ALIQUOTE ICI 2000 DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Attenzione: le cifre riportate in tabella sono puramente indicative. Vedere il testo della delibera

Capoluoghi che iniziano dalla R alla V

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Ordinaria

Ab principale

Fab non ven

Det Ab principale (x 1000)

Affittato a prima casa

Locazioni 2° canale

Non affittato per 2 anni

Comodato a parenti

Detrazione part categorie (x 1000)

Recupero inabitabili

Sfratto

Abitazione diversa da principale

RAGUSA

4

4

-

200

Non disponibile delibera

RAVENNA

6

5,5

-

220

-

2 (4)

7

-

450

4,0

-

-

REGGIO DI CALABRIA

5,6

4,5

-

230

-

5

6

-

240

-

-

-

REGGIO NELL'EMILIA

5,8

5,8

-

250

-

-

7

-

350

-

-

-

RIETI

6,6

5,9

-

200

-

-

-

-

250

-

-

-

RIMINI

6,7

5

-

200

-

3

9

-

400

-

-

-

ROMA

6,90

4,90

-

200

5,5

4,9

9

4,9

500

-

-

-

ROVIGO

7

5,5

-

200

5

6

9

-

500

-

-

-

SALERNO

7

5,2

-

200

-

-

-

-

-

4,0

-

-

SASSARI

6

5,5

-

220

-

-

-

-

-

 

-

-

SAVONA

5

4

-

200

-

3

7

4 (1)

-

2,0

-

-

SIENA

6

4,8 (6)

-

200

-

4,8

9

4,8

-

3,9

-

-

SIRACUSA

7

4,4

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

SONDRIO

5,8

5

-

200

-

-

-

-

300

-

-

-

TARANTO

7

6,25

-

200

-

-

-

-

300

3,0

-

-

TERAMO

7

5

7

280

-

5

-

-

340

3,0

-

-

TERNI

7

5,5

7

200

-

5,5

-

-

300

-

-

-

TORINO

6,00

5,75

4,00

240

-

2,5

9

-

-

-

-

-

TRAPANI

5,5

5

4

250

5

5

-

-

-

3

-

-

TRENTO

5,00

4,00

4,00

200

4,5

4,5

7

-

-

-

-

-

TREVISO

6,5

4

-

200

-

-

-

-

500

-

-

-

TRIESTE

6,00

4,50

4,50

200

-

4,5

9

-

300

-

-

-

UDINE

5

4,5

5

200

6

4,5

7

4,5

500

-

-

-

VARESE

5,9

4,5

-

200

-

4,5

7

4,5

-

-

-

-

VENEZIA

7,00

4,00

-

200

-

5

9

4

550

4,0

-

-

VERBANIA

5,5

5,5

-

200

-

4,5

6,5

-

500

-

-

-

VERCELLI

5

4

-

200

-

4

7

-

250

-

-

-

VERONA

5,50

5,50

-

210

-

-

-

-

400

-

-

-

VIBO VALENTIA

6

5

-

200

Non disponibile delibera

VICENZA

6,25

4,5

-

200

-

-

7

4,5

500

-

-

-

VITERBO

5,5

4,5

-

200

-

-

-

4,5 (1)

450

-

-

-

 

(1) Si applica anche la detrazione prima casa

(2) Aliquota agevolata solo per locazioni a universitari

(3) Più detrazione 150 mila lire

(4) Più detrazione 150 mila lire se la locazione è iniziata nel 1999

(5) Escluse abitazioni turistiche

(6) Prima casa: 4 per mille fino a 80 milioni di valore catastale

(7) Elevata a 280-350 in caso bassi redditi

(8) Solo a certi canoni bassi

Delibere su Aliquote I.C.I. 2000

 

 

RAGUSA

Non disponibile

RAVENNA

Aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e le residenze secondarie nonché le relative pertinenze.

Aliquota del 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o di interesse artistico o architettonico nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. (art.1, comma 5, L.449/1997).

Aliquota del 2 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili con contratto stipulato sulla base degli accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori (art.2, comma 4 legge n.43/1998).

Viene riconosciuto, per i contratti di locazione, stipulati nel 1999 ai sensi della L.431/98 sopra richiamata, e in via del tutto eccezionale, considerata l’esiguità dei casi e dell’onere che non altera l’equilibrio di bilancio, un credito di imposta I.C.I. nella misura di £. 150.000.

Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esenti dal pagamento del tributo, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 460/97 così come confermato dall’art.2 del vigente regolamento delle Entrate.

Sono equiparate all’abitazione principale: Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C2 – C6 – C7.

L’equiparazione opera a condizione che le unità immobiliari considerate come pertinenza siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione, così come stabilito dall’art.817 del c.c.; Le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al terzo grado che le occupano come abitazione principale.

La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 450.000 per situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle seguenti condizioni e requisiti:

CONDIZIONI DI BASE Il richiedente ed i componenti della famiglia non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina ecc.) né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).

Tuttavia il diritto all’ulteriore detrazione non si perde qualora si possiedano, in aggiunta all'abitazione principale, proprietà immobiliari il cui reddito imponibile IRPEF sia inferiore a £. 220.000.

Sono esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria: A/1 (tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi).

Per i fabbricati ex rurali, in deroga a quanto previsto nel primo punto, l’ulteriore detrazione è comunque riconosciuta anche nel caso in cui i fabbricati siano catastalmente distinti dalla proprietà fondiaria.

PARTICOLARI SITUAZIONI AVENTI DIRITTO ALLA MAGGIORE DETRAZIONE

Famiglie con due o più figli, con reddito familiare complessivo non superiore a £. 15.500.000 pro-capite;

Famiglie di pensionati composte da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includa, all’1/1/2000, almeno un pensionato di oltre 65 anni e con reddito familiare non superiore a £. 15.500.000 per il primo componente aumentato di £. 14.500.000 per gli altri ulteriori componenti;

Famiglie con portatori di handicap o persone non autosufficienti con attestato di invalidità civile non inferiore ai 2/3 e con reddito familiare complessivo non superiore a £. 15.500.000 pro-capite;

Famiglie di giovani coppie di età non superiore a 35 anni alla data 1/1/2000 con reddito familiare complessivo non superiore a £. 15.500.000 pro-capite;

Famiglie numerose composte da 5 o più componenti con reddito familiare complessivo non superiore a £. 15.000.000 pro-capite;

Famiglie a basso reddito non beneficiari della ulteriore detrazione secondo quanto già previsto dalle lettere con reddito familiare complessivo non superiore a £. 14.500.000 pro-capite;

Famiglie assistite che, alla data del 1/1/2000, comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.

REGGIO DI CALABRIA

Aliquota del 4,5 per mille per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e unità immobiliari di cui ai casi previsti dall’art.8, punto 5 lettere a), b), c), d), e) del Reg. ICI (detrazione £. 230.000).

