Antonio Cordero scrive da Pinerolo (To) alla Stampa: "Ho presentato, nel 1993, una pratica per l'accatastamento di un edificio nuovo e a tutt'oggi non ho ricevuto riscontro. Fino a quando posso basarmi sulla rendita da me presunta? ".

Va premesso che la procedura della notifica della rendita fino a non molto tempo fa prevedeva, come alternativa alla notifica al contribuente, la pubblicazione della stessa sugli Albi affissi in Comune. Quindi al fabbricato del lettore potrebbe essere stata attribuita una rendita senza che lui lo sappia. Sono quindi possibili, nel caso del lettore, tre possibili ipotesi:

a) La rendita non è stata mai stata attribuita, o è stata attribuita dall'1 gennaio 2000 in poi. In tal caso la nuova rendita prenderà efficacia solo dal momento della sua notificazione al contribuente, tramite posta o messo comunale. Il contribuente potrà impugnarla, avanti alle commissioni tributarie, entro 60 giorni dalla data di notificazione.

b) la rendita è stata attribuita, ma mai notificata al contribuente né pubblicata sugli Albi. Anche in questo caso diverrà effettiva solo dalla notifica. Il contribuente aveva tempo però solo fino all'8 febbraio 2001 per impugnarla. Ora non può farlo più.

c) la rendita è stata attribuita, è stata pubblicata sugli Albi, ma mai notificata al contribuente. Ci sono due possibilità, allora. Che sia superiore a quella "presunta" dal contribuente oppure inferiore. Se è superiore, il contribuente potrà attendere che gli vengano richiesti i soldi arretrati per quanto non pagato. La richiesta varrà come notifica. Non dovrà versare, però, su queste somme né sanzioni né interessi (art. 74, Legge 342/2000). Se invece è inferiore, non potrà ottenere indietro i soldi anticipati in più al Comune (disposizione di dubbia costituzionalità). Sarà evidentemente il caso, d'ora in poi, di pagare in base alla rendita definitiva, e non a quella presunta. L'impugnazione della rendita è ormai impossibile.

In caso di rendita mai attribuita, il lettore ha un'altra possibilità, oltre a quella di continuare a pagare in base alla rendita presunta, senza limiti di tempo. Può, ai sensi della circolare 31 gennaio 1997, n. 2/T del ministero delle Finanze, proporre un classamento dell'immobile (e quindi una rendita calcolata in base alle sue caratteristiche) mediante la presentazione di una denuncia di variazione, a cura di un tecnico professionista (ingegnere, geometra, architetto, perito edile, dottore agronomo). La proposta, da eseguire mediante presentazione di un floppy disk con programma "Docfa", consente l'immediata iscrizione della rendita nell'archivio magnetico catastale.

In tal caso, la rendita proposta potrà essere subito utilizzata per ogni necessità fiscale (Irpef, Ici, eccetera) e, trascorsi 12 mesi, diventerà definitiva per silenzio assenso. Nel caso invece in cui l'Ufficio del Catasto la rettifichi, dovrà comunque notificare la nuova rendita al proprietario, il quale in caso di dissenso potrebbe comunque impugnarla.

In definitiva, conviene al contribuente informarsi presso gli Uffici tecnici erariali per sapere con esattezza qual è la sua situazione e poi decidere.

Franco Pagani, presidente Federamministratori-Confappi