Con la modifica della legge di istituzione del ruolo dei mediatori , voluta fortemente dalla categoria degli agenti immobiliari, le nuove norme introdotte dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57 eliminano alcune di assurdità , grandi e piccole, contenute nel vecchio testo della n. 39 del 1989, che condizionavano negativamente anche il consumatore acquirente di immobili.

Viene innanzitutto innalzato il grado di istruzione minimo del mediatore, portandolo al diploma di scuola secondaria: ricordiamo che fino a ieri era possibile, attraverso un esame, ammettere anche i privi di gradi scolastici. Viene poi abrogato il principio secondo cui coloro che avessero conseguito un diploma o una laurea in materia commerciale aveva diritto all'iscrizione al ruolo. Una disposizione molto criticata, in quanto stabiliva un privilegio incomprensibile per i diplomati in ragioneria, discriminando, tanto per fare un esempio, geometri, oppure laureati in architettura o ingegneria.

Un corso di formazione è comunque necessario, mentre l'esame è prescritto solo per coloro che non abbiano fatto pratica per un anno (anziché, come in precedenza, due), in agenzia.

Su quest'ultimo punto è scoppiata la bagarre tra le associazioni dei mediatori, che vedono in campo tre sigle forti: la Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d'affari), la Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) e l'Anama (Associazione nazionale agenti e mediatori d'affari, conosciuta come principale rappresentante degli iscritti alle reti di franchising): La Fiaip, infatti, la voleva infatti fortemente l'esame. Spiega Eusto Allegretti, il presidente: "Si è chiusa una porta, quella dell'accesso automatico dei ragionieri e a diplomati di scuole alberghiere, ma si è aperta una voragine, quella dei cosiddetti "praticanti". La realtà è che agenzie nate dal nulla possono reclutare per un annetto persone senza esperienza e immetterle di getto nel mercato della mediazione, senza che sia posto nessun filtro a valutare la loro professionalità. Nel giro di un quinquennio non mi stupirei se dai 40-45 mila agenti attuali si passasse al doppio".

Ribatte Alberto Pizzirani, presidente della Fimaa: "Anche noi avevamo chiesto l'esame, ma non condivido i toni da Apocalisse della Fiaip. Non dimentichiamo che un decreto ministeriale è previsto per disegnare le caratteristiche dei corsi, dell'esame e della tenuta del registro dei praticanti. C'è già un accordo tra le associazioni sul fatto che il decreto ponga limiti sul numero di praticanti concessi per agenzia, e sugli step, in crescendo con il tempo, dei servizi che potranno dare al cliente, per evitare che un incompetente faccia degli errori ". Aggiunge Paolo Bellini, presidente Anama: "Non mi spaventa il fatto che gli agenti divengano 100 mila, dal momento che le vendite senza l'intervento di agenzia sono ancora preponderanti e quindi c'è spazio di espansione per la categoria. Il nodo è un altro, la professionalità degli iscritti al ruolo. E poi, a mio avviso, solo chi è iscritto da un certo numero di anni deve poter fare da tutor ai praticanti".

Obietta però Allegretti: " Si è creata la figura del praticante non a un Albo, ma a un ruolo professionale, di dubbia validità e senza alcuna certezza, per esempio, su come debba essere inquadrato, pagato, che tipo di contributi abbia, eccetera". La risposta di Pizzirani è: " Siamo tutti d'accordo sul fatto che la professione di agente immobiliare si impara anche sul campo, e non solo dai libri. Il mio collega ha ragione nel dire che i diritti sindacali del praticante non sono ancora stati scritti. Va fatto, anche tendo conto dei rivolgimenti in corso in Parlamento e nel mondo del lavoro, dove si stanno riscrivendo le regole dei contratti atipici o part time. Vorrà dire che verranno allungati i tempi del varo del regolamento, in attesa di sciogliere questo nodo. Nel frattempo, abbiamo già comunque un meccanismo di accesso alla professione, quello del corso con esame, che ha abrogato l'accesso automatico alla professione stesso".

Neanche la vecchia legge professionale aveva comunque risolto un problema: quello dei cosiddetti "procacciatori d'affari in agenzia" che talvolta, senza essere agenti regolarmente iscritti, svolgono tutte le funzioni del mediatore tranne l'ultima, quella della firma dei contratti, che era lasciata all'agente regolarmente iscritto. Chiosa Bellini: "Presto i procacciatori avranno l'alternativa del praticantato: bisognerà trovare dei mezzi per colpire chi invece intenda restare nell'ambiguo ruolo di "acquisitore di ordini" anziché di agente iscritto ".

Associazioni tutte d'accordo invece sulla polizza a copertura dei rischi professionali, divenuta obbligatoria per legge e, del resto, già imposta per iscriversi alle associazioni stesse anche da qualche grande catena in franchising. Tutto sta nel definirne caratteristiche e requisiti, anche se le polizze esistenti sul mercato si assomigliano già abbastanza. Si sta già lavorando con il Ministero dell'Industria perché siano definite da una circolare, dato che non sono oggetto previsto del Decreto.