Aliquota del 5 per mille per unità immobiliari locate mediante la stipula di contratto concordato, ai sensi dell’art.2, comma 3, Legge 431/98 (art.8, punto 6 Reg. Com. ICI).

Aliquota del 6 per mille per unità immobiliari non locate (limitatamente alle unità immobiliari ricadenti nelle zone cittadine ad alta concentrazione abitativa).

Aliquote differenziate applicate alle unità immobiliari soggette al completamento dei prospetti e delle facciate dei fabbricati interessati dal condono edilizio (giusta delibera Consiglio Comunale n.4 del 18.02.2000) unità immobiliari i cui lavori di completamento dei prospetti e delle facciate sono stati completati entro i termini concessori: meno 0,5 per mille rispetto all’aliquota già prevista per la fascia di appartenenza.

unità immobiliari i cui lavori di completamento dei prospetti e delle facciate non sono stati completati entro i termini concessori: più 0,5 per mille rispetto all’aliquota già prevista per la fascia di appartenenza.

La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 240.000 per le unità immobiliari previste all’art.8, punto 10 e 11 del Reg. Com. ICI.

REGGIO NELL'EMILIA

Aliquota del 7 per mille per: fabbricati ad uso abitativo non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto di affitto.

Sono esclusi i fabbricati concessi in comodato o comunque utilizzati da parenti fino al 3° grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, suoceri, generi e nuore, che risultano ivi residenti;

aree fabbricabili, che sono da considerare al valore venale in comune commercio, in conseguenza del fatto che il possesso di un’area fabbricabile è espressione di una rilevante capacità contributiva per l’elevato valore commerciale del terreno acquisito a seguito della destinazione attribuita dal PGR comunale.

La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £ 350.000 per categorie di persone che si trovano nelle seguenti condizioni: possedere (a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione) nel territorio nazionale, oltre l’eventuale annesso garage o posto macchina, solo l’appartamento, per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e sempreché lo stesso sia catastalmente classificato o classificabile in una delle categorie da A/2 ad A/6; non costituisce possesso di altro fabbricato il diritto della nuda proprietà dello stesso; aver compiuto alla data del 1 gennaio dell’anno di imposizione, 60 anni, ovvero, anche se di età inferiore, essere persone disabile ai sensi e per gli effetti della Legge 5/2/1992, n.104 o percepire l’indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/80; disporre di un reddito non superiore a £ 18.000.000 annui, riferito al richiedente (come da ultima dichiarazione dei redditi), comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e l’indennità di accompagnamento.

L’assenza anche di una sola delle suddette condizioni fa venir meno il diritto alla maggiore detrazione. Inoltre: l’applicazione di tale detrazione richiede che gli altri eventuali componenti del nucleo familiare non possiedano altri fabbricati; nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della quota proporzionale della maggiore detrazione, deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.

RIETI

La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 250.000 per le seguenti categorie di contribuenti:

Persone o nuclei familiari iscritti nell’albo dei beneficiari del Comune che abbiano usufruito di contributi o sussidi sulla base del vigente regolamento comunale;

Persone o nucleo familiare il cui reddito non sia superiore al "minimo vitale" identificato secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale;

Persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale.

RIMINI

Aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

Aliquota del 7 per mille per le unità abitative sfitte o tenute a disposizione dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento; sono escluse le abitazioni all’interno delle quali risulti costituito un regolare nucleo anagrafico.

Aliquota del 3 per mille per fabbricati ad uso abitazione principale concessa in locazione alle condizioni definite nei patti territoriali.

Per usufruire dell’aliquota ridotta gli interessati dovranno presentare al Settore tributi, entro la scadenza della rata di saldo, copia del contratto di locazione.

Aliquota del 9 per mille agli immobili non locati per i quali alla data dell’1.1.2000 non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 400.000 per le situazioni di disagio economico e sociale, individuate nelle seguenti condizioni personali e patrimoniali: cittadini residenti nel Comune; proprietari o titolari di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con eventuali annesse pertinenze autonomamente accatastate (n. 1 garage o posto auto, n.1 cantina o ripostiglio).

Non viene valutata a questo scopo l’eventuale seconda abitazione in diritto di usufrutto al contribuente ed utilizzata gratuitamente dai figli che ne abbiano la nuda proprietà; di età non inferiore a 60 anni, oppure soggetti permanenti inabili al lavoro con invalidità non inferiore al 67%; titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell’anno 1999 a £. 15.500.000 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni, e con riferimento ai redditi 1999, viene fissato in £. 28.000.000 per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato in £. 6.000.000 per ogni ulteriore componente; sono esclusi dal computo del reddito complessivo quello derivante dal possesso dell’abitazione ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli soggetti a tassazione separata; gli emolumenti arretrati ed i compensi erogati dal Comune per servizi di vigilanza scolastica e socialmente utili in favore della comunità scolastica.

Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data dell’1/1/2000. La detrazione è rapportata ad unità immobiliare; in caso di comproprietà spetta al soggetto passivo proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione; la detrazione spettante è applicata sull’imposta dovuta per l’abitazione principale e sulle eventuali pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.

ROMA

Per ulteriori aliquote - detrazioni e/o riduzioni d'imposta ha deliberato

A) Aliquota del 4,9 per mille nei casi di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune; unità immobiliari non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;

unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti entro il 2° grado, che la utilizzano come abitazione principale. Per la fattispecie, di cui alla lettera a1), a2) e a3), si applica altresì la detrazione di £. 200.000.

unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta sia titolare dell’attività che in tali locali si esercita ovvero sia il rappresentante legale o l’amministratore della società di persone o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività.

Il beneficio è esteso ai soggetti passivi d’imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge e parenti entro il 2° grado del titolare dell’attività e che alla stessa collaborino.

Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui soggetto passivo dell’imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e il titolare dell’attività che si svolge nei locali soggetti all’imposta sia il rappresentante legale o l’amministratore di tale società; unità immobiliari in cui viene esercitata un’attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite "negozio storico" in base ai requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997 n. 139 e successive disposizioni attuative;

per le unità immobiliari ad uso abitativo che saranno messe a disposizione dal Comune di Roma, individuate con specifico atto dell’Amministrazione e destinate all’assistenza alloggiativa; per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal Decreto di cui al comma 2 dell’art.4 della citata legge n.431/98;

Aliquota del 5,5 per mille nei casi di unità immobiliari locate o concesse in comodato, con contratto registrato e sino alla prima scadenza dello stesso, da persone fisiche o da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

Aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge n.431/98, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal Decreto di cui al comma 2 dell’art.4 della citata legge n.431/98;

Aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. In caso di soggetto passivo persona fisica l’aliquota del 9 per mille si applica agli immobili eccedenti la seconda unità immobiliare ad uso abitazione del soggetto passivo. Quest’ultima resta soggetta all’aliquota ordinaria;

Aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione, di proprietà dello I.A.C.P., regolarmente assegnate.

Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti a3), a4), a5), a6), a8), B) e C), il soggetto è tenuto passivo è tenuto a presentare, entro il mese di marzo dell’anno 2001, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.11, comma 3, del D.Lgs. n.504/92 e dell’art.14, comma 4, del regolamento ICI, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.

I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unità immobiliari abitative tenute a disposizione, soggette all’aliquota di cui al punto D), sono tenuti alla comunicazione limitatamente alla prima di tali unità, alla quale intendano applicare l’aliquota ordinaria. La comunicazione varrà sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni di imposizione. La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione, di cui all’art.14, comma 3, del D.Lgs. 504/92, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.

La Detrazione abitazione principale è elevata a £ 500.000 per i soggetti passivi del tributo in parola in possesso dei seguenti requisiti:

disoccupati che al 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’I.C.I. siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni;

non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni e dell’indennità di mobilità ai sensi delle vigenti leggi, al 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’I.C.I. abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell’anno precedente;

soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità.

Le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) devono essere documentate dai competenti organismi o autocertificate, ai sensi di legge.

titolari di pensione o assegni che alla data del 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta abbiano già compiuto il 60° anno di età; soggetti passivi il cui nucleo familiare convivente nell’abitazione oggetto di detrazione comprenda uno o più disabili, con invalidità non inferiore al 75% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.

I soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni: che nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il possessore dell’appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia proprietario di altri immobili o quote di essi di valore imponibile ai fini I.C.I. complessivamente superiore a £. 50.000.000 e che tale valore non venga superato sommando le basi imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare; che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta; che il reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare convivente conseguito nell’anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a due volte e mezza l’importo minimo annuo delle pensioni corrisposte per l’anno 1999 ai lavoratori dipendenti assicurati presso l’INPS per i casi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) ed a quattro volte e mezzo per il caso di cui al precedente punto 5).

Per il nucleo familiare si fa riferimento a quello che convive nell’immobile oggetto dell’imposta. I coniugi non legalmente separati vengono considerati unico nucleo familiare anche se all’anagrafe risultano in due stati di famiglia distinti. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.

Viene riconosciuta una detrazione specifica di £. 25.000 per le unità immobiliari destinate ad abitazione di proprietà delle persone fisiche e per cui i proprietari si siano dotati del fascicolo del fabbricato, a norma della deliberazione di .C. n.166/99, entro il 31 dicembre 2000, la detrazione potrà essere applicata ad una sola abitazione per ciascun soggetto passivo ed in caso di più soggetti passivi per la stessa unità immobiliare, in quota parte proporzionale alla quota di possesso.

Potrà a seguito del pagamento della prima fattura al tecnico incaricato della redazione del fascicolo del fabbricato, il Comune potrà richiedere ai contribuenti idonea documentazione comprovante il diritto alla detrazione. I termini per la presentazione della dichiarazione relativa alle ulteriori detrazioni per anni d’imposta precedenti sono differiti al 31 marzo 2000.

ROVIGO

Aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

Aliquota del 9 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, secondo il disposto dell’art.2, comma 4, della Legge 09.12.1998, n.431.

Aliquota del 6 per mille limitatamente agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite nell’apposito accordo territoriale stipulato in data 15.07.1999 ai sensi dell’art.2, comma 4, della Legge 09.12.98, n.431.

La detrazione per abitazione principale è elevata a: £. 500.000 alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categorie di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, come individuate con richieste documentate e precisamente: famiglie composte da pensionato avente come reddito familiare complessivo annuo un importo non superiore alla pensione minima INPS maggiorato del 15%; famiglie composte da pensionati il cui reddito familiare complessivo annuo non sia superiore a due volte la pensione minima INPS maggiorato del 15% per un solo componente; famiglie con presenza di portatori di handicap o famiglie nelle quali è presente un soggetto gravato da invalidità pari o superiore al 66% il cui reddito complessivo non sia superiore a tre volte il trattamento minimo INPS; famiglie in condizione di accertata permanente indigenza, incluse negli elenchi delle persone assistite in forma continuativa dal Comune; di stabilire che non concorre alla formazione del reddito di cui sopra quello derivante dall'abitazione stessa e dal garage. £. 300.000 alle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di soggetti aventi un reddito annuo del nucleo familiare pari o inferiore a £. 25.000.000.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti, per usufruire di tali detrazioni, possono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.

SALERNO

Non disponibile

SASSARI

Aliquota del 5,5 per mille da applicarsi esclusivamente ai soggetti passivi relativamente alla sola unità immobiliare, compreso il box di pertinenza direttamente adibita ad abitazione principale (altre pertinenze escluse).

SAVONA

Aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari di cui all’art.6 del regolamento comunale per la gestione dell’ICI.

Aliquota del 2 per mille per le unità immobiliari inagibili e inabitabili oggetto di intervento di recupero ovvero per le unità immobiliari di interesse artistico architettonico localizzate nei centri storici, oggetto di interventi finalizzati al recupero, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

Aliquota del 3 per mille per le unità immobiliari che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi stipulati in sede locale, fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, per la definizione dei contratti-tipo di locazione.

Aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari non locate.

SIENA

Aliquota del 4,8 per mille con estensione della detrazione per abitazione principale per: l’unità immobiliare concessa gratuitamente ad uso abitativo dall’ascendente al discendente in linea retta di 1° grado, o viceversa, a condizione che tale unità immobiliare sia l’unica posseduta sul territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, da parte del concedente (ascendente-discendente) e che l’altro soggetto (discendente-ascendente) vi abbia la residenza anagrafica, effettiva e stabile dimora (art.4, co. 1 del regolamento ICI – ex art.59, co.1, lett. e) del D.Lgs. n.446/97);

le unità immobiliari ad uso abitativo, oggetto di reciproca e gratuita concessione tra i soggetti di cui al punto precedente (ascendente-discendente) in linea retta di 1° grado, a condizione che il singolo immobile sia, da parte del rispettivo concedente, l’unico posseduto sul territorio comunale a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione e che nell’alloggio stesso l’altro soggetto, con il grado di parentela suindicato, vi abbia residenza anagrafica ed effettiva, stabile dimora (art.4, co. 2 del regolamento ICI – ex art.59, co.1, lett. e) del D.Lgs n.446/97).

Aliquota del 7 per mille per immobili ad uso abitativo non locati (intendendosi come tali gli alloggi ai fini abitativi funzionalmente destinati alla locazione, ma tenuti vuoti o sfitti) o tenuti a disposizione in aggiunta all’abitazione principale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data dell’1/1/2000) – art.2 della L.431/98.

Aliquota del 9 per mille immobili ad uso abitativo non locati (secondo la definizione sopra riportata) o tenuti a disposizione in aggiunta all’abitazione principale per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data dell’1/1/2000) – art.2 della L.431/98.

