Sottotetto condonato e diritti dei condomini

 

L'art. 32 comma 25 della L.326/2003 dice che sono condonabili gli  *ampliamenti* non superiori al 30% della volumetria originaria o ,*in  alternativa*, a 750 metri cubi .  Il successivo comma 31 dice che il  condono *non comporta limitazioni ai diritti di terzi* .

Un condomino proprietario di un appartamento di 100 mq. ha chiesto il  condono per i 70 mq. del sottotetto di sua proprietà trasformato in  mansarda . Il funzionario dell'ufficio tecnico avanza dubbi sulla  correttezza della domanda , forse perché nella *dichiarazione* ex art. 4  L.15/1968 (autocertificazione) si fa riferimento non ai 100 mq. dell'appartamento  ma ai  2.100 metri cubi dell'intero immobile .    Qual'è la giusta  interpretazione dell'espressione *in alternativa* ?

Gli altri condomini chiedono invece il ricalcolo dei millesimi  condominiali e la corresponsione dell'indennità di sopraelevazione  prevista dall'art. 1127 del Codice Civile in quanto , pur non cambiando  l'aspetto esterno dell'immobile , ai fini catastali è stato creato un  *nuovo piano* abitabile .    Sono corrette queste richieste ?

G. . (Torino)

 

 

L’espressione “in alternativa” ci sembra che abbia una sola interpretazione possibile: Settanta metri quadrati rientrano senz’altro nel limite dei 750 metri cubi. Quanto al contenuto dell’autocertificazione, esso  è errato perché avrebbe dovuto riferirsi all’unità immobiliare, non al palazzo..

La giurisprudenza fino a poco fa riteneva che il diritto all’indennità per sopraelevazione spetta ai condomini se vi è stato innalzamento del colmo del tetto, altrimenti no (sentenze Cassazione 10568 del 24/10/1998 e 5164 del 10 giugno 1997). Ultimamente il Tribunale di Milano e la Cassazione hanno optato per criteri più rigidi (innalzamento di un piano) .

La necessità del  mutamento dei millesimi di proprietà è dubbia. Mentre di solito va cambiata la tabella dei millesimi d'uso (causa, per esempio, l'installazione di nuovi caloriferi o rubinetti), la giurisprudenza prevalente lascia intoccati quelli di proprietà. Ci si appella infatti all'articolo 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che dice che non va tenuto conto dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o porzione di piano.