Quando non si può vietare la bici in cortile

 

Abito in un condominio di 12 appartamenti, costruito nel 1960.

Il costruttore si era riservato tutta la proprietà circostante il caseggiato, ad esclusione del marciapiede in facciata lasciandoci per la strada d’accesso solo il diritto di passaggio. L’erede del costruttore, proprietario di 3 dei 12 appartamenti, vuole impedirmi di parcheggiare la bicicletta in prossimità del condominio dicendo che nella sua proprietà vuole tutto libero.

 

Ora, se ricordo bene, qualche anno fa sulla vostra rivista avevate risposto a un caso analogo dicendo che esisteva una legge, di cui citavate anche l’articolo, secondo la quale non è possibile impedire a una persona di parcheggiare la bicicletta vicino al proprio condominio.

Vi chiedo se potete darmi tutte le delucidazioni a riguardo. i Luigi Venturino

 

 

 

 

Non sappiamo di alcuna legge a proposito. Ci risulta invece che in certe città il Consiglio comunale ha scelto, con una delibera, di “vietare il divieto” di posteggio di bici nei cortili dei caseggiati. Per esempio Torino (delibera n. 21 del 20 febbraio 2001), o a Milano (delibera 20 marzo 1995, regolamento edilizio del 20 ottobre 1999, art. 51) e suggerimenti  in tal senso compaiono nella legge n. 38/1992 della Regione Lombardia. Non disponiamo di analoghe certezze per il comune di Celle Ligure, da dove Lei scrive (controlli il regolamento d’igiene e quello edilizio). Parrebbe di capire, comunque, che nel suo caseggiato il cortile non ci sia.

Se non esistono norme locali in proposito, ci dispiace: giusto o sbagliato che sia, il costruttore ha pieno diritto di vietare il parcheggio sulle sue aree.