Aliquota del 3,9 per mille per unità immobiliari inagibili o inabitabili, o immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, in ordine ai quali vengono eseguiti da parte dei proprietari interventi di recupero (art.1, co. 5, della L. 449/97).

Tale aliquota è a valere per le seguenti fattispecie: interventi di recupero di unità immobiliari inabitabili o inagibili, consistenti necessariamente in operazioni volte a determinare il riutilizzo di unità immobiliari deteriorate ma recuperabili; interventi di recupero di immobili di interesse storico o architettonico, tipologia che risulta sottoposta ai vincoli della L.1089/39, localizzati nel centro storico, interventi consistenti necessariamente in operazioni di restauro e risanamento conservativo – ex art.31, co.1, lett. c) della L457/78.

Viene stabilito che per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art.2 della L.431/98), l’aliquota ordinaria del 6 per mille viene determinata, a richiesta dell’interessato, da parte del Comune, nella misura del 4,8 per mille, su presentazione della copia di contratto tipo, con effettuazione del rimborso per la differenza (1,20 per mille);

Si precisa che ciascuna unità immobiliare, oggetto di aliquota, è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze; qualora le pertinenze (garage o box o posto auto, soffitta, cantina, ancorché distintamente iscritte in catasto) siano connesse all’abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolativo e comunque per un numero non superiore a due unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione (art.4 del Regolamento per l’applicazione dell’ICI come modificato).

Si precisa che agli effetti della detrazione di £. 200.000 prevista per l’abitazione principale e abitazioni equiparate ad essa, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell’abitazione stessa, e che trattandosi di complesso immobiliare unitario, se l’imposta dovuta per abitazione principale risulta essere inferiore a £. 200.000, la parte residua della detrazione troverà capienza nell’ambito dell’imposta dovuta per le pertinenze dell’abitazione suindicata.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.

SIRACUSA

Non disponibile

SONDRIO

La detrazione per abitazione principale è elevata a £.300.000, ove ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) valore patrimoniale della 1^ casa (considerato uguale al valore catastale) non superiore a £. 100.000.000;

2) reddito del nucleo familiare: potranno beneficiare della maggiore detrazione i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, delle abitazioni, se appartenenti alle seguenti categorie:

a) pensionati (dalla data del pensionamento) con reddito annuale imponibile, ai fini dell’IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a £. 21.000.0000 più £. 1.600.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile (dalla data del riconoscimento dell’invalidità) con reddito annuale imponibile, ai fini dell’IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a £. 21.000.000 più £. 1.600.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati (limitatamente al periodo di disoccupazione) con reddito annuale imponibile, ai fini dell’IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a £. 21.000.000 più £. 1.600.000 per ogni persona a carico;

d) lavoratori posti in cassa integrazione (limitatamente al periodo di collocamento in cassa integrazione) con reddito annuale imponibile, ai fini dell’IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a £. 21.000.000 più £. 1.600.000 per ogni persona a carico;

e) nell’ipotesi in cui nei nuclei suddetti, convivano soggetti portatori di handicap, con attestato in invalidità civile, o persone anziane non autosufficienti, con certificazione medica rilasciata dalla competente ASS, l’aumento della quota di reddito per persone a carico è elevata da £. 1.600.000 a £. 2.500.000; f) i soggetti che fruiscono dell’assistenza sociale comunale (limitatamente al periodo di assistenza) a norma dei vigenti regolamenti, se non rientrano nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c), d) ed e).

l’unità immobiliare abitata deve essere l’unica proprietà del nucleo familiare all’01/01/2000.

Nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprietà altra unità immobiliare.

Sono escluse dalla elevazione di cui ai punti 1) e 2) le unità immobiliari classificate in categoria A/1 - A/8 - A/9, anche se appartenenti a cittadini che si trovano nelle condizioni indicate al precedente punto 2).

TARANTO

Aliquota agevolata del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili su tutto il territorio comunale o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico ubicati nel Centro Storico (Città Vecchia).

L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tra anni a decorrere dall’inizio dei lavori; inoltre, per tutta la durata degli stessi passivi titolari saranno esentati dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico; condizione essenziale alla fruizione dell’aliquota agevolata per gli immobili sopra citati é che gli stessi siano censiti all’Ufficio del Catasto o che ne sia stato richiesto l’accatastamento e che per essi risulti pagata l’ICI per l’anno 1999 se dovuta, così come previsto dalla Legge 27.12.97 L. 449/97 art.1.

La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 300.000 quando nel nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi siano presenti invalidi o portatori di handicap che non siano a totale carico di Enti Pubblici, con attestati rilasciati dalla competente autorità per le seguenti categorie: invalidi civili con invalidità non inferiore al 100%; sordomuti; ciechi assoluti; grandi invalidi con invalidità non inferiore all’80% invalidi INAIL; titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria non inferiore alla prima categoria, tabella A, portatori di handicap, con connotazione di gravità Legge 5.2.1992, n°104.

La detrazione di £. 300.000 viene applicata anche a favore dell’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, intendendosi per pertinenza il garage, o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ovvero a una distanza non superiore a trecento metri.

Questa agevolazione consentirà di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

La stessa agevolazione spetta alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali dai soci assegnatari.

TERAMO

Aliquota del 5 per mille per:

alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dall’Istituto Autonomo Case Popolari in quanto trattasi di Ente senza scopo di lucro (art.6, comma 2, D.Lgs. 504/92) e finalizzato alla costruzione di alloggi per i cittadini in condizione economiche svantaggiate.

Proprietari che concedono immobili in locazione, con contratto registrato, a solo titolo di abitazione principale e sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative tesi alla definizione di contratti tipo in materia di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo (L.431/1998 – art.2 com.3 e 4).

Aliquota del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili oppure interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all’utilizzo di sottotetti disponendo, comunque, che la suddetta aliquota agevolata è applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 340.000 per i soggetti passivi, qui di seguito elencati, che versano in situazioni di particolare disagio economico - sociale:

Soggetto passivo pensionato che, alla data del 31/12/99, abbia compiuto 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare anagrafico composto da massimo due persone, entrambe di età pari o superiore ai 65 anni, a condizione che il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF, percepito nel corso del 1999, non sia superiore a £. 12.252.000 in quanto solo, ovvero a £. 18.378.000 in caso di appartenenza al nucleo familiare di cui sopra (due persone sessantacinquenni).

L’assegno di accompagnamento non concorre alla determinazione del reddito imponibile complessivo.

