f. che l’aliquota stabilita per gli interventi – ex art. 1, co. 5 della L. 449/97 – è a valere per le fattispecie seguenti: •   • interventi di recupero di unità immobiliari inabitabili o inagibili, consistenti necessariamente in operazioni volte a determinare il riutilizzo di unità immobiliari deteriorate ma recuperabili; •   • interventi di recupero di immobili di interesse storico o architettonico, tipologia che risulta sottoposta ai vincoli del D.Lgs. n. 490/99 art. 6 – ex. L. 1089/39, localizzati nel centro storico, interventi consistenti necessariamente in operazioni di restauro e risanamento conservativo – ex art. 31, co. 1, lett. c) della L. 457/78; a.   b. che la detrazione per "abitazione principale" è a valere, oltreché per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente (anche se unico dimorante) che la possiede a titolo di proprietà, ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione e per le fattispecie di cui alle lett. b), c) e d), del sopra riportato prospetto, afferente le aliquote ICI, per i seguenti ed ulteriori casi: •   • per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP in locazione semplice; •   • per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; 3) di stabilire altresì: a.   b. che, agli effetti della citata detrazione di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell’abitazione stessa, e che l’ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull’imposta dovuta per le pertinenze; c.   d. che, in ordine alle fattispecie sotto specificate e nei confronti dei contribuenti interessati, la produzione al Servizio Finanze del Comune di Siena di apposita documentazione, prima di procedere, alle prescritte scadenze, al versamento ICI per l’anno 2001, e più specificatamente: •   • i soggetti che si trovino nelle fattispecie di cui alle lett. c) e d): apposita comunicazione da cui risultino i dati identificativi catastali con relativa ubicazione dell’immobile oggetto di concessione gratuita e l’indicazione dei soggetti interessati, con relativo codice fiscale; •   • i soggetti che si trovino nella fattispecie di cui alla lett. g) apposita comunicazione da cui risultino i seguenti dati: 1.   2. Per il recupero di unità immobiliari "inabitabili o inagibili": a.   b. dati identificativi catastali con relativa ubicazione dell’immobile; c.   d. dichiarazione di inagibilità o inabitabilità; e.   f. estremi della copia di autorizzazione o concessione edilizia; g.   h. estremi della denuncia di inizio lavori. 1.   2. Interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nei centri storici: a.   b. estremi dell’atto di notifica del Ministero dei Beni Ambientali e Architettonici (D.Lgs. n. 490/99 art. 6 – ex. L. 1089/39); c.   d. estremi dell’autorizzazione o concessione edilizia in base all’art. 31, lett. c) della L. 457/78); e.   f. estremi della denuncia di inizio lavori. 4) di precisare che: •   • sono esclusi dalla effettuazione delle citate comunicazioni coloro che nelle annualità pregresse hanno già proceduto a detti adempimenti avendo quindi già beneficiato delle agevolazioni di che trattasi e per le quali non risultano nell’anno 2001 essere intervenute variazioni rispetto agli scorsi anni; sono per contro, obbligati a procedere alle comunicazioni di che trattasi e alle scadenze come sopra indicate, i contribuenti che non siano nell’anno 2001 più in possesso dei requisiti prescritti ai fini delle agevolazioni citate, fermo restando tuttavia l’obbligo da parte degli stessi di effettuare la denuncia di variazione ICI, secondo l’apposito modello ministeriale, allorché siffatta variazione sia intervenuta nel corso dell’anno 2000. SIRACUSA SONDRIO Deliberazioni aliquote I.C.I. - Comune di Sondrio Il comune di SONDRIO ha adottato, il 28 dicembre 2000, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001: (Omissis). il consiglio comunale ha fissato per l'anno 2000 le seguenti aliquote: a) aliquota ordinaria, pari al 5,8 per mille; b) aliquota ridotta, pari al 5 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze; per gli appartamenti concessi in locazione ad uso abitativo, come da accordo territoriale sottoscritto tra i rappresentanti della proprietà edilizia e quelli degli inquilini e di cui alla deliberazione giunta comunale 2 agosto 1999, n. 206; c) aliquota maggiorata, pari al 6,8 per mille per gli alloggi non locati; (Omissis).