Varie novità dalle leggi di due regioni

 

Risparmio energetico agevolato in Lazio e Basilicata

 

Legge Lazio n. 26 del 28-12-2007

 

Programma triennale di opere infrastrutturali da lanciare entro il 28 febbraio 2008 e terminare entro il 30 giugno. Gli enti locali sono invitati a formulare proposte che, se accettate, verranno finanziate con un contributo regionale compreso tra i 50 mila euro e i 300 mila euro, quest’ultimo elevabile a 500 mila euro nel caso di proposte presentate da più enti. Stanziati allo scopo 45 milioni di euro per il triennio 2008-2010.

Fondo regionale per lo sviluppo sostenibile degli ecosistemi marini dotato di 3 milioni di euro per il triennio 2008-2010 e altro Fondo triennale di 30 milioni di euro per interventi nei comuni del litorale laziale finalizzati alla riqualificazione dei lungomare ed alla riqualificazione dei contesti urbani.

Salvi i vincoli paesistici, non occorrerà alcuna autorizzazione comunale per l’installazione di: pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 30 mq; pompe di calore destinate esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi,; impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati ovvero anche non integrati, qualora posti sulle coperture di edifici commerciali ed industriali, di potenza nominale uguale o inferiore a 20 kWp e, relativamente agli stabili condominiali, di potenza nominale uguale o inferiore a 5 kWp per unità abitativa, fino a un massimo di 20 kWp per l’intero stabile; impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 kWp. Sono invece sottoposte a semplice Dia gli impianti solari termici di potenza superiore, mentre per gli altri valgono le norme statali (Dlgs n. 387/2003).

I comuni che favoriscono l’impiego di energia solare termica e la diminuzione degli sprechi idrici negli edifici entro il 30/4/2008 hanno titolo preferenziale nella assegnazione dei fondi previsti. Possibili deroghe anche ai a vincoli paesistici per opere e interventi finalizzati alla produzione e utilizzo di energie derivanti da fonti energetiche rinnovabili, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, o degli Studi di inserimento paesistico(Sip). Le regole sull’intubamento dei corsi d’acqua sottoposti a vincolo possono avere accezioni per i tratti confinanti o interni a strutture ospedaliere e cimiteriali.

Il termine per la classificazione in zone acustiche del territorio comunale è rinviato al 31 dicembre 2009 (era restato al maggio 2004). Stanziati a questo scopo contributi di 500 mila euro per il 2008.

Entro 8 mesi la Giunta adotta il piano definitivo di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti..

Semplificata la documentazione necessaria per le opere che producano meno di 2 mila metri cubi di rocce e terra di scavo. Può essere sostituita da una comunicazione a cura del titolare del cantiere e da una relazione asseverata da un tecnico abilitato che descriva io luogo, il tipo di trasporto e il sito di destinazione, garantendo l’inesistenza di materiali pericolosi.

Estesi alle giovani coppie con un Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro i contributi per l’acquisto della prima casa, con stanziamento aggiuntovo di milioni di euro per il 2008.

Nel comprensorio industriale artigianale di Acilia-Dragona è possibile destinare ad attività commerciale una superficie complessiva non superiore al 10 % di quella realizzabile pari a circa 300 mila metri quadrati. La superficie massima da destinare alle attività commerciali non può essere superiore a 30 mila metri quadrati complessivi.

Bur. n. 36 del 29 dicembre 2007

 

Legge Basilicata n. 28 del 28-12-2007

 

Anche la Basilicata si appropria (o riappropria) dei parametri di calcolo di rendimento energetico degli edifici, pur nel rispetto dei “principi fondamentali” del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (codice dell’energia). Starà quindi alla regione emanare appositi provvedimenti. Nel frattempo si stabilisce già che non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, i maggiori volumi e superfici per il miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica. Tale regola vale per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Queste disposizioni valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate, e dalle strade, pur ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale. Si applicano sia agli edifici nuovi che a quelli ristrutturati.

I comuni possono prevedere la riduzione degli oneri di urbanizzazione per questi interventi edilizi nonché per quelli di utilizzo di fonti rinnovabili.

A favore degli interventi eco-compatibili sono previsti ulteriori premi di cubatura. Essi sono: quelli che utilizzano pannelli termici e/o impianti di geotermia a bassa entalpia che assicurino non meno del 50% del fabbisogno di energia termica necessaria, e/o impianti alimentati da biomasse e biogas; i condomini che utilizzano pannelli fotovoltaici (a certe condizioni); gli edifici con certe coibentazioni verticali e orizzontali; quelli che dispongono di sistemi di captazione, filtro ed accumulo della pioggia; quelli con aree esterne con elementi filtranti in misura inferiore al 60% delle superfici. Non computabili negagli standard, a condizioni prefissate, i volumi tecnici.

Entro 4 mesi la Giunta definisce la certificazione energetica degli edificie detta disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici e disciplina la contabilizzazione degli impianti centralizzati.

La legge regionale detta poi norme sull’approvazione del Regolamento Urbanistico e dell’accordo di pianificazione. Nelle more delle approvazioni dei PSC (piani strutturali comunali) gli interventi consentiti in "zona agricola" hanno il limite di densità fondiaria massima residenziale di 0,03 mc/mq e di densità fondiaria massima per annessi agricoli di 0,07 mc/mq.

Bur n. 60 del 31 dicembre 2007