Soggetto passivo portatore di handicap o capo famiglia di nucleo familiare anagrafico ove siano presenti, all’01/01/200, uno o più soggetti portatori di handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravità di cui all’art.3 legge Quadro n.104 del 5/2/92 ed in possesso della certificazione rilasciata dalla Commissione istituita dalla L. 104/92 – art.4, con grado di invalidità pari al 100%, purché non ospitati nel corso dell’anno 2000, in modo continuativo, in strutture pubbliche o private ed a condizione che il reddito imponibile annuo ai fini IRPEF del soggetto passivo e dei familiari costituenti l’intero nucleo familiare anagrafico, percepito nel corso del 1999, non sia superiore ai limiti qui di seguito indicati:

COMPONENTI NUCLEO LIMITE REDDITO FAMILIARE ANAGRAFICO ANNUO

1 persona 12.252.000

2 persone 18.378.000

3 persone 22.462.000

4 persone 26.546.000

oltre 4 persone aggiungere 2.042.000 per ogni componente

Soggetto passivo disoccupato all’1/1/2000 che, già fruitore della Cassa Integrazione Guadagni o della Indennità di Mobilità ai sensi delle Leggi vigenti, abbia perduto tali provvidenze nel corso dell’anno 1999, con reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF dell’intero nucleo familiare, percepito nel corso del 1999, non superiore a £. 22.462.000.

I soggetti passivi suddetti sono ammessi al godimento del beneficio in questione qualora ricorrano le seguenti condizioni: I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione ed i componenti il "nucleo familiare anagrafico" non devono possedere, sul territorio nazionale ed estero, a titolo di proprietà od altro diritto reale determinante l’insorgenza della soggettività passiva, altri immobili oltre l’abitazione principale con eventuale, relativa pertinenza anche autonomamente iscritta in catasto.

L’abitazione principale deve essere classificata nelle seguenti categorie catastali: A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6.

TERNI

Aliquota del 5,5 per mille a proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi, ai sensi dell’art.2 della legge 431 del 9/12/1998, per favorire la realizzazione degli accordi dei contratti di locazione di immobili ad uso locativo sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative.

La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 300.000 per le seguenti categorie meno abbienti:

anziani di età superiore a 65 anni compiuti all’01/01/1999, che possiedano un’unica unità immobiliare, (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale, e che abbiano un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF, al netto del reddito derivante dall’abitazione, conseguito nell’anno antecedente l’anno di imposizione ICI, non superiore a £. 20.000.000.

In presenza nel nucleo familiare di uno o più portatori di handicap, risultanti da certificazione dell’ASL, il limite di reddito è elevato a £. 25.000.000; famiglie numerose formate da minimo sei componenti, che possiedano un’unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, adibita direttamente ad abitazione principale, con un reddito complessivo familiare conseguito nell’anno antecedente all’anno di imposizione ICI, non superiore alla somma delle quote di £. 11.000.000 attribuite ad ogni componente;

la quota di reddito di £. 11.000.000 si intende elevata di £. 2.500.000 per ogni componente portatore di handicap facente parte del nucleo familiare; persone o nuclei familiari possessori di un’unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, adibita direttamente a propria abitazione principale, per i quali nell’anno di imposizione ICI sia stata verificata o permanga una situazione di carenza economica che abbia determinato l’iscrizione nell’albo, o equivalente, dei beneficiari del Comune; anziani o disabili possessori di un’unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7), distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; nuclei familiari, di 4 o più persone, che possiedano un’unica unità immobiliare (e sue pertinenze comprese nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) distinta tra le categorie catastali da A/2 a A/7, con reddito complessivo ai fini IRPEF, nell’anno antecedente a quello di imposizione ICI, che derivi esclusivamente da redditi di lavoro dipendente ed assimilati non superiore a £. 21.000.000.

TORINO

a) Aliquota del 5,75 per mille e applicazione della detrazione prevista per l’abitazione principale di £. 240.000, oltre ai casi già previsti per legge, per: unità immobiliare adibita ad abitazione principale e una pertinenza; unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2° grado od affini di 1° grado a condizione che gli stessi la occupino a titolo di abitazione principale; unità immobiliare costituita da due o più unità immobiliari contigue, occupata a titolo di abitazione principale dallo stesso contribuente; unità immobiliare destinata ad uso abitativo e assegnata dall’A.T.C. a residenti in Torino; unità immobiliare di proprietà del C.I.T. ed assegnata dall’A.T.C. a titolo di abitazione principale a residenti in Torino; unità immobiliare costituente l’unica proprietà immobiliare della quale il proprietario non può entrate in possesso pur avendo intimato lo sfratto (dopo almeno 3 accessi). b) Aliquota del 9 per mille per unità immobiliare che risulta non occupata e per la quale non risulta essere stato registrato contratto di locazione da almeno due anni. c) Aliquota del 2,5 per mille per unità immobiliare concessa a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dall’accordo territoriale del 14/07/99 (L. 431/98). Per i casi previsti nel punto a), ogni contribuente che ha diritto alla detrazione di £. 240.000, in un anno, può usufruirne solo una volta, ad eccezione dell’A.T.C. per gli immobili destinati ad uso abitativo a residenti in Torino, del C.I.T. per gli immobili assegnati dall’A.T.C. a titolo di abitazione principale a residenti in Torino e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari.

 

TRAPANI

Aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all’abitazione principale (altri immobili a destinazione abitativa, magazzini, depositi, laboratori, studi privati, negozi e botteghe etc.), tranne per quelli locati, con contratto registrato, a soggetto che li utilizzi come abitazione principale o dati in comodato ai propri familiari che li utilizzino come abitazione principale.

Aliquota del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto.

Aliquota del 4 per mille esclusivamente per gli edifici ubicati nel centro storico destinati ad abitazione ai sensi dell’art.4 del D.L.08/08/1996 n.437 convertito con modificazioni nella legge 24/10/1996, dando atto e specificando quanto segue: il centro storico per le finalità di cui sopra s’intende delimitato in conformità delle risultanze catastali; l’aliquota ridotta al 4 per mille viene praticata soltanto in favore dei cittadini effettivamente residenti nel centro storico per come sopra individuato.

La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 400.000 per tutti i soggetti, proprietari di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che non risultano (compreso l’intero nucleo familiare) ulteriormente proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento su immobile ex 2° comma art.1 D.Lgs.504/92 (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) sull’intero territorio nazionale, il cui reddito dell’intero nucleo familiare sia pari o inferiore al reddito minimo vitale fissato annualmente da norme statali o regionali.

Per l’ottenimento del superiore beneficio i contribuenti interessati devono presentare istanza al Comune, corredata della documentazione probatoria comprovante il reale stato finanziario entro e non oltre il 30.4.2000.

