GIUDICE UNICO E COMPETENZA NELLE CAUSE CONDOMINIALI

La Legge 16/07/1997, n° 254 (Gazzetta Ufficiale 05/08/1997, n° 181) ha delegato il Governo ad emanare disposizioni normative volte a realizzare una più razionale distribuzione delle competenze giudiziali, attraverso la soppressione del Pretore ed il trasferimento delle competenze di quest’ultimo al Tribunale. In particolare, il decreto legislativo 254/97 ha stabilito il principio della conservazione, nel processo pretorile, delle norme processuali già vigenti, in tutte le materie nelle quali il Tribunale fosse chiamato a decidere in composizione monocratica e ha ridefinito l’ambito delle controversie devolute al Tribunale in composizione collegiale.

Il successivo decreto legislativo 19/02/1998, n° 51 (G.U. 20/03/1986, n° 66) ha poi istituito il Giudice Unico di primo grado, ripartendo l’intero contenzioso civile tra Giudice di Pace e Tribunale (in composizione normalmente monocratica e solo eccezionalmente in composizione collegiale). Si tenga al riguardo presente che il decreto legislativo 51/98 è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 21/03/1998 - ma è diventato efficace, a tutti gli effetti, solo dopo il decorso del termine stabilito dall’art. 1, primo comma, lettera r), della legge di delega 254/1997 (120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta medesima) e cioè, il 18/07/1998.

La Legge 16/06/1998, n° 188 (Gazzetta Ufficiale 19/06/1998, n° 141) ha peraltro previsto un ulteriore slittamento dell’efficacia della riforma alla data del 02/06/99, per consentire l’esame - da parte del parlamento - di altre riforme ritenute necessarie al decollo del nuovo ordinamento processuale: in questo senso si veda l’art. 1, Legge 16/06/1998, n° 188, che ha modificato il decreto legislativo di delega, n° 254 del 1997.

Disciplina transitoria.

L’art. 1 della Legge 21/04/1995, n° 121, contiene alcune disposizioni transitorie, per le quali i giudizi pendenti alla data del 30/04/1995 dovevano essere assoggettati alle norme procedurali precedenti - così come integrate dalla Legge 477/1992 - salvo alcune innovazioni di immediata applicazione in tema di procedimenti cautelari e di provvedimenti anticipatori.

Al contrario, i giudizi introdotti dopo la data del 30/04/1995 dovevano intendersi disciplinati per intero dalla nuova normativa processuale. Dispone in proposito l’art. 1 della Legge 21/04/1995, n° 121, a modifica dell’art. 90 della Legge 26/11/1990, n° 353 - già modificato dalla Legge 04/12/1992, n° 477 e dal Decreto Legge 07/10/1994, n° 571, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/12/1994, n° 673): <<Ai giudizi pendenti alla data del 30/04/1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormetne a tale data. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-bis, 186-ter, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-bis, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-bis, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e l’art. 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 01/01/1993.

Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 01/01/1993 e alle sentenze pubblicate dopo il 19/04/1995.

I giudizi pendenti alla data del 30/04/1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest’ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell’art. 8 del codice di procedura civile, ancorché il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30/04/1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l’art. 447-bis del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’art. 426 dello stesso codice.

Nei giudizi pendenti alla data del 30/04/1995 il Tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità dell’esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del Tribunale può disporre le supplenze di cui all’art. 105 del Regio Decreto 30 Gennaio 1941, n° 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di più di due vice-pretori onorari ai sensi dell’art. 32 del Regio Decreto 30/01/1941, n° 12>>.

Ciò crea ad evidenza la coesistenza di due diversi riti processuali nel giudizio di cognizione ordinaria.

La nuova disciplina della competenza.

A parte gli effetti della riforma sulla competenza relativa ai procedimenti speciali, l’istituzione del Giudice Unico ha modificato il regime della competenza relativa al giudizio di cognizione ordinario, in materia di controversie condominiali, ripartendo tale competenza tra il Giudice di Pace ed il Tribunale. Quest’ultimo, con la soppressione del Pretore, diventa l’unico ufficio giudiziario competente a conoscere delle cause civili, che non siano attribuite dalla legge ad altro Giudice (salva la competenza del Tribunale in funzione di Giudice d’appello, nelle materie per le quali sia in primo grado competente il Giudice di Pace).

Di regola, il Tribunale opera come Giudice monocratico, salva la riserva di collegialità prevista per l’ipotesi di cui ai numeri 4 e 8 del secondo comma dell’art. 48 dell’ordinamento giudiziario - come novellato dall’art. 88 della Legge 353/90 - e per l’ipotesi dei giudizi di divisione di cui agli artt. 784 e segg. del codice di procedura civile.

In sostanza, la riserva di collegialità - in materia condominiale - riguarda soltanto i procedimenti camerali (nomina e revoca dell’amministratore ai sensi dell’art. 1129 C.C.; provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune con eventuale nomina dell’amministratore a norma dell’art. 1105 C.C.) e i giudizi di scioglimento del condominio, ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. C.C.

Fermo restando che l’erronea composizione del Tribunale - in sede monocratica piuttosto che in sede collegiale - comporta l’applicazione degli artt. 158 e 161, primo comma, CPC. e cioè, la nullità relativa alla costituzione del giudice, che l’art. 56 Dlgs 51/98 definisce insanabile e rilevabile d’ufficio.

