Quando conviene il recupero del sottotetto

 

Possiedo un appartamento di 45 mq al secondo piano di un villino con 45 mq di sottotetto già pavimentato, intonacato, luminoso (2 finestre a parete + 2 grandi sul soffitto), riscaldato, pavimentato, imbiancato, fornito di scala di accesso interna all'appartamento, e le altezze sono da Mt 2,50 a Mt 1,00

Nel rogito tale spazio è classificato come sottotetto, 2 domande:

- Tale sottotetto quale valore commerciale ha?

Posso (e mi conviene??) chiedere l'abitabilità per lo stesso e far aumentare di 2 il numero di vani dell'appartamento?

Non conoscendo in quale regione è l'appartamento, ci è impossibile fornire delucidazioni se vi sia o meno la possibilità di ricorrere a una delle leggi regionali sul recupero dei sottotetti che, lo ricordiamo, sono state varate in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Val d'Aosta, Veneto.

Queste leggi hanno in comune la possibilità di rendere abitabili i sottotetti se è raggiunta un'altezza media perlomeno pari a una certa misura, inferiore ai 2,70 metri previsti dalle norme nazionali, purchè si provveda a chiudere, con muri o armadietti gli spazi inferiori a una certa altezza. Per maggiori informazioni può consultare un vasto articolo presente sul nostro sito, www.confappi.it, nella parte "notizie". Quanto alla convenienza e alla rivalutazione del valore dell'immobile, si tratta di parametri dipendenti dai costi di ristrutturazione, da quelli necessari per ottenere la concessione edilizia e infine dai valori di mercato della zona.