TRENTO

Aliquota del 4 per mille per: fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a due anni; le abitazioni assimilate alle abitazioni principali (con relativa detrazione prevista per le stesse) ai sensi dell’art.6 del regolamento per l’applicazione dell’imposta tenendo altresì conto di quanto previsto dall’art.5 relativamente alle pertinenze dell’abitazione principale. i proprietari che eseguono lavori finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali e non, al servizio di fabbricati già esistenti nonché per i fabbricati in corso di costruzione limitatamente alle autorimesse o posti auto in esubero rispetto allo standard minimo previsto dalla L.P.22/91, per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, segnalati dal Servizio Edilizia privata; le abitazioni principali concesse in locazione in attuazione della legge 09.12.1998 n.431 e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 05.03.1999 sulla base dell’accordo territoriale fra le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che prevede la stesura del contratto-tipo, depositato presso l’Amministrazione comunale in data 16.07.1999. Aliquota del 4,5 per mille in favore delle unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

Aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita, ad esclusione di quelli che godono dell’aliquota prevista dall’art. 3 comma 55 della Legge 23/12/1996 n. 662, precisando che non rientrano in tale categoria: gli alloggi a disposizione direttamente utilizzati dal soggetto passivo di imposta o dai suoi familiari (coniuge, parente entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) e quindi scontano l’aliquota ordinaria; gli alloggi dati in uso gratuito a parenti oltre il 1° grado ed entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e quindi scontano l’aliquota ordinaria; le unità immobiliari adibite a residenza secondaria o a disposizione in Italia da soggetto residente all’estero che scontano l’aliquota ordinaria. Aumento della detrazione fino alla concorrenza del tributo dovuto per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dai soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale così come individuati sulla base dei criteri approvati con la deliberazione del Consiglio comunale 25.02.1998 n.33. Viene stabilito che la detrazione complessiva spettante ai soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale è pari alla detrazione fissa di £. 200.000 alla quale va aggiunto l’ulteriore importo calcolato come percentuale sulla differenza tra l’imposta dovuta e la detrazione fissa arrotondato alle £. 1.000. Per beneficiare della detrazione di cui sopra, viene definita la seguente procedura: presentazione della richiesta mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in conformità dell’art.4 della Legge 4 gennaio 1968 n.15 nella quale il contribuente dichiara gli elementi utili alla valutazione della condizione economica sulla base dei seguenti criteri: per l’individuazione e le caratteristiche del nucleo familiare: situazione esistente alla data di presentazione della domanda; per il reddito: quello percepito nell’anno precedente; per il patrimonio:

situazione alla data di presentazione della domanda per l’abitazione principale e situazione al 1° gennaio dell’anno in corso per il rimanente patrimonio ad esclusione degli investimenti finanziari per i quali la situazione è quella al 31 dicembre dell’anno precedente. Per la presentazione della dichiarazione di cui sopra al Servizio Tributi chiedere informazioni presso il Comune.

TREVISO

Esenzione totale dall’imposta per le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di unità sociale) regolarmente istituite secondo quando previsto dal D.L.vo 4 dicembre 1997, n.460 e che risultino iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze o semplicemente costituite ed iscritte negli appositi elenchi per le cosiddette ONLUS di diritto, in data anteriore all’1.1.2000.

Le organizzazioni in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto, di diritto di uso o diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Detta agevolazione si rende operativa fin dall’1.1.2000 per coloro che abbiano la residenza presso le citate strutture da data anteriore.

Per coloro che trasferissero la residenza nel corso dell’anno 2000 detta agevolazione sarà operativa, ragguagliata in mesi, limitatamente al periodo successivo a detto trasferimento.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare. Sono considerare abitazioni principali, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, le unità immobiliari che il soggetto passivo abbia dato in comodato ad ascendenti o discendenti di primo grado (genitori e figli).

Detta agevolazione si rende operativa fin dall’1.1.2000 per coloro che abbiano dato in comodato gli immobili in data anteriore.

Per coloro i quali nel corso dell’anno 2000 si trovassero in tale situazione detta agevolazione sarà operativa, ragguagliata in mesi, limitatamente al periodo successivo al realizzarsi di tale comodato.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.

La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 500.000 per i soggetti passivi che abbiano avuto nel 1999 quale unica fonte di reddito la pensione sociale e che non abbiano alcuna ulteriore fonte di reddito diversa da quella derivante dall’abitazione principale medesima e da sue eventuali pertinenze. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.

TRIESTE

Aliquota del 4,5 per mille per: le persone fisiche soggetti passivi dell’I.C.I. che utilizzino l’immobile quale loro abitazione principale e per tutti i casi di assimilazione dell’abitazione principale stabiliti dal regolamento comunale dell’ICI; le cantine, soffitte, box e posti macchina utilizzati dalle persone che li possiedono; le unità immobiliari e relative pertinenze locate a persone fisiche che le utilizzino come abitazione principale, quando possedute dagli enti di assistenza e beneficenza che perseguono lo scopo di concedere in locazione alloggi ai meno abbienti; gli immobili che vengono dati in locazione mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all’art.2, comma 3, della L431/1998, per i mesi successivi a quello di stipulazione del contratto.

Aliquota del 9 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati, e per i quali non risultino contratti di locazione stipulati nei due anni precedenti.

Aliquota del 6 per mille per gli immobili dei cittadini italiani residenti all’estero che godano della detrazione per abitazione principale.

La Detrazione abitazione principale è elevata a £. 300.000 per i soggetti passivi che possiedono e dichiarino nelle forme dell’autocertificazione prevista dalla legge n. 15/68 entro il 20/12/2000: di essere titolari di sola pensione o assegno sociale non superiore alla minima INPS ed i coniugi a carico degli stessi che appartengono ad un nucleo familiare composto unicamente da beneficiari di trattamenti pensionistici o assegno sociale nei limiti suddetti e con eventuali familiari a carico; di appartenere ad un nucleo familiare nel cui ambito sia presente un portatore di handicap al 100% e con un reddito familiare complessivo non superiore a £. 32.000.000 (annue lorde) per ogni altro eventuale componente; di essere disoccupati iscritti alle liste di collocamento almeno dall’01.01.1998, o non occupati fruitori della cassa integrazione guadagni o dell’indennità di mobilità almeno dal 31.12.1999, di essere lavoratori dipendenti fruitori di trattamenti di cassa integrazione guadagni almeno dal 1999 o di essere iscritti alle liste di mobilità almeno dalla stessa data.

Tali soggetti devono appartenere ad un nucleo familiare con un reddito annuo lordo complessivo non superiore a £. 23.150.000 (annue lorde) aumentato di 1.800.000 lorde per ogni altro eventuale familiare a carico; Le categorie di cui ai punti a), b) e c) sopra descritte devono inoltre possedere in qualità di proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie anche in quota percentuale nell’intero territorio nazionale la sola abitazione principale con eventuale box, posto macchina, cantina e quote giardino condominiale, ed a condizione che tale abitazione non sia subaffittata e non appartenga alle seguenti categorie catastali: A/1 – di tipo signorile A/7 – villino A/8 – villa A/9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici. I requisiti di reddito delle categorie di cui ai punti b) e c) sono riferiti all’anno precedente a quello di imposizione. Ove nel corso del 2000 uno solo dei requisiti indicati ai punti a), b) e c) venisse a mancare, i contribuenti non avranno più diritto alla maggiore detrazione di £. 300.000 e dovranno tenerne conto in fase di pagamento, sia in acconto che in saldo.

