Sanatoria edilizia e agibilità

 

Con riferimento alla risposta pubblicata sul numero di settembre corrente, a pag. 10 della rubrica Notes – immobili, circa il cambio di destinazione con sanatoria in condono ex Legge 47/85 – vorrei avere cortesemente un’estensione della risposta al mio caso.

In data 01/03/95 presentavo domanda ex art. 39 L. 724/94 tipologia 4, per sanare la trasformazione di un locale adibito a magazzino ed iscritto al N.C.E.U. di Torino alla cat. C2, in due monolocali con servizio, poi accatastati alla cat. A4.

In data 20/03/98 la “Città di Torino“ mi inviava concessione edilizia in sanatoria, dove, dopo tutte le considerazioni di rito, mi “concedeva in sanatoria la conservazione delle opere edilizie eseguite abusivamente – omissis – n° 2 monolocali, da uso deposito, in uso abitativo“.

In altra parte però, si legge anche: “Richiamato l’obbligo, nei casi previsti dalla legge (QUALI??) di richiedere successivamente la licenza di abitabilità o di agibilità“.

Ora, tenuto conto che i locali, pur disponendo di regolare luce, aria, servizi igienici completi, sono però di altezza limitata a 230/235 cm, temo che una mia richiesta di agibilità possa essere respinta. Oppure mi deve essere concessa ex Legge in considerazione della concessione di condono?

Per condono si è inteso solo concedere “la conservazione delle opere abusive“?

Certo se così fosse, cesserebbe ogni utilità del condono in quanto, seppur conservabili, le opere risulterebbero inutilizzabili. Marco Grimaldi

 

Il ventesimo comma dell’articolo 35 della legge n. 47/1985, che insieme a tutti i capi IV e V della stessa legge è stato reso applicabile dalla legge 24 novembre 2003, n.326 , art. 32, così stabilisce: “20. A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.”.

La lettera b del terzo comma recita: “3. Alla domanda devono essere allegati:

a) omesso;

b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;”

La giurisprudenza ha in più aggiunto un ulteriore requisito: quello dell’”accettabilità”, affermando in sostanza che l’abitabilità-agibilità non può essere concessa per manufatti “inaccettabili” dal punto di vista igienico-sanitario. Non ci pare comunque che ciò si configuri nel suo caso, essendo servizi igienici completi, pur nella carenza delle altezze minime.

Per ottenere il rilascio del certificato di abitabilità-agibilità è necessario presentare l’idonea perizia giurata, effettuare i versamenti dovuti e presentare istanza per il rilascio.

Non ci pare che la legge regionale Piemonte   n. 33 del 10-11-2004 innovi nulla a questo proposito.