La sicurezza sul lavoro del portiere condominiale

Pochi lo sanno: ma una norma che risale al 1994 (decreto legislativo 626), che si occupa di sicurezza sul luogo del lavoro dei dipendenti, coinvolge anche i portieri di condominio.

Ad esserne responsabile è l'amministratore del condominio che, soprattutto se non è un professionista o addirittura è un semplice abitante dello stabile, ignora spesso questo suo compito (la cui inosservanza è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1550 a 4132 euro). Nei piccoli condomini (meno di cinque condomini), dove può non esistere l'amministratore, tutti sono corresponsabili

Mancando i controlli, l'amministratore spesso non è punito per la sua ignoranza: basta però che accada un incidente, anche non tragico, perché si corrano rischi seri. Per capire quali sono gli obblighi, occorre fare alcune distinzioni..

Quando c'è un solo dipendente I casi sono due. Se l'assunzione del portiere è antecedente a gennaio 1997, l'amministratore può averlo reso edotto dei rischi connessi al suo lavoro, anche attraverso un documento scritto (art. 4 del Dpr 547/1955). Se, viceversa è posteriore, il portiere il dipendente deve frequentare il corso di formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Il costo del corso è a carico del condominio e la frequenza dovrà essere svolta in orario di lavoro, oppure pagata a parte, come ore straordinarie .La formazione deve essere attuata ogni volta che il portiere viene assunto, quando cambia mansioni e quando vengono introdotte nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.

Inoltre il portiere va informato sui rischi che corre . Il mezzo pratico può essere una semplice raccomandata con avviso di ricevimento. In questa comunicazione, l'amministratore dovrà, per esempio, segnalare i pericoli connessi all'uso di sostanze pericolose (per esempio ammoniaca pura per le pulizia), nonché le procedure previste per il pronto soccorso, la prevenzione incendi e l'evacuazione dal posto di lavoro. Non guasta un richiamo specifico a non eseguire compiti per cui il portiere non è qualificato, soprattutto per quel che riguarda certi impianti (come la caldaia centralizzata o l'ascensore) sui quali il portiere non ha quasi mai il diritto di intervenire. La raccomandata non esime l'amministratore dall'obbligo di redigere anche un documento di autocertificazione dei rischi, da trasmettere al lavoratore (art.1 del Decreto Ministeriale 5 dicembre 1996 e relativo allegato). L'amministratore ha infine l'obbligo di verificare, anche attraverso l'iscrizione presso le Camere di Commercio, se le ditte a cui viene affidato un appalto sono idonee.

Condomini con più di un dipendente. Oltre agli obblighi ricordati, ve ne sono altri. L'amministratore deve conservare il "registro infortuni", in cui vanno segnate tutte le cause che provocano assenza dal lavoro per più di un giorno. Se i dipendenti svolgono anche mansioni diverse dai portieri (il giardiniere o l'addetto alla caldaia centralizzata, per esempio), devono eleggere un RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ), che avrà diritto ad un corso specialistico di 32 ore. In tal caso il condominio nomina un RSSP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), segnalandolo all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti,. Si tratta in genere un professionista esterno.

Ditte di pulizia. Se il portiere non esiste e parte delle sue mansioni sono svolte da una ditta di pulizia, tutti gli obblighi di sicurezza competono al suo datore di lavoro, cioè l'impresa di pulizie stessa.

Esclusioni. Sono escluse dalla sicurezza lavoro le persone che esercitano attività di portierato negli immobili abitati solo dal proprietario o dai suoi parenti e affini entro il terzo grado, anche se in appartamenti separati: i rapporti rientrano infatti nella disciplina del lavoro domestico. Rientrano invece nelle previsioni valide per tutti i dipendenti (e non solo per i dipendenti condominiali) i portieri di immobili occupati in parte prevalente da un'azienda commerciale o industriale.

Flavio Chiodini, segretario nazionale Confappi-Federamministratori