UDINE

- Aliquota del 4,5 per mille:

Per unità immobiliari ad uso abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado;

Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (ora ATER); A favore dei possessori dell’unica unità immobiliare, temporaneamente non utilizzata, da destinare ad uso abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto;

Per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431 (locazioni concordate).

- Aliquota del 6 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (locazione libere).

- Aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo non locate o comunque tenute a disposizione.

La detrazione per abitazione principale è elevata a: - £. 500.000 per:

a) persone anziane o disabili, possessori a titolo di proprietà o di usufrutto dell’unica abitazione, ricoverati in modo permanente in reparti di lungodegenza o in strutture protette con il contributo del Comune, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

Per ottenere il beneficio della suddetta detrazione d’imposta devono sussistere le seguenti condizioni: possesso di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relativa pertinenza e/o accessori dell’abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1; acquisizione residenza presso l’istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; che l’abitazione principale non risulti locata;

b) contribuenti che versino in situazione di grave disagio economico-sociale, con riferimento al minimo vitale pari alla pensione minima mensile INPS di £. 709.550, quali componenti di un nucleo familiare che disponga di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l’anno 1999, escluso il reddito dell’abitazione principale ed accessori, non superiore a: - £. 9.224.000 per nucleo di 1 componente; - £. 15.373.000 per nucleo di 2 componenti; - £. 20.446.000 per nucleo di 3 componenti; - £. 25.058.000 per nucleo di 4 componenti; - £. 27.209.000 per nucleo di 5 componenti; - £. 33.206.000 per nucleo di 6 componenti; - £. 36.895.000 per nucleo di 7 componenti ed oltre.

- £. 400.000 a favore dei contribuenti portatori di handicap (ai sensi della L.104/1992) nonché dei nuclei familiari con presenza di persona o persone portatrici di handicap (ai sensi della legge n.104/1992) i cui componenti dispongano di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l’anno 1999, escluso il reddito dell’abitazione principale ed accessori e l’indennità di accompagnamento, ricompreso nei seguenti limiti: - da £. 9.224.001 a £. 13.375.000 per nucleo di 1 componente; - da £. 15.373.001 a £. 22.291.000 per nucleo di 2 componenti; - da £. 20.446.001 a £. 29.647.000 per nucleo di 3 componenti; - da £. 25.058.001 a £. 36.334.000 per nucleo di 4 componenti; - da £. 29.209.001 a £. 42.353.000 per nucleo di 5 componenti; - da £. 33.206.001 a £. 48.149.000 per nucleo di 6 componenti; - da £. 36.895.001 a £. 53.498.000 per nucleo di 7 componenti ed oltre.

- £. 300.000 a favore dei contribuenti il cui nucleo familiare disponga di un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF per l’anno 1999 ricompreso nei seguenti limiti: - da £. 9.224.001 a £. 13.375.000 per nucleo di 1 componente; - da £. 15.373.001 a £. 22.291.000 per nucleo di 2 componenti; - da £. 20.446.001 a £. 29.647.000 per nucleo di 3 componenti; - da £. 25.058.001 a £. 36.334.000 per nucleo di 4 componenti; - da £. 29.209.001 a £. 42.353.000 per nucleo di 5 componenti; - da £. 33.206.001 a £. 48.149.000 per nucleo di 6 componenti; - da £ .36.895.001 a £. 53.498.000 per nucleo di 7 componenti ed oltre.

Per ottenere il beneficio delle suddette detrazioni di imposta, il contribuente deve essere possessore di una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relative pertinenze e/o accessori dell’abitazione stessa (autorimessa, posto macchina, ripostiglio, cantina, soffitta), con esclusione delle abitazioni di lusso classificate in categoria A/1.

Le eventuali proprietà o comproprietà di altri immobili ostano pertanto all’applicazione delle suddette detrazioni.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.

VARESE

Aliquota del 4,5 per mille per: l’abitazione principale e le sue pertinenze (ex art.817 c.c.) con detrazione di £. 200.000;

per gli alloggi e relative pertinenze (ex art.817 c.c.) concessi in locazione ai sensi dell’art.3, comma 2, della legge 9/1271998 n.431, sulla base dell’accordo sottoscritto in sede locale.

Aliquota del 5,9 per mille per terreni ed altri fabbricati diversi dall’abitazione principale, nonché per le abitazioni concesse in comodato o in uso gratuito ad eccezione di quanto stabilito dall’art.10 del regolamento comunale sugli immobili.

Aliquota del 7 per mille per alloggi non locati, ovvero per le cosiddette seconde case tenute a disposizione.

VENEZIA

Aliquota del 4 per mille per: le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C/7) anche se distintamente iscritte in Catasto, purchédirettamente utilizzate dal soggetto passivo; le abitazioni acquistate per destinarle ad abitazione principale del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di ristrutturazione o di restauro e che impediscano l’immediato utilizzo abitativo, purché la residenza si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile d’acquisto; in mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio, con recupero della differenza di imposta maggiorata di interessi e l’applicazione della sanzione amministrativa del 30 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dall’art.13 del D.Lgs. 471/1997. Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione, da presentare al Settore Ufficio I.C.I.; per un’altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori – figli), e per le relative pertinenze. L’agevolazione spetta purché il parente o i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria residenza, e le pertinenze di essa; tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore al Settore Tributi Ufficio I.C.I.. In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota (ART.7 Regolamento ICI). Aliquota del 5 per mille per: le abitazioni concesse in locazione, come abitazione principale, con contratto registrato, stipulato ai sensi dell’art.1, comma 3 e dell’art.2, comma 3 della L.431/98. La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente. Le abitazioni concesse in locazione ad equo canone a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato e previa autocertificazione. Aliquota del 9 per mille per gli immobili a destinazione abitativa, e per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, diversi da quelli vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089 e da quelli inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; tale aliquota, tuttavia, non si applica per il tempo in cui siano utilizzati dal possessore o dai suoi familiari, dati in comodato a terzi o comunque locati; Aliquota del 7 per mille per tutte le restanti unità immobiliari, ivi comprese le "residenze secondarie" o "seconda casa". La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 500.000 per i proprietari della sola abitazione principale o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso dei seguenti requisiti: titolari di pensione sociale; portatori di handicap riconosciuto al 100%; ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo del comune per un periodo superiore ad otto mesi. I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.

VERBANIA

Aliquota del 6,5 per mille per le unità immobiliari di categoria catastale A) (esclusa A10), non adibite ad abitazione principale, non locate e non in uso gratuito a familiari residenti (genitori, figli, coniuge, fratelli e sorelle).

Aliquota del 4,5 per mille per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art.2, comma 3, della Legge n.431/1998 (contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi locali).

La detrazione per abitazione principale è elevata a £ 500.000 per: i soggetti iscritti personalmente nell’elenco di coloro che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune; pensionati soli o con coniuge, proprietari unicamente della casa di abitazione e di eventuale garage di pertinenza, che abbiano come unico reddito una pensione di importo non superiore al trattamento minimo, o la pensione sociale o l’assegno sociale.

