Come compilare correttamente il questionario che viene inviato insieme alle bollette

 

Catasto utenze, ecco le risposte giuste

 

Da 103 a 2.065 euro la sanzione prevista per chi non compila il modulo o indica dati inesatti

 

Difficile stimarne il numero, ma senz’altro si tratta di ben oltre cento milioni di comunicazioni, dato che ad essere coinvolti sono tutti gli utenti serviti da contratti della luce, dell’acqua o del gas oltre che da polizze assicurative sugli immobili. Non solo abitazioni (prime e seconde case)e condominii (per le parti comuni, gli alloggi del portiere e i garage), ma anche uffici, negozi, capannoni, aziende agricole, e via elencando.

Sono tutti tenuti a inviare agli enti gestori o alle compagnie i cosiddetti “dati identificativi catastali”: per intenderci quelli che servono a rintracciare ciascun immobile, per mezzo di numeri e lettere, sulle mappe del Catasto. Non vanno riportanti invece i dati fiscali catastali (zona censuaria, categoria, classe, vani, rendita), che in genere compaiono negli stessi atti (certificato, rogito, successione) ai fini di poter calcolare quanti tributi si pagano al Fisco o ai Comuni.

Le comunicazioni inviate ai gestori e alle assicurazioni andranno da essi reinviate telematicamente all’agenzia delle Entrate e costituiranno parte della grande banca dati dell’Anagrafe Fiscale. Il fine di questi dati è la lotta all’evasione fiscale. In particolare, incrociando queste informazioni con quelle già disponibili negli archivi informatizzati, si conta innanzitutto di avere degli elementi per scoprire le locazioni in nero. In particolare:

a):le locazioni per cui i proprietari non denunciano nella dichiarazione dei redditi la rendita catastale, o denunciano solo la rendita ma non il canone di affitto;

b) le locazioni per cui non si paga annualmente la prevista imposta di registro (pari in genere al 2% del canone).

Ma l’obiettivo non è solo questo. Si intende infatti scoprire anche:

a)      Se esistono contratti di comodato di immobile (cioè immobili lasciati abitare gratuitamente dal proprietario ad altri, per esempio a un figlio) per cui non è stata versata l’imposta di registrazione prevista (168 euro);

b)      Se comunque l’esistenza di un notevole numero di contratti in capo a una persona faccia presumere che il reddito che ha denunciato sia notevolmente inferiore a quello effettivo. Pensiamo ad esempio a un artigiano che abbia cinque contratti dell’elettricità in diversi magazzini o capannoni e dichiari un reddito limitatissimo o inesistente. I gestori di elettricità  sono anche invitate a fornire i kilowatt consumati nell’ultimo anno: altro indicatore importante di attività celate al Fisco.

In sostanza una situazione in cui l’intestatario del contratto di utenza è diverso dal proprietario dell’immobile o da chi ha l’usufrutto o un altro diritto simile (per esempio, quello d’abitazione) dovrebbe far scattare la possibilità di incrociare i dati denunciati nella dichiarazione dei redditi (canone di locazione) o presso gli uffici dei registri immobiliari (pagamento dell’imposta di registro sul canone o sul contratto di comodato). Se non c’è corrispondenza, l’agenzia delle Entrate chiederà delucidazioni all’intestatario del contratto della luce, dell’acqua o del gas oppure al proprietario dell’immobile, per capire se c’è stata evasione.

I dati devono essere comunicati per legge solo per i contratti nuovi o per quelli rinnovati. Ma i contratti delle utenze si rinnovano in genere automaticamente ogni anno (salvo disdetta). Perciò i parametri catastali verranno richiesti praticamente a tutti gli italiani (come conferma la circolare n. 44/1995 delle Entrate).

 

Canoni per utenze interessati

- quelli della luce;

- quelli dell’acqua;

- quelli del gas.

Le sanzioni per gli utenti

Chi non invia la comunicazione o dà datti inesatti      da 103 a 2.065 euro

 

Come compilare il modulo

 

Benché i dati da compilare non siano molti, è sin da ora certo che le difficoltà non mancano, innanzitutto perchè la maggior parte delle aziende di gestione si sono guardate bene dal fornire istruzioni su come vadano “riempiti” i campi.

In sostanza le norme (e in particolare il Provvedimento delle Entrate 16/03/2005) chiedono di riportare:

-          I dati anagrafici, più il codice fiscale di chi è intestatario del contratto.

