I cittadini comunitari potranno liberamente acquistare immobili in Italia, anche nelle zone considerate "di confine", senza bisogno di autorizzazione del Prefetto che doveva sentire, sulla questione, anche il parere delle autorità militari. Lo ha stabilito l'articolo 17 della legge comunitaria (n. 422 del 29 dicembre 2000), ponendo la parola "fine" a una norma in evidente contrasto con le norme comunitarie, contenuta nell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898. Niente autorizzazione anche per le persone giuridiche e gli enti statali o locali con sede principale nell'Unione Europea.

Per la verità il Ministero dell'Interno era già intervenuto sulla vicenda, con una circolare (26 aprile 2000, n.45), in cui si chiedeva ai prefetti di non applicare la legge. Tutto ciò grazie a un ricorso, finito alla Corte di Giustizia Europea, di un notaio napoletano che si era visto rifiutare l'iscrizione nei registri immobiliari della vendita di una casa a Ischia a favore di due cittadini tedeschi. Sì, perché, le località considerate "di confine" dalla legge 898/76 non sono solo comuni come Ventimiglia o Gorizia, ma comprendono larghe porzioni delle coste italiane (tanto per fare un esempio, da San Remo ad Alassio, tutti gli arcipelaghi, buona parte delle coste a Nord e a Sud della Sardegna, molti comuni dell'Alto Adige, Trieste e le sue vicinanze e via elencando). C'è da chiedersi se non sarebbe conveniente un'operazione chirurgica ancor più decisa sul testo della legge 898/76, anche a favore di chi cittadino comunitario non è.

Un altro deciso intervento sul testo della 898 è stato portato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 390 del 13 luglio 2000. La Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 7, che stabilisce la misura degli indennizzi per i terreni sottoposti a servitù militari. Tale indennizzo era stato fissato in misura annua variabile tra la metà e il doppio della rendita dominicale del terreno stesso, a seconda del tipo di servitù prevista.

La norma era stata impugnata davanti alla Consulta dal Giudice Unico di Palermo, in relazione alla servitù imposta dall'Aeronautica ai proprietari di un terreno edificabile, ai quali era tra l'altro vietato di costruire. Era evidente che il danno subito dai proprietari non andava rapportato alla natura agricola del terreno (valore dominicale), bensì alla impossibilità di edificare. La Corte costituzionale ha ammesso che l'indennizzo era, nel caso in questione, " irrisorio o addirittura inesistente, comprimendo il diritto di proprietà e ponendosi in contrasto con l’art. 42, terzo comma, della Costituzione". Tuttavia non ha voluto riconoscere che per determinare l'indennizzo si dovesse far riferimento al valore reale dell'area edificabile secondo i meccanismi della legge 359/92. Si è limitata infatti a rilanciare la palla al Parlamento, invitandolo a fissare criteri correttivi alla legge 898/76 per il calcolo degli indennizzi dei terreni edificabili.

 

Dal momento che, almeno per ora, il Parlamento non si è mosso, resta in sospeso la risoluzione di una questione di grande interesse per molti proprietari immobiliari. Infatti grandi aree del nostro Paese sono sottoposte a vincoli di servitù militare.

Silvio Rezzonico