Assicurazione obbligatoria Inail

Lavoratori dipendenti in condominio

e negli studi professionali:

nuovi adempimenti

Nella Banca Dati Norme il testo del Decreto Legislativo e della circolare esplicativa Inail 11 aprile 2000 n. 32. Vedi anche, in Banca Dati, la proroga "di fatto" di un mese per l'applicazione contenuta nella Delibera Inail del 18 aprile 2000

Sulla G.U. n.50 del primo marzo 2000 è stato pubblicato il Dlgs. 23 febbraio 2000 n.38 che contiene nuove disposizioni in tema di assicurazione obbligatoria INAIL.

1. ESTENSIONE OBBLIGO ASSICURATIVO A NUOVE CATEGORIE DI LAVORATORI.

Il decreto citato amplia l'obbligo assicurativo Inail alle seguenti categorie di lavoratori:

2. DENUNCIA CONTESTUALE CODICI FISCALI LAVORATORI ASSUNTI O CESSATI DAL SERVIZIO.

Tutti i datori di Lavoro hanno l'obbligo di comunicare CONTESTUALMENTE ovvero LO STESSO GIORNO in cui avviene 1'assunzione e/o cessazione del lavoratore il codice fiscale dello stesso. Tale obbligo decorre dalle assunzioni effettuare dopo il 16/03/2000. In caso di mancato rispetto di tale norma verrà irrogata una sanzione amministrativa di Lit. 100.000.= per ogni omissione. Al riguardo occorre però sottolineare come nel mese corrente il rischio maggiore di tale omissione è non tanto la sanzione amministrativa, quanto il fatto che il lavoratore in difetto di tale comunicazione si troverebbe scoperto di copertura assicurativa obbligatoria e che pertanto il datore di lavoro in caso di infortunio dello stesso rischia la responsabilità piene circa il suo risarcimento. Per lavoratori assunti o cessati occorrerà intendere sia i lavoratori dipendenti che i collaboratori coordinati e continuativi.

3. ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI PARASUBORDINATI

Sono obbligatoriamente da assicurare i soggetti individuati nell'articolo 49 comma 2 lettera a) del TUIR ovvero i collaboratori coordinati e continuativi e nel dettaglio,

- i percettori di redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco, revisore di società associazioni e altri enti;

- i collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

- i partecipanti a collegi e commissioni;

- gli altri collaboratori coordinati e continuativi.

Pertanto sono da assicurare obbligatoriamente i soggetti per i quali in precedenza avveniva l'iscrizione degli stessi alla gestione separata INPS L.335. Al riguardo sono sorti già i primi dubbi, ma nella indecisione si consiglia per optare per l'iscrizione degli stessi.

Sono obbligatoriamente da assicurare ì lavoratori sopra citati che svolgano le attività previste dalla normativa Inail (ovvero tutti) in modo non occasionale o quelli che utilizzano per l'esercizio dello proprie mansioni, non in via occasionale di autoveicoli personalmente condotti. Di conseguenza non sono obbligati all'iscrizione gli amministratori di Srl che per esercitare la propria attività dimostri di non utilizzare alcuno strumento ritenuto rischioso (computer, macchine elettroniche, …).

4. ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO.

Il datore di lavoro che alla data odierna ha incarico lavoratori parasubordinati devo esaminare l'attività svolta dallo stesso.

Se il lavoratore svolge una attività già denunciata dal datore di lavoro lo stesso entro il 15/04/2000 deve comunicare alla competente sede Inali i dati anagrafici dei lavoratori interessati e relativi codici fiscali nonché l'ammontare dei compensi patturi e la durata della collaborazione.

Nel caso il lavoratore svolga una attività diversa da quella già denunciata in precedenza dall'azienda o per le quale non era mai stata aperta una posizione Inail, il committente deve presentare entro il 15/04/00 una nuova denuncia di attività comunicando inoltre anche i dati di cui al punto precedente.

In entrambi i casi il datore di lavoro entro il 15/04/00 dovrà iscrivere il lavoratore sul libro matricola e sul libro paga dell'azienda e nel caso in cui non li avesse dovrà provvedere immediatamente alla loro istituzione.

5. DETERMINAZIONE PREMIO DOVUTO.

La base imponibile sulla quale calcolare il premio dovuto all'istituto è determinato dalla medesima base imponibile per la determinazione del contributo Inps (13%). Similmente alla gestione Inps anche per quanto riguarda il contributo Inail lo stesso sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. Ai fini Inail vi è da ricordare come è vigente attualmente il seguente minimale sul quale calcolare il premio Lit. 21.392.000 annuo nonché il seguente massimale Lit 39/709.000 annuo.

6. CONCLUSIONI.

Prima di porre in essere qualsiasi nuova assunzione e/o licenziamento di lavoratore dipendente, e prima di instaurare qualsiasi rapporto di collaborazione coordinata e, continuativa siete pregati di contattarci assolutamente al fine di evitare disguidi ed inadempienze della esistente normativa.

Cordiali saluti

Dott. Roberto Quaranta.