"Si è comunque persa un'occasione preziosa", rincara Allegretti, "quella della costituzione di un fondo a garanzia della clientela, obbligatorio e gestito dalle associazioni, che copra i fatti dovuti a dolo dell'agente e non solo a distrazione o imperizia. Avremmo, in questo senso, dovuto imparare dai nostri colleghi europei e d'oltre oceano". Conferma Pizzirani: "Sono d'accordo, la garanzia fidejussoria è certamente meglio, ma prevede di innovare radicalmente non solo la legge, ma anche tutta la professione stessa, ed è un discorso intimamente legato alla costituzione di coperture pensionistiche degli agenti, di organi di controllo eccetera. Sarebbe stato sciocco non cogliere al volo l'occasione di un miglioramento, l'eliminazione dell'automatismo, per rimandare il tutto a un futuro ancora incerto".

Infine le modifiche, all'articolo 5 della legge 39/89: si è abrogato il divieto all'obbligo di iscrizione ad albi, ruoli, registri, ma resta quello all'esercizio di altre attività autonome imprenditoriali e professionali, o dipendenti di qualunque tipo fuori dal settore della mediazione. Quindi un ingegnere o un avvocato possono rimanere iscritti al rispettivo albo, pur essendo anche iscritti al ruolo ed esercitando solo la professione di mediatore. Una misura che, oltre a piacere all'Antitrust, permetterà agli iscritti agli albi di continuare a godere delle prestazioni pensionistiche e sanitarie previste per loro.

Cancellato infine il divieto di "esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare", che era stato posto a tutela del fatto che il mediatore non entrasse come partecipe nell'affare, privilegiando l'una o l'altra delle due parti, ma soprattutto sé stesso. Secondo la Fimaa, comunque, il divieto permane, perché già compreso sia nelle norme di imparzialità del mediatore previste nel codice civile, sia nel testo della stessa legge, quando si parla di incompatibilità con l'esercizio di attività imprenditoriali diverse dalla mediazione. L'esperienza ha comunque dimostrato che, soprattutto nelle grandi aziende di intermediazione, la separazione tra il settore dell'intermediazione e quello del trading immobiliare è più formale che altro, e nessuna legge, per quanto draconiana, può impedire questa realtà di mercato.

Soddisfatti i mediatori della nuova legge? Bellini, per l'Anama, risponde: "Entusiasti. Abbiamo fatto piazza pulita dell'accesso automatico e tanto ci basta. Al futuro le nuove sfide". Per Pizzirani, della Fimaa è un importante passo avanti, "anche se c'è molto ancora da fare. In futuro affronteremo certi buchi neri restati nel testo. Per esempio il fatto che i moduli contrattuali prestampati debbono essere depositati in Camera di Commercio, ma che nessuno ha il diritto o l'obbligo di visionarli o criticarli. Inoltre andrebbe curato l'aggiornamento professionale degli iscritti: oggi l'unico motivo di esclusione sono le condanne penali, i fallimenti, o le infrazioni ripetute". Allegretti, a nome della Fiaip è più duro: "Non siamo contenti, anche se la legge non è tutta da buttar via. Non si è avuto però il coraggio di fare delle scelte forti. Per esempio, i moduli contrattuali andrebbero imposti. Altrimenti una persona, con un po' di pratica di computer, potrà cambiarli contratto per contratto, nel pieno rispetto della legge, dato che il deposito è previsto solo per i prestampati". Per Allegretti, poi, andrebbero posti vari livelli di accesso alla professione, a seconda di professionalità ,esperienza e capacità di coprirsi con polizza fidejussoria, per impedire che il dilettante iscritto da un mese tratti un affare da due miliardi (un'idea condivisa anche in Anama). Infine andavano sancite sanzioni più forti per chi sgarra.

Silvio Rezzonico, presidente Confappi (Confederazione piccola proprietà immobiliare)

 

Il testo coordinato della Legge n. 39/89 sulla mediazione

con le modifiche introdotte dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57

Art. 1

1 Le norme previste dalla presente Legge si applicano ai mediatori di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile, eccezion fatta per gli agenti di cambio, per i mediatori pubblici, e per ai mediatori marittimi, categorie per le quali continuano ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.

Invariato
Art. 2

1 Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che comunque svolgono od intendono svolgere l’attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.

2 Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'art. 11.

3 Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:

a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana ed avere raggiunto la maggiore età;

b) avere il godimento dei diritti civili;

c) risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;

d) avere assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;

: e) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materia commerciali o giuridiche ovvero aver superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto. L’accesso all’esame è consentito a quanti hanno prestato per almeno due anni la propria opera presso imprese esercenti l’attività di mediazione oppure hanno frequentato un apposito corso preparatorio. Le materie e le modalità dell’esame sono stabilite dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Commissione Centrale di cui all’art.4.

f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, a norma delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646 ; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni.

