Seconda casa e tassa rifiuti

 

Mi trovo a dover pagare una tassa sui rifiuti che a mio parere è ingiusta. In considerazione che non sussiste automatismo di intassabilità quando la presenza umana è assente o scarsa ed i rifiuti sono prodotti in quantità inapprezzabile, e che è perciò necessario documentare la situazione caso per caso (Commissione tributaria regionale di Bologna, sezione 2,sentenza n. 219 del 21 novembre 2001), gradirei gentilmente sapere se è possibile addurre, quale prova di mancato smaltimento rifiuti domestici a carattere stagionale, per evitare la relativa tassazione, la distanza chilometrica di 844 km tra l'abitazione (inutilizzata) e la dimora permanente. Sabino Inchingolo

Il suo appartamento rientrerebbe nel caso previsto art. 62, comma 2 del Dlgs 507/93, che prevede però una denuncia originaria, o di variazione, che attesti " obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno", debitamente riscontrabili, però, " in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".

Nei fatti le modalità per la denuncia di variazione che indichi che l'abitazione non è occupata , per i controlli eccetera sono fissate nel regolamento Tarsu del comune dove è situato l'immobile. In genere i regolamenti Tarsu danno un'interpretazione limitativa all'art. 62, prevedendo solo scarse riduzioni (1/3 a Milano, il 30% a Torino, il 20% a Napoli). Possono però non prevedere questi "sconti" (come accade, per esempio, a Firenze, e, spesso, in località turistiche). La denuncia deve essere spesso presentata entro l'inizio dell'anno (in genere il 20 gennaio), altrimenti vale solo per l'anno successivo. In compenso ha in genere effetto anche per gli anni dopo, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. Talora si può ottenere l'esenzione, ma solo se si dimostri che l'abitazione è inutilizzata,, non collegata alle utenze (luce, gas, eccetera).