VERCELLI

Aliquota del 4 per mille: per i fabbricati di tipo abitativo aventi un valore catastale fino a £. 80.000.000 destinati ad abitazione principale del proprietario, a condizione che il medesimo non sia titolare di altri immobili.

Per i fabbricati ti tipo abitativo concessi dal proprietario in locazione, a titolo di abitazione principale alle condizioni di cui agli accordi previsti dalla legge 431/98 "Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo".

Aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati ovvero non occupati da almeno due anni, vale a dire vuoti e non utilizzati, con esclusione degli alloggi realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili, limitatamente ai primi 3 anni successivi alla data di ultimazione lavori.

La detrazione per l’abitazione principale è elevata a £. 250.000 per i contribuenti che si trovino nelle condizioni sotto specificate:

Pensionato Solo:

nucleo familiare composto da una sola persona alla data dell’1.1.2000.

aver compiuto il 65° anno di età alla data dell’1.1.2000.

essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo non superiore a £. 15.000.000 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 1999 e tassabili ai fini IRPEF.

Pensionati: nucleo familiare composto da sole 2 persone alla data dell’1.1.2000.

aver compiuto il 65° anno di età alla data dell’1.1.2000. essere entrambi in condizione non lavorativa e con un reddito familiare complessivo non superiore a £. 25.000.000 annui lordi con riferimento ai redditi prodotti nel 1999 e tassabili ai fini IRPEF.

Famiglie numerose: nucleo familiare composto da 5 o più persone alla data dell’1.1.2000.

reddito complessivo familiare non superiore a £. 70.000.000 annui lordi, nel caso di 5 componenti il nucleo familiare, con elevazione di £. 15.000.000 annui lordi per ogni componente oltre il quinto, con riferimento ai redditi prodotti nel 1999 e tassabili ai fini IRPEF.

Ai fini dell’applicazione della maggiore detrazione i contribuenti di cui ai punti a), b) e c) devono essere in possesso del solo fabbricato di tipo abitativo ed eventuale annessa pertinenza, quale unica proprietà immobiliare del contribuente all’1.1.2000.

Nel caso in cui il fabbricato sia posseduto a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare.

VERONA

La detrazione per abitazione principale fissata in £. 210.000, viene estesa anche alle unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali per effetto di quanto stabilito nell’art.5, comma 1, del Regolamento comunale ICI.

La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 400.000 nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti condizioni: siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo; siano portatori di handicap riconosciuti al 100% a prescindere dal reddito, con l'agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprietà; siano ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanente superiore a sei mesi, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare; nell'ambito della famiglia ci sia un portatore di handicap bisognoso di assistenza continua ovvero siano presenti pazienti portatori di patologie invalidanti gravi (quali ad esempio: sclerosi a placche, AIDS, pazienti oncologici, portatori di morbo di Helzeimer) che ne facciano richiesta.

In tal caso l'agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a £. 80.000.000. L'agevolazione di cui al punto a) spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.

VIBO VALENTIA

Non disponibile

VICENZA

Aliquota del 4,5 per mille per le abitazioni utilizzate e concesse in uso gratuito a parenti in linea retta attestando il requisito mediante dichiarazione sostitutiva e copia dei contratti utenza domestica.

Aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate.

La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 500.000 nei seguenti casi di unità immobiliare occupata da: nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal Comune; nuclei familiari con figli a carico, aventi unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito è stato licenziato (per motivi allo stesso ascrivibili) o messo in cassa integrazione, oppure in mobilità; nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensioni non superiori alla pensione minima INPS erogata a lavoratori dipendenti; vedova, vedovo, con figli a carico, che percepiscano esclusivamente pensione di reversibilità; coniuge affidatario, divorziato o separato legalmente, che sia titolare esclusivamente di assegno di mantenimento ai sensi degli art.155 e/o 156 del Codice Civile, o comunque da solo genitore affidatario non coniugato che si trovi nella medesima situazione di titolare unicamente di assegno di mantenimento; nucleo familiare con persona handicappata (ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104), con invalidi al cento per cento, con anziani non autosufficienti o ricoverati di lunga degenza, la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti; nucleo familiare composto da almeno cinque persone, in possesso di un unico reddito da lavoro o pensione purché tale reddito o pensione non superi £. 70.000.000.

Tale agevolazione riguarda i nuclei familiari i cui componenti siano titolari dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, solo ed esclusivamente sull’alloggio adibito ad abitazione principale e sue pertinenze, e che non risultino nel contempo, essere titolari dei diritti di tal natura su altro immobile, sia che trattasi di terreno, sia di fabbricato, anche se in quota parte.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.

VITERBO

Aliquota del 4 per mille per i fabbricati di proprietà di Enti ed istituti senza scopo di lucro che vengono concessi, a seguito di procedura di assegnazione, in locazione ad un canone agevolato e predeterminato per legge, a soggetti meno abbienti e socialmente bisognosi che li utilizzino direttamente come abitazione principale.

Vengono equiparate alle abitazioni principali, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 2° grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza.

Per tali fattispecie viene applicata l’aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per le abitazioni principali.

Il superiore beneficio decorre dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione prevista e viene concesso a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.

La detrazione per abitazione principale è elevata a £. 450.000 per le sole categorie di soggetti passivi che dimostrino di possedere tutti i requisiti specificamente elencati di seguito: aver superato il 65° anno di età alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento dell’imposta; essere titolari di uno o più pensioni, la cui somma totale non sia superiore all’importo della pensione integrata al trattamento minimo INPS aumentato di £. 1.200.000 annue; che il reddito complessivo della famiglia (conviventi compresi) non sia superiore al doppio dell’importo annuo della pensione integrata al trattamento minimo corrisposta dall’INPS, esclusa la rendita della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage, cantine, magazzini; che né il contribuente, né i conviventi siano proprietari o usufruttuari, con esclusione della casa di abitazione del contribuente e relative pertinenze, di beni mobili o immobili che producano reddito a loro favore; coloro che risultano essere stati licenziati da almeno 12 mesi alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento dell’imposta e che siano iscritti come disoccupati presso l’ufficio di collocamento non aventi diritto ad alcuna indennità od alcun tipo di sussidio o che comunque eventuali somme a suddetto scopo erogate non superino l’importo della pensione integrata al trattamento minimo INPS; che il reddito complessivo della famiglia (conviventi compresi) non sia superiore al doppio dell’importo annuo della pensione integrata al trattamento minimo corrisposta dall’INPS, esclusa la rendita della casa di abitazione e relative pertinenze quali garage, cantine, magazzini; che né il contribuente, né i conviventi siano proprietari o usufruttuari, con esclusione della casa di abitazione del contribuente e relative pertinenze, di beni mobili o immobili che producano reddito a loro favore.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti devono chiedere informazioni al Comune per la documentazione da presentare.