Responsabilità solidale per i debiti

 

Vorrei sapere cosa prevede la normativa vigente in Italia in merito alla ripartizione dei debiti condominiali, maturati a seguito del mancato versamento degli oneri da parte di pochi condomini, su tutta la collettività condominiale.
grazie
Alessandro di Lauria RM 975

 

E’  il condominio, o meglio ogni singolo condomino, che paga. Va infatti premesso che i debiti si hanno quasi sempre con persone estranee al condominio stesso. Per esempio i fornitori del gasolio o del metano, il portiere, l'Inps, il Fisco, una ditta edile. Essi concludono contratti con l'intero condominio, non con i singoli proprietari,. Ed è quindi il condominio a rispondere del debito, salvo poi rivalersi contro il moroso. La spartizione dei debiti, in proporzione ai millesimi condominiali, resta un problema interno, che non riguarda i suoi debitori, che non devono essere costretti a chiedere il denaro a ciascuno degli abitanti dello stabile.

Ma c'è di più: la responsabilità in condominio è, come si dice, "solidale". Cioè  ciascuno dei proprietari può essere costretto  a pagare quanto dovuto dall'intero condominio. A sua volta il condomino preso di mira, una volta saldato il debito,  potrà rivalersi, anche in causa, contro tutti i vicini di casa.  Si capisce il perché sia una garanzia avere come debitore un condominio. E si capisce anche il perché essere condomino può rivelarsi un rischio infernale. Questo tipo di logica è messa in discussione dalla riforma del condominio in via di varo (se verrà varata), ma ora vale ancora.

Il criterio di spartizione cambierà a seconda della spesa dovuta: per esempio quella della tinteggiatura della facciata sarà divisa secondo i millesimi di proprietà, e quella della riparazione delle scale, secondo i millesimi previsti per scale ed ascensore. I millesimi stessi andranno però ricalcolati, escludendo dal conto il moroso. La giurisprudenza più recente aggiunge che la decisione di ripianare così i debiti altrui va presa con una delibera assembleare, che crei una voce nel rendiconto condominiale dichiaratamente "provvisoria", in attesa dello sperato recupero del debito. L'obbligo di sostituirsi al moroso riguarda solo i debiti inesigibili: non è quindi consentito all'amministratore di pretendere denaro per semplici ritardi nel versamento da parte di qualcuno o comunque senza aver richiesto un decreto ingiuntivo per il pagamento.

L'articolo 63 delle disposizioni di attuazione offre anche un'altra tutela ai condomini creditori: quando la mora è di almeno sei mesi, e il regolamento condominiale lo prevede, l'amministratore può sospendere al condomino moroso"l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato". Nei palazzi tali servizi sono normalmente il riscaldamento centralizzato, l'acqua e l'ascensore. Escludendo quest'ultimo (a meno che ciascuno dei condomini abbia una chiave per utilizzarlo), bisognerebbe che gli impianti siano costruiti e tarati in modo tale da permettere il distacco forzoso: il che è raro. Si tratta, in buona sostanza, di una norma scarsamente utilizzata e di difficile applicazione