Si ha diritto ad essere riscaldati

 

 

Abito in un comune montano. L’assemblea condominiale composta prevalentemente da proprietari di seconde case, mira a ridurre le spese di riscaldamento tagliando sui tempi di accensione e riducendo al minimo il calore nei giorni feriali.In base alla Legge del 9/1/91, n. 10  , al DPR del 26/8/93, n. 412 è stata fatta una suddivisione in 6 zone Climatiche, cinque con limitazioni di accensione e quella di cui fa parte il comune in cui risiedo, senza limitazioni.

G. B.

 

Il Dpr 412/1993, in quanto volto al risparmio energetico,  fissa  dei tempi massimi di accensione, non dei tempi minimi: quindi non può essere d’aiuto. L’assemblea condominiale ha ben diritto, con delibera regolamentare (maggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi) o con regolamento contrattuale, di stabilire dei tempi di accensione uguali o inferiori ai massimi, però non può ledere il diritto alla salute del singolo condomino. Contro il sottoutilizzo dell’impianto è possibile promuovere una causa presso il Giudice Unico, chiedendo una procedura di urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile a tutela, appunto, del diritto alla salute. Non è possibile però, nel frattempo, autoridursi  le spese condominiali relative (erfino se è casa sua è lasciata completamente al freddo. Lo ha chiarito, più volte, la Cassazione (sentenze Sezioni unite n. 10492/96, n. 5813/1998, n. 10560/2001).  .