Competenza per valore.

Come anticipato, con la riforma è venuta meno la figura del Pretore, le cui competenze sono ora trasferite al Tribunale (art. 1, Dlgs 51/98); mentre rimangono invariate le competenze per valore del Giudice di Pace, a norma dell’art. 7 CPC., ed è stato abrogato l’art. 8 CPC., sulla competenza pretorile (art. 49, Dlgs 51/98).

In conseguenza, il Tribunale risulta competente per tutte le cause che non siano di competenza di altro Giudice (cfr. art. 9 CPC., come modificato dall’art. 50 del Dlgs 51/98).

Ciò significa che il Giudice di Pace continua ad essere competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a £. 5milioni; mentre il Tribunale è competente per tutte le cause concernenti beni immobili di qualsiasi valore e i beni mobili di valore superiore a 5milioni di lire o di valore indeterminabile.

In materia, possono peraltro essere recuperati i principi giurisprudenziali elaborati anteriormente alla novella di riforma e secondo cui, il Giudice Conciliatore prima ed il Giudice di Pace poi, nei limiti della loro competenza per valore, potevano conoscere anche delle azioni personali concernenti beni mobili ed, in particolare, delle cause aventi ad oggetto somme di denaro relative a quei beni, ove non coinvolgessero questioni sul rapporto giuridico di fatto e di diritto sui medesimi (Cass., 13/04/1992, n° 4476 e Cass., 20/02/1987, n° 1841).

Sotto questo profilo, vale la pena di ricordare che le impugnazioni delle delibere assembleari rimangono affidate al Tribunale in funzione di Giudice Unico, in base al valore complessivo della somma da ripartire e non in base al valore della singola quota spettante al condomino impugnante (Cass., 13/06/1994, n° 5726).

Il principio vale anche per i giudizi aventi ad oggetto il pagamento di contributi condominiali - in essi compresi quelli di ingiunzione - quando l’ammontare delle somme richieste sia contenuta nell’ambito della competenza per valore del giudice di pace (£. 5milioni).

Competenza per territorio.

In materia di competenza per territorio, non risultano modificati i criteri stabiliti in precedenza dagli artt. 18 e segg. CPC., che continuano a disciplinare la materia. In particolare, la competenza per territorio è tuttora individuata in base al luogo in cui si trova l’edificio condominiale, in applicazione analogica dell’art. 19, secondo comma, CPC.: il principio vale anche per i giudizi relativi alla impugnazione delle delibere assembleari.

Tanto più che, con l’istituzione del Giudice Unico, l’art. 52, Dlgs 51/98, ha modificato l’art. 21, primo comma CPC., nel senso che per le cause relative a diritti reali su beni immobili - nonché per le cause in materia di locazione e comodato, nonché per le cause di cui all’art. 7, terzo comma, numero 1 CPC. (relative alla materia della apposizione di termini, delle distanze legali, del piantamento di alberi e siepi) - è competente il Giudice del luogo dove è posto l’immobile.

Competenza per materia.

Circa la competenza per materia: la Legge 26/11/1990, n° 353, aveva di fatto abrogato le disposizioni della Legge 30/07/1984, n° 399, che riservavano al Pretore la competenza relativa ai giudizi per apposizione di termini e ai giudizi sulle distanze legali e sdoppiavano la competenza funzionale in ordine ai servizi condominiali, prevedendo la competenza pretorile per le cause relative alla misura dei servizi del condominio di case (art. 7, secondo comma, n° 4 CPC.) e la competenza del Giudice Conciliatore per i giudizi concernenti le modalità d’uso dei servizi condominiali (art. 7, secondo comma CPC.).

In particolare, la Legge 353/90, sostituendo l’art. 8, n° 2 e 4 CPC., aveva riservato al Giudice di Pace le cause relative all’apposizione di termini e all’osservanza delle distanze legali, nonché le cause riguardanti la misura e le modalità d’uso dei servizi dei condominio di case.

Successivamente la Legge 21/11/1991, n° 374 - istitutiva del Giudice di Pace - ha nuovamente modificato l’art. 8 e sostituito l’art. 7 CPC., disponendo che la competenza per materia del Giudice di Pace comprende tra l’altro "le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case" (art. 7, numeri 1 e 2 CPC.).

Non solo, l’art. 7, n° 3 CPC., come novellato dalla Legge 374/1991, ha previsto la competenza del Giudice di Pace anche per "le cause relative ai rapporti tra proprietario o detentore di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità".

In definitiva, la competenza per materia relativa al condominio è ora distribuita tra il Giudice di Pace e il Tribunale in funzione di Giudice Unico, con soppressione della competenza esclusiva del Pretore (l’art. 49, Dlgs 51/98 ha infatti abrogato l’art. 8 CPC., lasciando intatto l’art. 7 CPC.; mentre l’art. 50 dello stesso decreto legislativo ha sostituito l’art. 9 CPC.).

Ferma restando la competenza funzionale o per materia del Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 CPC., possono dunque essere recuperati i principi già elaborati dalla precedente giurisprudenza sotto il regime della Legge 399/1984. In particolare, agli effetti della impugnativa delle delibere assembleari, dovrà aversi riguardo - ai fini della competenza - non tanto alla domanda di annullamento della delibera, in sé e per sé considerata, quanto alla natura della pretesa azionata.

 

Silvio Rezzonico