L’esonero spese condominiali al costruttori è clausola vessatoria

 

 

In un regolamento contrattuale costituito dal costruttore del condominio viene inserita nella sezione "norme transitorie" un articolo che esonera la società costruttrice dal pagamento delle spese condominiali per le unità immobiliari invendute per il 1°anno di gestione.
E' legale?E' possibile modificare, essendo ancora in tempo,questo articolo?(in quanto nessun appartamento è stato sin'ora venduto ma esistono solo trattative e quindi non ancora sottoscritto)?
Grazie. Cordiali saluti.
Alessio Goffredo RM1589
Building & co.

 

L'ordinanza della Cassazione 10086 del 24 luglio 2001 ha ribadito il principio i condomini, nei rapporti con i professionisti (in questo caso, il costruttore) sono da considerarsi senz’altro consumatori.

A questo punto prendono rilievo le norme sulle clausole vessatorie nei contratti tra consumatore e “professionista” (in questo caso il costruttore), che sono quelle che “determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, entro le quali, ne siamo convinti, rientra la clausola in questione. Le clausole vessatorie, anche se controfirmate dal consumatore, sono nulle, e quindi è come se non fossero mai esistite.

Per una trattazione completa del problema, preferiamo rinviarLa a un articolo, pubblicato nella sezione “notizie” del sito, nella categoria “condominio in genere”, in data 19 maggio 2002 . Il contenuto dell’articolo è pienamente valido, tenendo però conto che ogni riferimento agli articoli 1469-bis, ter, quater, quinquies e sexies del codice civile, vanno intesi, rispettivamente, come riferimenti agli articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (il codice del consumo) entro il quale queste norme sono state appena “trasferite” lasciandole immutate (salvo il fatto che le clausole vessatorie sono oggi considerate non semplicemente “inefficaci”, ma addirittura “nulle”).