Potatura alberi in giardino privato e decoro condominiale

 

Abito in una villa il cui pian terreno è stato acquistato recentemente. Il proprietario del pian trreno detiene un giardino esclusivo di forma triangolare, cintato da cancellata e siepi e praticamente invisibile dalla strada, di cui solo lui ha accesso. Viceversa la mia entrata e quella di un altro coinquilino sono indipendenti su altro lato. Da tempo uno degli alberi (una tuia) che formano la siepe si è seccato, e il mio vicino intende sostituirlo. Afferma che gli altri abitanti della villa  debbono partecipare alla spesa della sostituzione e alla spesa delle potature degli alberi del giardino privato in genere, perché contribuiscono al decoro dell’edificio. Dice che lo ha stabilito una sentenza della Cassazione. A me sembra una pretesa assurda. Igor Man

 

La sentenza a cui si rifà il vostro vicino è probabilmente la Cassazione civile, Sezione II, 18 aprile 1994, n. 3666, che in effetti stabilisce che i condomini possano essere obbligati alle spese di potatura di alberi che sorgono su un giardino privato quando essi contribuiscono “per vincoli di destinazione convenzionali, i quali trovano la fonte negli atti di autonomia privata” al decoro dell’intero edificio condominiale (al di là che il condominio sia formalmente costituito o no). La stessa sentenza ammette che un regolamento condominiale possa porre in carico al solo proprietario del giardino la potatura.

Nel caso esaminato il vincolo si sarebbe creato perchè “l'edificio fu fabbricato in modo da inserire, valorizzare e salvaguardare la funzione estetica delle piante secolari, perché i balconi furono costruiti per utilizzare le piante come elemento ornamentale. In conformità a quanto previsto nel progetto allegato all'atto di acquisto dell'area in data 28 agosto 1961, gli alberi furono organicamente inseriti nella struttura dell'edificio, mediante la sagomatura dei balconi esterni attuata in guisa tale da contornarli ed avvolgerli. Con la conseguenza che, se le alberature venissero a mancare, ne risulterebbe deturpato l'aspetto architettonico dell'edificio”. D’altra parte la Cassazione ammette che un regolamento condominiale avrebbe anche potuto porre in carico al solo proprietario del giardino la potatura; ma ciò, nel caso esaminato non era successo.

Pertanto perchè la potatura e l’eventuale sostituzione di alberi in giardini privati sia a carico di tutta la collettività bisogna che si realizzino due presupposti: il primo è che si possa provare in modo convincente che la loro funzione di decoro per tutti sia intrinseca alla loro funzione, il secondo che l’opera eseguita sul giardino effettivamente volta a preservare il decoro stesso (per esempio una potatura di un albero volta a fargli produrre frutti, esteticamente non valida, non rientrerebbe).

Nel caso in questione non pare che questi presupposti si realizzino, in quanto l’alta siepe e la cancellata impediscono al giardino privato di dare decoro all’edificio e, del resto, i vicini non ne traggono un beneficio diretto quale potrebbe esserci, per esempio, se loro o i loro ospiti, avessero diritto di passaggio nel giardino stesso per accedere alle loro unità immobiliari.