Sempre più difficile la gestione dei grandi complessi anche a causa di ambiguità con la comunione

 

Supercondominio: tutti convocati in assemblea

 

Illegittime le decisioni prese solo dagli amministratori oda «rappresentanti»

 

Quando l’esistenza stessa del supercondominio non è riconosciuta da alcun atto scritto e controfirmato da tutti i condomini, ma appare come  una situazione di fatto, possono nascere grossi ostacoli. Tutto ciò perché, invece che alla formula del supercondominio stesso, si potrebbe far ricorso a due diverse definizioni giuridiche di un insieme di edifici che hanno parti in comune : quella di semplice comunione dei beni tra differenti palazzi oppure quella di servitù. Un esempio tipico di ambiguità tra supercondominio e comunione è quello di un complesso di villette servite da giardino, portineria e magari anche da un impianto di riscaldamento. In tal caso la prassi più utilizzata è quella di considerare tali  parti come in comunione, a meno che sia stata decisa per atto scritto la costituzione del supercondominio.

Se la scelta privilegia la  comunione,  e non vi sono regolamenti o titoli che dicono il contrario, le spese per le parti comuni si suddivideranno in parti uguali tra tutti i proprietari delle villette, anziché ricorrere ai millesimi di proprietà.

Ancora più ambiguo è il contrasto tra supercondominio e servitù.

Facciamo un esempio: quello di due edifici condominiali il secondo dei quali sia accessibile solo attraverso una strada privata che passa di fianco al primo. In mancanza di titoli certi di proprietà della strada, si potrebbe asserire che essa è una parte comune supercondominiale oppure che essa appartiene solo al primo condominio e che il secondo gode di una servitù di passaggio sulla strada stessa definita come “necessaria” (nel senso che esiste anche se non è dichiarata in un atto contrattuale). Nel primo caso le scelte di manutenzione ordinaria e straordinaria della strada competono all’assemblea del supercondominio e i relativi costi sono da ripartire proporzionalmente tra tutti. Nel secondo caso, le spese di manutenzione fanno carico invece solo al primo condominio, che ha comunque il diritto di decidere autonomamente di eseguire i lavori. Il secondo parteciperebbe ai costi solo in proporzione ad ulteriori vantaggi garantiti da opere straordinarie.

Resta un obbligo reciproco tra chi è sottoposto alla servitù e chi ne gode di non eseguire opere o modifiche che rendano più gravosa la servitù stessa.

Tanto per fare un esempio, se i condomini di uno stabile hanno diritto di passaggio pedonale per un cancello, non possono ampliare il cancello per fare passare anche le loro auto. D'altronde se uno dei due stabili ha una servitù di passaggio per le auto l’altro non può trasformarla in pedonale.

 

 

Ripartizione delle spese

 

Premesso che ogni suddivisione dei costi supercondominiali non prevista da tabelle approvate da tutti è impugnabile in tribunale, resta il fatto che se tale tabella non esiste, occorre comunque crearla. In caso di impugnazione essa sarà valida “salvo conguaglio” in attesa della decisione del giudice. Ecco quindi alcuni esempi di ripartizioni tratti dalla prassi comune.

Impianto termico supercondominiale Come premesso nell’articolo precedente, in condominio la ripartizione delle spese va fatta formando due tabelle, una delle quali si riferisce al valore di ogni singolo edificio nei confronti degli altri e l’altra che ripartisce la quota tra condomini di ogni singolo palazzo (Cassazione 16 Febbraio 1996, n. 1206).

Poiché però la ripartizione delle spese calore più corretta è quella che adotta un criterio misto tra la volumetria dei singoli appartamenti e il numero degli elementi dei caloriferi in ciascun appartamento, può essere logico che la tabella supercondominiale derivi da una elaborazione matematica proporzionale dei millesimi condominiali, in eccezione ai criteri comuni.

Va inoltre ricordato che l’articolo 19 della legge n. 10/1991 impone agli amministratori di condominii o supercondominii che consumino annualmente energia superiore a 1000  TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) di comunicare ogni anno al ministero dello sviluppo entro il 30 aprile il nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia: L’omissione è punita con una sanzione da 5165 a 51646 euro Ricordiamo che il  TEP corrisponde a 1.220 litri di gasolio o a 1210 metri cubi di metano..

Strade Poiché l’uso della strada dovrebbe essere commisurato alla lunghezza dei rispettivi percorsi e alla cubatura di ciascun edificio, ecco una ripartizione possibile. Occorre moltiplicare la cubatura di ciascun palazzo per il numero dei metri del percorso necessario per accedervi, quindi sommare tutte le cubature virtuali risultanti. Il totale di esse va diviso per mille, ottenendo un coefficiente che verrà moltiplicato per ciascuna cubatura virtuale. La ripartizione all’interno dei condomini avverra di norma in base ai millesimi di proprietà.

.Se la destinazione degli edifici del supercondominio è diversa e alcuni di essi sono destinati a usi industriali o commerciali che prevedono un traffico elevato sulla strada, sarà indispensabile elaborare dei coefficienti correttivi che penalizzino gli edifici ad uso diverso da quello abitativo.

Impianti sportivi. Le principali difficoltà sorgono dal fatto che mentre certi impianti possono essere goduti da tutti i condomini o quasi (per esempio una piscina) altri possono essere usati solo da alcuni, esclusi per esempio i bambini, gli anziani o i disabili (ad esempio un campo da tennis). Un altro ostacolo è che i residenti possono invitare degli ospiti che godono ugualmente degli impianti sportivi.

E’ quindi auspicabile che l’assemblea condominiale deliberi l’istituzione di “gettoni” che ciascuna persona che utilizzi gli impianti sia costretta a procurarsi per ogni ora di servizio. In tal modo sarà possibile ripartire le spese di esercizio in proporzione all’uso effettivo , in applicazione del secondo comma dell’articolo 1123 del codice civile. Viceversa le spese di manutenzione straordinaria, così come quelle per eventuali arredi o apparecchi resteranno suddivise in proporzione ai millesimi di proprietà supercondominiali.