-          Il comune amministrativo e (se diverso) il comune catastale;

-          L'indirizzo per i fabbricati, rappresentato da: toponimo (via, piazza), numero civico, edificio, scala, piano, interno;

-          I dati identificativi catastali, che per i fabbricati, i terreni e i fabbricati rurali sono in genere sezione, foglio, particella e subalterno (con certe eccezioni per quelli in certe zone, dove vige il catasto tavolare).

In mancanza dei dati catastali, bisogna dichiarare: se l’immobile non è iscritto in Catasto, se non è iscrivibile o se, semplicemente, non si dichiarano i dati.

Andiamo per ordine. I dati anagrafici non sono un problema. Il fatto di riportare il codice fiscale è un obbligo dell’azienda fornitrice: vale però la pena controllare se quello eventualmente prestampato sia giusto (non è detto che non ci sia un errore).

Gli scarsi casi in cui occorre riportare anche il comune catastale sono spiegati in un articolo in questa pagina (ma non sarebbe stato meglio se fosse stato imposto alle aziende di riportarli nella richiesta all’utente?).

Quale sia l’indirizzo, l’utente lo sa: in genere anch’esso è prestampato dall’azienda fornitrice. Il campo “edificio” si compila solo nel caso in cui si viva in un vasto complesso immobiliare in cui ciascun edificio sia identificato con un numero e/o una lettera. Il campo “scala” si compila solo nel caso in cui esistano diverse scale nel proprio palazzo e siano identificate da numero e/o lettera. Il campo “piano” solo se si vive in un edificio multipiano (non servito da un solo contratto di utenza). Il campo “interno” se esistono più appartamenti in un solo piano, anch’essi se identificati da lettere e/o numeri. Comunque c’è da ritenere che la mancata compilazione di tutti questi campi non sia sanzionata per legge.

Quali siano i dati identificativi catastali da riportare lo spieghiamo in un altro articolo in pagina.

Infine un ultimo chiarimento: il caso in cui l’immobile per cui è stato fatto il contratto non sia iscrivibile in catasto è comune in caso di condominii (che non hanno identificativi catastali propri), ma comprende anche il caso, rarissimo, degli immobili “non suscettibili di avere un reddito proprio”, su cui non vale la pena dilungarsi (chi vuole saperne di più, consulti l’articolo 5 Legge n. 1249/1939, l’articolo. 40 del DPR n. 1142 del 1949, il Dm Finanze n. 28/1998).

Altri dati richiesti. Vi sono dati che possono o non possono essere richiesti dai gestori, a quanto pare a propria discrezione: tant’è vero che alcune aziende li chiedono, altre no. Sono contenuti in un tracciato tecnico allegato ad Provvedimento delle Entrate 2/10/2006. La loro mancanza, però, non impedisce la trasmissione telematica dei dati all’Anagrafe tributaria da parte dei gestori delle utenze. Ma soprattutto, come ci confermano all’Agenzia delle Entrate, non è sanzionata per legge, perché non elencata nell’articolo 13 del Dpr n. 305/1973. Quindi questi campi dovrebbero essere compilati dall’utente, ma se non lo sono, non ci sono conseguenze. Quel che è certo è che generano confusione.

I più frequenti sono l’indicazione se si è proprietari, usufruttuari o “titolari di altro diritto sull’immobile” o se si è “rappresentante legale o volontario di titolari degli stessi diritti”. La proprietà e l’usufrutto sono cose certe. Gli “altri diritti sull’immobile” no. Senz’altro vi rientrano il diritto d’abitazione, d’uso, l’enfiteusi, l’aggiudicazione di un giudice della casa familiare al coniuge separato. Nelle intenzioni delle Entrate questo campo va segnato anche se chi ha sottoscritto il contratto è in locazione o comodato (obbligazioni reciproche), ma non se si ha un semplice diritto di servitù.

Chi sia rappresentate legale è certo, chi sia “volontario” no. All’agenzia delle Entrate ci hanno chiarito che si tratta di chi ha sottoscritto il contratto a favore di un altro, pur in mancanza di una delega formale (per esempio il marito è intestatario del contratto del gas, ma l’immobile appartiene alla moglie).

