Il primo ottobre 99 ho stipulato un contratto di affitto per un appartamento, della durata di 4 anni più 4 di rinnovo. Dal giugno 1998 convivo con una ragazza e in Comune siamo stati registrati come famiglia di fatto. Vorrei sapere se la mia convivente ha diritto di subentrare nell'affitto (stipulato a mio nome) nel caso di nostra separazione. C.L. (Torino) La Corte Costituzionale (sentenza 7 aprile 1988, n. 404) ha stabilito il diritto del convivente a subentrare nel contatto di locazione solo in due casi: il primo è che il convivente intestatario passi a miglior vita, il secondo è che il convivente che subentra nel contratto abbia avuto un figlio naturale. Con ciò ha voluto dichiarare la parziale illegittimità dell'articolo 6 della legge 392/78 (il cosiddetto equo canone), che stabilisce le regole della "successione nel contratto", ignorando tra chi ha diritto di subentrare i componenti delle famiglie di fatto e il coniuge separato. Va ricordato che quest'articolo di legge è ancora in vigore, nonostante la recente riforma delle locazioni (legge 431/1998), perché non è stato abolito.