Servitù di pozzo, suo aggravamento e rumori

 

 

Anni fa i miei genitori hanno acquistato una casa indipendente su tre lati, il quarto lato è in comune con un altro immobile adibito a ristorante.

Mio padre si era impegnato con il proprietario dell’immobile confinante e con il proprietario precedente dell’immobile acquistato dai miei genitori, concedere a titolo gratuito la possibilità di posizionare in una porzione di terreno di nostra proprietà una parte di un pozzo a tenuta stagna al servizio della fossa biologica Himof di proprietà del confinante.

Tale documento è stato firmato da mio padre, il quale è venuto a mancare 5 anni fa, dal proprietario dell’immobile confinante, e dal precedente proprietario del nostro immobile, ma la nostra copia, come crediamo le altre, non è stata registrata da un notaio.

 

Il primo quesito che pongo è: le altre copie possono essere registrate da un notaio anche se le firme non sono state apposte davanti a lui? Gli altri firmatari avrebbero potuto far registrare il documento a nostra insaputa?

 

Nella fossa biologica, recentemente è stata istallata una pompa senza avvisarci, la quale arreca parecchio disturbo quando viene azionata, e in particolare di notte, trovandosi nelle vicinanze della stanza da letto.

Per tale motivo vorrei sapere se il documento di cui sono in possesso ha validità essendo venuto a mancare mio padre che l’aveva firmato, e se eventualmente il problema del rumore non si risolvesse diversamente, posso chiedere la rimozione del pozzo a tenuta stagna, e chi dovrebbe sostenere le  spese per  tale operazione?

 

PS: data della scrittura privata: 09/09/95.

Data del contratto preliminare per l’acquisto dell’immobile 23/05/95.

Atto notarile per l’acquisto dell’immobile 27/10/95.

 

Nel caso servano, in allegato c’è una copia della scrittura privata. Sonetto (Verruca, Savona)

 

La servitù per scrittura privata è tuttora operante, anche senza l’intervento del notaio. Tuttavia le restano due possibilità. La prima è quella di lamentare l’aggravamento della servitù, conseguente all’installazione della pompa, inizialmente non prevista.  Il giudice valuterà il caso in concreto, valutando in particolare se la pompa è, o non è,  un dispositivo indispensabile per poter godere della servitù in questione. La seconda soluzione (che si può imboccare anche contemporaneamente) è il ricorso al Giudice appellandosi all'articolo 844 del codice civile (immissioni di rumore e fumi che superano la normale tollerabilità).

 

Il Giudice di Pace è competente per le liti sui rumori e sulle immissioni tra civili abitazioni. Tuttavia, nove volte su dieci, la competenza slitta al Giudice Unico. Infatti , per tutelare il più rapidamente possibile il diritto alla salute, si fa appello, congiuntamente alla procedura ordinaria, anche all'articolo 700 del codice di procedura civile, chiedendo un provvedimento d'urgenza, che solo il Giudice Unico può concedere provvisoriamente in attesa dei (lunghi) tempi del processo ordinario.

 

Per poter chiedere il provvedimento d'urgenza, occorre aver fatto effettuare una perizia a un tecnico acustico di parte. Dal momento che il ricorso costa, va ben preparato, collezionando tutte le testimonianze possibili (vicini, vigili urbani, oltre un'eventuale perizia dell'Agenzia regionale). Naturalmente, va coinvolto anche un avvocato. Il giudice, che incaricherà un Consulente tecnico d'ufficio (Ctu), un perito esperto in misurazioni acustiche, che si rifarà a parametri del codice civile per valutare la tollerabilità del rumore . I tempi di intervento possono essere di alcuni mesi . Il giudice può, oltre a stabilire immediatamente misure per contenere il disturbo, valutare nel singolo caso l'entità del danno subito, e il relativo risarcimento.

 

Sono coinvolti a favore del ricorrente almeno tre professionisti, il Consulente tecnico di parte, l'avvocato, e il Consulente tecnico d'Ufficio nominato dal Giudice (le cui spese, al momento del ricorso d'urgenza, sono in genere poste per il 50% a carico delle due parti). In tutto, la spesa può essere di circa 5 mila euro. Ovviamente chi vince la causa avrà diritto a farsi rimborsare quanto ha anticipato, comprese le perizie, fino all'ultima lira