Più raramente viene richiesto se si tratti di utenza domestica relativa alla residenza anagrafica, relativa ad altra residenza (seconde case) oppure se si tratta di utenza non domestica (ufficio, negozio, azienda, eccetera), chi sia l’amministratore per le utenze condominiali e via elencando.

Più contratti con lo stesso gestore. Capita di avere più di un contratto con la stessa azienda (per esempio quello della luce e quello del gas). Bisogna inviare una comunicazione per ciascuno? No, a dar retta alla circolare delle Entrate, che recita: “La richiesta dei dati catastali all'utente sarà unica ma la successiva trasmissione all'Agenzia dovrà avvenire distintamente per ogni tipo di fornitura”.

 

I DATI CATASTALI DA INDICARE

 

 

Comune amministrativo: è il comune in cui è situato l’immobile servito;

Comune catastale: Quasi sempre coincide con quello amministrativo e, in tal caso, non va riportato. Solo in 46 casi (su oltre 8.100 comuni) non è così, e occorre riportare anche il comune catastale e (talvolta) il relativo codice catastale: li elenchiamo in articolo a parte e spieghiamo i perché..

Sezione Amministrativa (solo per i fabbricati). suddivisione (presente molto raramente e quindi in generale non richiesta) del territorio del comune, identificata da una lettera e da una denominazione. Il dato è obbligatorio se presente nell’identificativo catastale.

Sezione Censuaria (solo per i terreni). suddivisione territoriale del comune catastale. E’ identificata da una lettera e da una denominazione. Il dato è obbligatorio se presente nell’identificativo catastale dell’immobile ricercato.

Sezione urbana (solo per i fabbricati). ulteriore suddivisione del territorio comunale anch’essa presente solo in alcuni comuni (e quindi in generale non è richiesta). Dato obbligatorio se presente nell’identificativo catastale.

Foglio. Porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe cartografiche. Dato sempre obbligatorio.

Particella. Attenzione: in rogiti o vecchi documenti può essere detta anche “mappale” o “numero” o anche “numero di mappa”. Rappresenta all’interno del foglio, una porzione di terreno, o il fabbricato e l'eventuale area di pertinenza, e viene contrassegnata, tranne rare eccezioni, da un numero. Dato sempre obbligatorio.

Estensione particella e tipo (detto anche “denominatore”, solo le province di Trieste e Gorizia, e porzioni di quelle di Udine e Belluno). E un codice che può essere presente per immobili che appartengono al Catasto fondiario, come componente del numero di particella, da riportare staccato da una barra (/).

Subalterno (per i fabbricati e i rustici). Ulteriore divisione della particella, presente in genere in fabbricati composti da più unità immobiliari autonome (per esempio, un condominio) e assente se è invece una villa o comunque un immobile isolato. Il dato è obbligatorio se presente nell’identificativo catastale. Per il catasto terreni, ove presente, essenzialmente si riferisce ai fabbricati rurali.

 

Fonte: Ufficio Studi Confappi-Federamministratori

 

Dove si trovano i dati catastali

 

-          Certificato catastale aggiornato (la scelta migliore);

-          Rogito di acquisto;

-          Dichiarazione di successione;

-          Atto pubblico di donazione;

-          Talora in altri documenti (per esempio, concessione edilizia, permesso di costruire, dichiarazione di inizio attività, dichiarazione Ici).

 

 

I 46 comuni amministrativi diversi da quelli catastali

(in tondo il comune amministrativo, in corsivo quello catastale)

Sono quelli per cui il Catasto non si è ancora “messo in pari” con le variazioni amministrative. Possono essere nuovi comuni (Budoni che prima faceva parte del comune di Posada); nuovi comuni formati nel territorio di più comuni (Castidias formato da parte dei comuni di Muravera e San Vito), piccoli comuni assorbiti da un comune più grande (Vigatto che è andato a far parte di Parma), comuni distaccatosi dal territorio di un comune più grande (Statte, distaccatosi da Taranto).

Tranne che nel primo caso, il contribuente deve sapere (o informarsi) di quale comune amministrativo faceva un tempo parte. Il codice del comune riportato in corsivo è quello che talvolta viene richiesto di mettere nella comunicazione.

