Servitù telefonica di cavo

 

Faccio riferimento alla posta apparsa su TUTTOSOLDI del 19 maggio u.s. per chiederVi di essere cortesemente informato in ordine alle "norme di deroga" da Voi affermate circa la servitu' di passaggio di un cavo telefonico a favore di un privato cittadino. Michele Fenoglio

 

Nella risposta si parlava dell’imposizione della servitù di passaggio dei cavi nelle proprietà altrui  per le antenne tv e per i telefoni. La servitù di cavo è in tal caso chiaramente imposta dall’articolo 232  del Dpr 29 marzo 1973, n. 156.  Se il proprietario si rifiuta é lecito chiedere un provvedimento d’urgenza da parte del giudice (articolo 700 del codice di procedura civile). Tuttavia la Corte d'Appello di Milano ha escluso la possibilità di far passare i cavi nei locali del vicino, se esiste un'alternativa alla loro collocazione, anche più costosa (sentenza 30/6/95).