Provvedimento d’urgenza per l’ascensore non funzionante

 

Condominio di autorimesse, 2 piani interrati.

Nuovo condòmino, con problemi di deambulazione, scopre che l'ascensore non è in funzione perchè i condòmini non vogliono pagare le spese dell'impianto.

Ha qualche mezzo per obbligare l'assemblea al mantenimento in efficienza dell'impianto o deve sobbarcarsi lui l'onere del ripristino??

 

Dal fatto che l’impianto ascensore sia un bene comune, deriva anche che il suo funzionamento è regolato dal principio generale di uguaglianza dei condomini, principio per il quale tutti i servizi comuni devono poter essere goduti dai condomini, e perdipiù  in maniera uguale. Il condomino ha la possibilità di minacciare rivolgersi al giudice richiamandosi al primo comma dell’articolo 1102 del codice civile, anche se non avesse i problemi di deambulazione lamentati. Non solo, per tutelare il più rapidamente possibile il diritto alla salute, può far  appello, congiuntamente alla procedura ordinaria, anche all'articolo 700 del codice di procedura civile, chiedendo un provvedimento d'urgenza, che solo il Giudice Unico può concedere provvisoriamente in attesa dei (lunghi) tempi del processo ordinario. Anche l’amministratore ha responsabilità in merito: essendo l’impianto di un bene comune, non c’è dubbio che la sua custodia competa al condominio e, per lui, all’amministratore. Inoltre è l’amministratore in prima persona, e il condominio in seconda istanza, responsabile del danno causato cose che ha in custodia (articolo 2051 del codice civile). Pensiamo ad esempio a una malattia causata, o anche solo aggravata, dal fatto che l’ascensore non funzioni.