Termini decadenza sanzioni dichiarazione Ici e rimborsi per rendita sopravvalutata

 

Egr. Dr. Glauco Maggi la disturbo per avere un suo parere in merito alla seguente problematica:

Nel mese di ottobre 2004 il Comune di Pragelato mi ha notificato una sanzione per omessa denuncia ai fini ICI, che avrei dovuto effettuare nel 1994 anno di acquisto di un appartamento. Applicandomi la sanzione ho constatato che l'importo da pagare era stato decurtato della maggiore imposta ICI versata, relativamente al 1999, in quanto l'immobile era stato declassato da A2 ad A3 e pertanto la rendita  catastale definitiva era diminuita rispetto a quella presunta sempre applicata. L'agenzia del Territorio mi ha comunicato la variazione catastale nel mese di gennaio 2005.

Ho contestato al Comune di Pragelato l'applicazione della sanzione, in quanto a mio avviso la violazione dell'obbligo della dichiarazione può essere sanzionata solo per il primo anno nel quale si concretizza il presupposto e non dieci anni dopo.

Inoltre ho richiesto il rimborso delle maggiori imposte ICI versate a partire dall'anno 2000.

Il Comune mi ha risposto che la sanzione è dovuta in quanto, in base al D.Lgs 504/1992, ero obbligato a presentare la dichiarazione e che la restituzione delle maggiori imposte ICI versate, utilizzando la rendita presunta, non può essere concessa in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificati delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente.

Ringrazio sentitamente e porgo distinti saluti.

                                Giorgio Bardella

Indirizzo e-mail per la risposta

c.bardella@tiscalinet.it

 

 

Più esattamente Lei avrebbe dovuto fare la denuncia Ici entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno seguente all’acquisto (1995). Comunque il termine degli accertamenti per gli acquisti è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui Lei doveva presentare la dichiarazione. Quindi il 31 dicembre 2000. Se ne deduce che, se i dati che ci ha fornito sono corretti,  al Comune di Pregelato è meglio si informino meglio.

Quanto alll’Ici pagata in più, in seguito alla riduzione della rendita, a nostro avviso Lei ha diritto al rimborso. Infatti la sua situazione non è assimilabile a quella (a cui si riferisce probabilmente la risposta del Comune) analizzata dalla circolare del dipartimento delle Politiche Fiscali n. 7/2002, che ha affermato la non retroattività delle rendite il cui importo è calato in seguito alla revisione degli Estimi catastali.

Sull’argomento si è espressa più volte in questo senso la giurisprudenza tributaria, nonché nel gennaio 2003 il Servizio consulenza giuridica degli enti locali. Ci si richiamandosi al comma 1 dell’articolo 13 del Dlgs 504/92, che afferma che il contribuente può chiedere al comune impositore competente il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento “ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione”.  Sulla base di queste parole alcuni comuni hanno tentato di sostenere che il rimborso è dovuto per gli ultimi tre anni, tesi contestabile, perché l’accertamento del  diritto alla restituzione contempla anche il momento di attribuzione della rendita catastale (vedi, tra i tanti, Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione VII, sentenza 85 del 7 luglio 2005; Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione L, sentenza 106 del 29 maggio 2002; sezione XXXVI, sentenza 358 del 17 gennaio 2001).