Lo dice il decreto legge 102/2003

Sanatoria con acquisto per chi ha sconfinato in aree pubbliche

di Silvio Rezzonico e Franco Pagani

I privati che hanno costruito su aree pubbliche, sconfinando dal proprio fondo attiguo, possono ottenere in proprietà l'area occupata fino a oggi abusivamente. Lo stabilisce l'articolo 3 del decreto legge 9 maggio 2003 n. 102. Le condizioni poste sono tre:

  1. Occorre continuità tra la parte di costruzione che sorge sulla proprietà privata e quella in area pubblica. Detto ciò, non esistono limiti allo sconfinamento: per esempio, una costruzione potrebbe innalzarsi per un terzo in area privata e per due terzi in area pubblica;
  2. Le aree pubbliche interessate sono solo quelle statali e sono escluse quelle tutelate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , nonché i beni del demanio marittimo. Pertanto oltre ai beni del demanio degli enti locali , non possono subire la vendita i beni adiacenti al mare (lido e spiaggia) e quelli adibiti agli <usi del mare> (tiro a secco di imbarcazioni, balneazione, pesca). Allo stesso modo non sono regolarizzabili gli interventi su beni vincolati di valore storico, artistico, archeologico e ambientale a norma della legge 490/1999, nonché le zone adiacenti per una fascia di 150 metri i corsi d'acqua, anch'esse sottoposte alla legge 490/1999.
  3. Sono escluse le costruzioni abusive. Le opere da regolarizzare devono essere dotate di licenze, concessioni edilizie o altri titoli legittimanti.

E' soprattutto quest'ultima disposizione che, però, in sede di conversione, potrebbe trovare un ammorbidimento a restringere, di molto, la portata del decreto legge.

Tempi e modi. La domanda di acquisto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla necessaria documentazione. Le procedure di vendita devono essere perfezionate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (termine che parrebbe però "ordinatorio", e quindi non vincolante per l'amministrazione).

Prezzi. I valori di acquisto sono fissati da una tabella inserita nel decreto e sono senza dubbio convenienti. Variano a seconda dell'ampiezza dei comuni e delle loro zone omogenee. Per esempio, sono pari a 180 euro al mq nei centri storici dei comuni di più di 300 mila abitanti, e pari a 10 euro al mq nelle zone agricole di qualsiasi comune.

Altri contenuti del decreto. Il resto de decreto si occupa della cartolarizzazione degli immobili della Difesa e consente al ministero dell'Economia di promuovere Stu (società di trasformazione urbana).

 

Ecco il testo del decreto

Gazzetta Ufficiale N. 108 del 12 Maggio 2003

Decreto Legge 9 maggio 2003, n. 102

Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare il processo di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche al fine di superare talune criticità registrate nell'amministrazione di tale patrimonio e di soddisfare esigenze rappresentate dagli enti locali, tenuto conto che tale processo costituisce uno strumento essenziale per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica delineati nel Documento di programmazione economico-finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico, sono alienati con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge di cui al comma 1, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione dell'alloggio.

3. Ai beni immobili individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.

4. I beni immobili indicati nella tabella A allegata al presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia, possono essere trasferiti gratuitamente alla predetta Regione ovvero possono essere oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con l'intervento di Patrimonio dello Stato s.p.a., con le modalità di cui al capo I del decreto-legge di cui al comma 1.

5. Per i beni immobili statali in uso alle Amministrazioni dello Stato é vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente.

 

Art. 2.

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono inseriti i seguenti:

"15-bis. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso l'Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, con la partecipazione dei comuni interessati, di apposite società per azioni miste, denominate, ai sensi dell'articolo 120 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, società di trasformazione urbana. L'Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione urbana tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato, individuati dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il comune nella cui circoscrizione territoriale ricada il bene, di concerto con le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l'Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione.

15-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni ai sensi dell'articolo 120 del testo unico di cui al comma 15-bis, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato.

15-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti, sulla base di idonee verifiche effettuate dall'Agenzia del demanio, possono essere concesse in uso gratuito, per una durata massima di trenta anni, ai comuni che ne facciano richiesta per finalità di recupero, di conservazione e di manutenzione da effettuarsi a cura e spese degli enti stessi, i beni immobili di proprietà dello Stato, destinati ad uso diverso dall'abitativo, non idonei né suscettibili di uso governativo concreto e attuale, non valorizzabili e non dismissibili ai sensi della normativa vigente o comunque non suscettibili di altra utilizzazione economica. Il medesimo decreto fissa anche le modalità e le condizioni delle concessioni. Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità dell'Agenzia del demanio in caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo.".

2. In considerazione dell'elevato livello di concentrazione di beni immobili dello Stato presenti nei territori delle regioni di confine, é istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione alla quale é affidata l'alta vigilanza sulle operazioni di valorizzazione e di dismissione. La Commissione é nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni interessate. Con il predetto decreto sono stabilite le modalità per il funzionamento della Commissione, alla quale é inoltre affidato il compito di formulare proposte e di esprimere pareri sulle operazioni di cui al presente comma.

 

Art. 3.

1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà privata, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta.

Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni.

2. La domanda di acquisto di dette aree deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:

a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;

b) il frazionamento catastale;

c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.

3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella B allegata al presente decreto.

4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area.

5. Qualora il soggetto legittimato non provveda alla presentazione della domanda di cui al comma 2 nei termini e con le modalità ivi previsti, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato é da questo acquisita a titolo gratuito.

 

Art. 4.

1. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono integralmente destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2006 e relative note di aggiornamento.

 

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2003

 

Tabella A (prevista dall'art. 1, comma 4) - pag. 6 (disponibile sul sito in formato pdf)

 

Tabella B (prevista dall'art. 3, comma 3)

I valori sono espressi in euro/mq

Classi dimensionali Comuni

Abitanti

Zone territoriali omogenee

 

A

B

C

D

E

F

< 10.000

30

20

15

20

 

10

 

15

10.000-100.000

60

40

30

40

100.001-300.00

120

80

60

80

< 300.000

180

120

90

120

 

 

 

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq da corrispondere a fronte della cessione del bene, é necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene é situato.

Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.*

 

Nota. L'articolo 2 del Dm 1444/68 così recita:

Articolo 2

Zone territoriali omogenee

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 :

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.