L’incarico e la proposta d’acquisto sotto indagine

Clausole vessatorie e rapporti con l’agenzia immobiliare

 

All’indomani del varo della legge 52/96, i sindacati dei mediatori sono stati tra i primi a riesaminare la loro modulistica.Le clausole incriminate sono state diverse.

Tra le prime quelle che prevedono un incarico irrevocabile e/o in esclusiva per un certo periodo (punti 4 e 18, 1469-bis c.c.). C’è chi ha sottolineato che questo tipo di incarico, pur essendo potenzialmente vessatorio, ha un senso, soprattutto se è dato per un periodo di tempo ragionevole (per esempio, tre mesi , per la vendita di un appartamento in città e almeno il doppio per una seconda casa). E’ vero,si richiedono impegni unilaterali al cliente. Ma è anche vero che senza garanzie di questo genere un agenzia seria non ha la certezza essere remunerata e prenderà il suo incarico sottogamba.

Vi sono poi le clausole che prevedono penali, pari all’onorario, nel caso in cui il cliente revochi l’incarico prima della scadenza o venda l’immobile a persone rintracciate dal mediatore, ma dopo la scadenza dell’incarico(p. 4, 1469-bis, 1341, 2° c), oppure a persone diverse, ma nel corso dell’incarico stesso (p. 6, 1469-bis; 1384 c.c.).

Ma quand’è che una penale può valutarsi come eccessiva? La risposta di un giudice dipenderà dalle circostanze concrete, e in particolare dalla valutazione dell’impegno profuso dall’agenzia e dal comportamento, più o meno grave del suo cliente. Quindi, già nel testo contrattuale l’entità della penale non dovrebbe essere indifferenziata, bensì legata a dati precisi (tempo trascorso da quando è stato firmato il contratto, ostacoli o omissioni frapposti dal cliente al suo svolgimento, eccetera). Inoltre è bene che il mediatore fornisca un elenco delle persone a cui ha segnalato l’immobile, per dimostrare i suoi diritti e per provare che si è dato da fare. Nell’impugnare la clausola si potrà chiederne l’efficacia o, in alternativa, chiedere la riduzione della penale ai sensi dell’articolo 1384 del codice civile.

Un altro patto frequente è quello che prevede un preavviso anticipato, senza il quale l’incarico si rinnova automa-ticamente (p. 9, 1469-bis). Si dimostra in effetti scarsa serietà da parte dell’agente, che punta sulla distrazione del cliente per garantirsi il parco-immobili in vendita.

Per controbilanciare le clausole potenzialmente vessatorie con altre favorevoli alla clientela, e rendere quindi efficaci i contratti, i sindacati dei mediatori hanno avanzato una serie di proposte. Per esempio la rinuncia al diritto, previsto dall’articolo 1756 del codice civile, al rimborso delle spese documentate anche in caso di mancata vendita. Oppure la fissazione di penali anche a carico del mediatore, in caso di recesso anticipato dall’incarico, non esecuzione delle indagini o altro. O infine l’impegno ad eseguire indagini ipocatastali, o sull’esistenza di abusi edilizi (che non sarebbero obbligatorie per l’agente). E’ soprattutto questo ultimo impegno che pare il più interessante: peccato che non tutti i sindacati dei mediatori ne abbiano previsto l’inserimento.

Vale infine la pena ricordare che la legge 39/89 prevede il deposito dei prestampati di incarico presso le Camere di Commercio. Purtroppo nessun organo delle Camere ha il dovere (o anche solo il diritto) di controllare l’equità dei moduli. Oggi, inoltre, con la diffusione dei personal computer, è possibile trasformare un prestampato in un contratto personalizzato, cambiando qualche parola, e rendendo rende così non obbligatorio il deposito.

 

La proposta irrevocabile d’acquisto.

Sulle scrivanie delle agenzie è presente un altro modulo: la proposta irrevocabile d’acquisto. Si tratta dell’impegno unilaterale dell’acquirente, per un certo periodo, ad acquistare un immobile a determinate condizioni (prezzo, ma anche inesistenza di ipoteche, locali liberi da affittuari eccetera). Dal momento che è firmato da una sola parte (almeno, fino alla lettera di accettazione del venditore), parlare di clausole abusive sarebbe un non senso. Tuttavia, solidi dati di fatto dimostrano che le cose non stanno così. Infatti il candidato acquirente è costretto alla firma della proposta dall’agenzia, pena il rifiuto a intermediare l’immobile. Non solo: nel documento l’acquirente si impegna spesso a riconoscere l’onorario all’agente immobiliare (mentre in genere il mediatore non prende alcun impegno).

E’ evidente che la proposta è potenzialmente gravida di clausole vessatorie. C’è da aggiungere che è troppo spesso spacciata come una prenotazione dell’alloggio (se firmi, il venditore non potrà vendere ad altri). Cosa assolutamente falsa. Anzi, se il mediatore è poco serio, potrà scatenare un’asta al rialzo del prezzo tra diversi candidati compratori. Ma anche se il mediatore è corretto, si rischia comunque: ogni impegno preso nella proposta dovrà essere inevitabilmente riprodotto nel compromesso d’acquisto e poi nel rogito. Pertanto una proposta mal formulata consegnerà l’acquirente,mani e piedi legati, nelle braccia del venditore. E le indagini che svolge il notaio prima del rogito, quando sconsigliano l’acquisto, potrebbero rivelarsi inutili.

L’impugnabilità delle clausole della proposta resta incerta: toccherebbe infatti al giudice svolgere un’approfondita indagine sul meccanismo attraverso cui si è giunti alla firma.