Ripartizione spese venditore-acquirente in condominio

 

Vorrei conoscere il criterio esatto di ripartizione spese bilancio ordinario fra vecchio e nuovo proprietario di u.i.esempio: il nuovo subentra il 4° mese dell'esercizio.

Grazie Mattei

 

Le spese tra il vecchio e il nuovo proprietario vanno computate secondo il criterio giorni/anno con spartiacque la data del rogito. Entrambi sono comunque responsabili in solido per l’anno di esercizio in corso e per quello precedente (art. 63 disposizioni attuazione codice civile) .

Quanto al momento in cui sorge l’obbligo al versamento delle spese (se al momento della loro delibera in assemblea oppure al momento della richiesta del versamento della rata) la giurisprudenza è divisa. L’orientamento prevalente della Cassazione è che si tratti di obbligazioni propter rem, che nascono perciò al momento in cui la spesa si sia resa necessaria, quindi al momento della sua delibera (anche se, in teoria, potrebbe trattarsi anche di un momento anteriore).

Nel rogito di acquisto possono essere stati sottoscritti accordi a proposito tra vecchio e nuovo proprietario, che possono essere recepiti dall’amministratore al momento dei conteggio (purché gli siano comunicati). Tali accordi però sono efficaci tra le parti che li hanno sottoscritti e non condizionano in nessun modo l’agire dell’amministratore e del condominio, che comunque potranno rifarsi all’articolo 63 disposizioni attuazione codice civile, qualora uno dei due non pagasse o pagasse solo in parte le spese, chiedendo il saldo all’altro.

Attenzione: i debiti condominiali si prescrivono in due anni..