4 L’iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l’attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.

Art. 2

1 Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che comunque svolgono od intendono svolgere l’attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale.

2 Il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'art. 11.

3 Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:

a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità Economica Europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica italiana ed avere raggiunto la maggiore età;

b) avere il godimento dei diritti civili;

c) risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi;

d) avere assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;

e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l’obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale.

Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell’esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;*

f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, a norma delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646 ; non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e nel massimo a cinque anni.

4 L’iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l’attività viene esercitata in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su mandato a titolo oneroso, attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.

Art. 3

1 L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare, utile o necessaria per la conclusione dell'affare.

2 L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nella medesima sezione del ruolo.

3 Agli agenti immobiliari iscritti nell’apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici.

4 Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i Tribunali.

5 Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l’esercizio dell’attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.

Art. 3

1 L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare, utile o necessaria per la conclusione dell'affare.

2 L'iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nella medesima sezione del ruolo.

3 Agli agenti immobiliari iscritti nell’apposita sezione del ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici.

4 Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso i Tribunali.

5 Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, le attività disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate, anche in forma societaria, per l’esercizio dell’attività di mediazione debbono essere iscritti nel ruolo.

5-bis Per l’esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti

Art. 4

1 Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la Commissione centrale per l'esame dei ricorsi per gli agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie e delle modalità degli esami di cui all'art. 2.

2 La Commissione centrale è nominata con Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

c) un rappresentante delle Regioni, designato dalla Commissione Interregionale di cui all'art. 13 della L. 16 maggio 1970 n. 281;

d) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

e) un rappresentante del Ministero dell’agricoltura e delle foreste;

f) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni più rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'industria e dell'agricoltura;

h) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori immobiliari e per gli agenti merceologici.

3 La Commissione dura in carica 4 anni; i membri svolgono il loro incarico in forma gratuita e possono essere riconfermati.

4 La Commissione nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5 Per ciascun componente effettivo della Commissione è nominato un membro supplente con gli stessi criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.

Invariato
Art. 5

1 Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2 La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione.

3 L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con qualunque impiego pubblico o privato, fatta eccezione per l’impiego presso imprese o società aventi per oggetto l’esercizio dell’attività di mediazione.

b) con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili.

c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie di mediazione che si intende esercitare.

4 Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la Commissione di cui all’art.7

Art. 5

1 Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2 La licenza di cui al comma 1 non abilita all'esercizio dell'attività di mediazione.

3 L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile:

a) con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

4 Il mediatore che per l'esercizio della propria attività si avvale di moduli o formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la Commissione di cui all’art.7.

Art. 6

1 Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli.

2 La misura delle provvigioni e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto sono determinate dalle Giunte Camerali sentito il parere della Commissione provinciale di cui all’art.7 e tenendo conto degli usi locali.

Invariato
Art. 7

1 Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituita una Commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta camerale e dura in carica 4 anni. Essa è composta :

a) da un membro della Giunta camerale;

b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali ed uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla Giunta camerale sulla base della maggiore rappresentatività;

c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

2 Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.

3 La Commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.

4 In caso di morte o di decadenza di un membro, la Commissione è integrata dalla Giunta camerale con le stesse modalità previste per la Costituzione.

5 Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso la stessa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6 La Commissione è tenuta a denunciare alla autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore.

7 Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Invariato
Art. 8

1 Chiunque esercita l'attività di mediazione, senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l’accertamento dell’infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizione di cui alla legge 24 Novembre 1981, n. 689.

2 A coloro che siano incorsi per tre volte nelle sanzioni di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio si applicano le pene previste dall’art. 348 del codice penale, nonché l’art.2231 del Codice Civile.

3 La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.

Invariato
Art. 9

1 Le Commissioni provinciali istituite ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 Novembre 1960 n. 1926, continuano ad esercitare la propria attività fino alla nomina delle commissioni di cui all’art. 7.

2 Nella prima applicazione della presente legge le Commissioni provinciali provvedono ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 Marzo 1958, n. 253.

3 Fino all’insediamento della Commissione centrale di cui all’art. 4 le materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell’industria e delle categorie interessate.

Invariato
Art. 10

1 Sono abrogate la Legge 21 marzo 1958, n. 253 e le norme del relativo regolamento approvato con D.P.R. 6 novembre 1960, n. 1926, incompatibili con la presente legge.

Invariato
Art. 11

1 Il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentite le organizzazioni Nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori, emana le norme regolamentari e di attuazione della presente legge.

2 Il regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può provvedere per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma non inferiore a lire tre milioni, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l’azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.

3 Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 24 Novembre 1981, n.689, e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Luglio 1982, n. 571.

Invariato