Ambiente. La legge dell’Umbria

I nuovi edifici devono recuperare

le acque piovane

 

Umbria all’avanguardia nella tutela energetico-ambientale per nuove costruzioni e ristrutturazioni integrali. Con la legge n. 17 del 18 novembre 2008 la piccola Regione dell’Italia centrale, dà per prima applicazione pratica a una disposizione della Finanziaria 2008 di impressionante vaghezza, riguardante il risparmio idrico e detta disposizioni più rigide per l’uso di fonti rinnovabili.

Ricordiamo che la Finanziaria (art. 1, comma 288) ha disposto che dal 2009 il rilascio del permesso di costruire dovrà essere subordinato, oltre che alla certificazione energetica dell’edificio, anche alle “caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche”.

L’Umbria mette in pratica questa regola, imponendo il recupero delle acque piovane quando si verificano due condizioni: tetto dell’edificio superiore a 100 metri quadrati e presenza di aree verdi irrigabili pertinenziali all’edificio con superficie superiore a 200 metri quadrati. La capacità totale di accumulo è resa particolarmente elevata in caso di tetti di oltre 300 mq. Unica eccezione possibile è la costruzione di edifici pertinenziali. Le acque recuperate saranno riciclate a vantaggio delle aree verdi pubbliche o private, dell’alimentazione delle reti antincendio, degli autolavaggi, degli usi domestici compatibili (questi ultimi previo parere dell’Azienda sanitaria locale). Gli strumenti urbanistici fisseranno le percentuali minime di permeabilità dei suoli, da calcolare sull’intera superficie dei nuovi insediamenti, che non deve essere inferiore al 60% in quelli residenziali e al 40% negli altri. Anche nei parcheggi con superfici impermeabili e capienza da 50 posti auto in su, vanno raccolte le acque piovane e trattate con sistemi di separazione e raccolta degli olii inquinanti.

La legge n. 17/2008 copia quella nazionale nel pretendere nelle nuove costruzioni energia elettrica da fonti rinnovabili (in genere, fotovoltaico) in grado di garantire 1 kW per ciascuna unità abitativa e 5 kW per edifici industriali oltre 100 mq. Impone però i 5 kW anche alle attività artigianali, agricole, direzionali, commerciali e per servizi. Diviene poi indispensabile installare nelle nuove costruzioni pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, con copertura non inferiore al 50% del fabbisogno annuo della residenza o dell’attività insediata. Possono però essere documentati impedimenti tecnici che non consentano di raggiungere le soglie minime. Inoltre vengono esclusi gli edifici nei centri storici e fatti salvi i vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici che intralcino le opere.

Infine viene varata la certificazione di sostenibilità ambientale rilasciata dall’Arpa, che, come chiarisce la stessa legge, è diversa dalla certificazione energetica, ma ne comprende i risultati. Essa andrà allegata ai rogiti ed è facoltativa gli interventi edilizi dei privati. Tuttavia chi la fa potrà ottenere contributi nonché riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione(oltre eventuali incentivi fiscali comunali).