 

Budoni (Nu): G929 Posada; Cantagallo (Fi): A632 Barberino di Mugello; Cardedu (Nu): D859 Gairo; Casapesenna (Ce): H798 S. Cipriano d’Aversa; Castiadas (Ca): F808 Muravera oppure I402 S. Vito oppure: L998 Villaputzu; Cavallino-Treporti (Ve): L736 Venezia; Cellole (Ce): I676 Sessa Aurunca; Elini (Nu): E283 Ilbono; Elmas (Ca): B354 Cagliari; Fiumicino (Rm): H501 Roma; Fonte nuova (Rm): E263 Guidonia Montecelio oppure F127 Mentana; Giardinello (Pa): B780 Carini; Lodine (Nu): D947 Gavoi; Martirano (Cz): E991 Martirano Lombardo; Masainas (Ca): E022 Giba; Monserrato (Ca): B354 Cagliari; Monteparano (Ta): H409 Roccaforzata; Montiglio Monferrato (At): C831 Colcavagno oppure F678 Montiglio oppure: I495 Scandeluzza; Mosso (Bi): F769 Mosso Santa Maria oppure G714 Pistolesa; Olbia (Ss): B246 Budduso oppure F973 Nuchis; Ordona (Fg): G131 Orta nova; Parma (Pr): L870 Vigatto; Piscinas (Ca): E022 Giba; Porto Viro (Ro): C967 Contarina oppure D337 Donada; S. Cesareo (Rm): M141 Zagarolo; S. Marco Evangelista (Ce): B963 Caserta; S. Siro (Co): I167 Sant`Abbondio oppure I252 Santa Maria Rezzonico; S. Teodoro (Nu): G929 Posada; Sommatino (Cl): I169 S Caterina Villarmosa; Statte (Ta): L049 Taranto; Tempio Pausania (Ss): F973 Nuchis; Torrenova (Me): H982 S. Marco d`Alunzio; Vaiano (Fi): A632 Barberino di Mugello; Varco Sabino (Ri): A464 Ascrea; Vernio (Fi): A632 Barberino di Mugello; Zapponeta (Fg): E885 Manfredonia; Zuglio (Ud): A447 Arta Terme.

 

 

Le norme-base

 

Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, art. 7, comma 5; art. 13. La versione è quella modificata dai commi 332, 333 e 334 della Legge n. 311/2004. L’ultimo aggiornamento dell’articolo è alla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Provvedimento Agenzia Entrate 16 marzo 2005. Regolamento di applicazione.

Circolare Agenzia Entrate 19 ottobre 2005, n. 44. Spiegazioni e interpretazioni.

Provvedimento Agenzia Entrate 2 ottobre 2006 e allegato tecnico.

 

 

Casi esemplari

 

Le aziende fornitrici non si sono mai occupate di chi pagasse la bolletta: bastava che la saldasse. Ciò crea una miriade di situazioni, alcune irregolari fiscalmente, altre no. Facciamo qualche esempio.

1) L’immobile è di una persona, ma la bolletta è intestata da un altro familiare, convivente o meno (la moglie, il genitore, eccetera);

2) La bolletta è intestata al genitore o al nonno passato a miglior vita da un decennio, oppure al precedente proprietario dell’appartamento; paga invece chi vive nei locali;

3) Madre e figlia si sono scambiati gli appartamenti in cui vivono, e ciascuna è intestataria delle bollette relative a un appartamento che non è di sua proprietà;

4) Il proprietario di una casa locata in nero, prudentemente, è intestatario delle bollette, che si fa rimborsare dall’inquilino.

I casi 1) e 2) non sono illeciti, dal punto di vista fiscale: tutt’alpiù potrebbero scontrarsi con i regolamenti di fornitura delle aziende che gestiscono le utenze, qualora impongano una delega del proprietario dell’immobile a stipulare il contratto (ma ci sarebbe da discutere, se i regolamenti hanno questa la possibilità …).

Il caso 3) è, invece, irregolare fiscalmente solo se il comodato è scritto e non è stato registrato. Se però(come può accadere) ciascuna delle due denuncia l’immobile di cui è proprietaria come abitazione principale ai fini Irpef e Ici, evade il Fisco nazionale e comunale, perché gode dell’aliquota agevolata e della detrazione Ici. I contratti di comodato tra parenti possono in effetti avere agevolazioni ai sensi dell’Imposta comunale sugli immobili, ma se esistono, sono decise dal Comune, e sono in genere inferiori a quelle previste per l’abitazione principale.

Il caso 4) è un illecito fiscale, ma diviene impossibile scoprirlo (almeno con l’invio della comunicazione di cui stiamo parlando).